LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 21 dicembre 2012, n. 26

Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2012.

TESTO VIGENTE dal 09/04/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  29/12/2012
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
CONTENZIOSO COSTITUZIONALE
Giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

CAPO II
 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPORT
Art. 308
 (Conferma di contributo per intervento in ambito sportivo)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare, previa deliberazione della Giunta regionale, il contributo assegnato all'associazione sportiva dilettantistica Circolo canottieri Saturnia con deliberazione della Giunta regionale 21 giugno 2012, n. 1175 ai sensi della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport e tempo libero), per la realizzazione di un intervento di impiantistica sportiva diverso rispetto a quello ivi previsto
2. Per le finalità di cui al comma 1 l'associazione sportiva dilettantistica Circolo canottieri Saturnia presenta alla struttura regionale competente in materia di attività ricreative e sportive, entro il 30 giugno 2013, un'istanza volta a ottenere la conferma del contributo a favore del diverso intervento, corredata di:
a) relazione illustrativa dell'opera e delle sue caratteristiche tecniche;
b) preventivo di spesa.
3. In conformità a quanto deliberato dalla Giunta regionale, la struttura regionale competente in materia di attività ricreative e sportive conferma il contributo e adotta i conseguenti provvedimenti di concessione ed erogazione del contributo medesimo.
Art. 309
 (Trasferimento di contributo per intervento in ambito sportivo)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire, previa deliberazione della Giunta regionale, a favore dell'associazione sportiva dilettantistica Pro Romans Medea di Romans d'Isonzo, il contributo concesso all'associazione sportiva dilettantistica Medea di Medea, ai sensi della legge regionale 8/2003, e a valere sui fondi 2007, per la realizzazione dell'intervento denominato "Ampliamento tribuna con realizzazione di copertura di protezione".
2. Per le finalità previste dal comma 1, entro il termine del 30 giugno 2013, l'associazione sportiva dilettantistica Pro Romans Medea presenta alla struttura regionale competente in materia di attività ricreative e sportive l'istanza volta a ottenere il trasferimento del contributo, corredata dell'atto costitutivo e dello statuto dell'associazione medesima.
3. In conformità a quanto deliberato dalla Giunta regionale, la struttura regionale competente in materia di attività ricreative e sportive trasferisce il contributo e fissa nuovi termini di rendicontazione.
4. Al fine della rendicontazione del contributo di cui al comma 1, l'associazione sportiva dilettantistica Pro Romans Medea può presentare giustificativi di spesa intestati all'associazione sportiva dilettantistica Medea di Medea riguardanti le spese da questa sostenute in relazione all'intervento di cui al comma 1.