LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 9 marzo 2012, n. 3

Norme urgenti in materia di autonomie locali.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2015

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  15/03/2012
Materia:
130.01 - Comuni e Province
130.04 - Altri Enti locali
110.05 - Elezioni
CONTENZIOSO COSTITUZIONALE
Giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 3
 (Proroghe della tempistica di approvazione dei documenti contabili dei Comuni e altre norme in materia di coordinamento della finanza pubblica)
1. Per l'anno 2012, in via straordinaria, i Comuni della Regione Friuli Venezia Giulia deliberano il bilancio di previsione entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore della presente legge, al fine di recepire le previsioni dei trasferimenti regionali contenute nella medesima legge.
2. In via straordinaria, i Comuni della Regione Friuli Venezia Giulia deliberano il rendiconto di gestione dell'esercizio finanziario 2011 entro il 31 maggio 2012.
3. Per l'anno 2012 i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti trasmettono i modelli relativi al monitoraggio del patto di stabilità con i dati di previsione entro la data fissata dalle norme regionali per l'approvazione del bilancio di previsione. Per l'anno 2012 i Comuni con popolazione uguale o inferiore a 5.000 abitanti deliberano l'adesione al patto di stabilità entro la data fissata dalle norme regionali per l'approvazione del bilancio di previsione. Entro la medesima data provvedono alla compilazione e successiva trasmissione dei modelli relativi al monitoraggio del patto di stabilità, tramite il sistema web "finanza locale".