LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 22 marzo 2012, n. 5

Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunità.

TESTO VIGENTE dal 13/07/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  29/03/2012
Allegati:
Materia:
350.05 - Politiche giovanili
120.06 - Commissioni, comitati ed altri organi collegiali
170.05 - Credito e partecipazioni azionarie
240.01 - Problemi del lavoro e interventi per l'occupazione
310.02 - Assistenza sociale
330.02 - Assistenza scolastica - Diritto allo studio
330.03 - Formazione professionale
340.04 - Associazionismo
350.02 - Attività culturali
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica

Art. 14

( ABROGATO )

Note:
1Sono abrogate, con le relative decorrenze, le disposizioni del presente articolo incompatibili con quanto stabilito all'art. 9, commi da 35 a 58, L.R. 15/2014.
2Comma 2 abrogato da art. 50, comma 1, lettera c), L. R. 1/2016 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti relativi alle azioni regionali per le politiche abitative, previsti dall'art. 12, comma 1, della medesima L.R. 1/2016, a seguito dell'abrogazione della L.R. 6/2003.
3Comma 3 abrogato da art. 50, comma 1, lettera c), L. R. 1/2016 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti relativi alle azioni regionali per le politiche abitative, previsti dall'art. 12, comma 1, della medesima L.R. 1/2016, a seguito dell'abrogazione della L.R. 6/2003.
4Articolo abrogato da art. 43, comma 1, lettera r), L. R. 22/2021