LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 21 dicembre 2012, n. 26

Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2012.

TESTO VIGENTE dal 09/04/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  29/12/2012
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
CONTENZIOSO COSTITUZIONALE
Giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

TITOLO VII
 CULTURA SPORT ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI
CAPO I
 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI
Art. 288

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 49, comma 1, lettera dd), L. R. 23/2015 , a decorrere dall'1/1/2016.
Art. 289

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 49, comma 1, lettera dd), L. R. 23/2015 , a decorrere dall'1/1/2016.
Art. 290

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 49, comma 1, lettera dd), L. R. 23/2015 , a decorrere dall'1/1/2016.
Art. 291

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 49, comma 1, lettera dd), L. R. 23/2015 , a decorrere dall'1/1/2016.
Art. 292

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 49, comma 1, lettera dd), L. R. 23/2015 , a decorrere dall'1/1/2016.
Art. 293

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 49, comma 1, lettera dd), L. R. 23/2015 , a decorrere dall'1/1/2016.
Art. 294

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 49, comma 1, lettera dd), L. R. 23/2015 , a decorrere dall'1/1/2016.
Art. 295

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 49, comma 1, lettera dd), L. R. 23/2015 , a decorrere dall'1/1/2016.
Art. 296

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 49, comma 1, lettera dd), L. R. 23/2015 , a decorrere dall'1/1/2016.
Art. 297

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 49, comma 1, lettera dd), L. R. 23/2015 , a decorrere dall'1/1/2016.
Art. 298

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 49, comma 1, lettera dd), L. R. 23/2015 , a decorrere dall'1/1/2016.
Art. 299

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 34, comma 1, lettera b), L. R. 2/2016 , a seguito dell'abrogazione della L.R. 10/2008, a decorrere dall'1/6/2016.
Art. 300
1.
Al comma 16 dell'articolo 6 della legge regionale 14 agosto 2008, n. 9 (Assestamento del bilancio 2008), le parole << fino all'entrata in vigore delle corrispondenti disposizioni legislative di modifica della medesima legge regionale 32/2002 >> sono sostituite dalle seguenti: << fino all'assunzione dell'incarico da parte dell'amministratore unico di cui all'articolo 5 della legge regionale 32/2002 >>.

2. Il comma 1 si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge regionale 9 agosto 2012, n. 16 (Interventi di razionalizzazione e riordino di enti, aziende e agenzie della Regione). Sono fatti salvi gli atti adottati sino alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 301

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 34, comma 1, lettera a), L. R. 2/2016 , a seguito dell'abrogazione della L.R. 32/2002, a decorrere dall'1/6/2016.
Art. 302
1.
Il comma 5 dell'articolo 47 della legge regionale 16/2012, è abrogato con effetto dalla data di entrata in vigore della stessa legge regionale 16/2012. A decorrere dalla medesima data vige nuovamente l'articolo 10 della medesima legge regionale 32/2002.

(1)
2. Sono fatti salvi gli atti adottati sino alla data di entrata in vigore della presente legge.
Note:
1Parole soppresse al comma 1 da art. 12, comma 1, L. R. 18/2013
Art. 303

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 6, comma 116, lettera c), L. R. 23/2013 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 6, c. 11, L.R. 4/1999, con effetto dall'1/1/2014.
Art. 304
1.
Al comma 248 dell'articolo 11 della legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18 (Legge finanziaria 2012), le parole: << per il funzionamento della propria attività istituzionale e >> sono soppresse.

2.
In relazione alla modifica dell'articolo 11 della legge regionale 18/2001, di cui al comma 1, all'unità di bilancio 5.2.1.5051 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, nella denominazione del capitolo 4757 le parole << per il funzionamento della propria attività istituzionale e >> sono soppresse.

Art. 305

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 58, comma 1, lettera b), L. R. 21/2013
Art. 306
1.
Al comma 2 dell'articolo 20 della legge regionale 18 dicembre 2007, n. 29 (Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana), dopo le parole << da produttori indipendenti >> sono aggiunte le seguenti: << , come definiti dall' articolo 2, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici) >>.

(1)
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 5, comma 44, L. R. 5/2013
Art. 307
1.
Dopo il comma 67 dell'articolo 6 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001), è inserito il seguente:
<<67 bis. Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione dell'organismo di cui al comma 66 sono immediatamente esecutive, fatto salvo per le deliberazioni aventi a oggetto l'adozione del bilancio preventivo annuale e del conto consuntivo dell'organismo, le quali sono sottoposte all'approvazione della Giunta regionale.>>.

CAPO II
 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPORT
Art. 308
 (Conferma di contributo per intervento in ambito sportivo)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare, previa deliberazione della Giunta regionale, il contributo assegnato all'associazione sportiva dilettantistica Circolo canottieri Saturnia con deliberazione della Giunta regionale 21 giugno 2012, n. 1175 ai sensi della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport e tempo libero), per la realizzazione di un intervento di impiantistica sportiva diverso rispetto a quello ivi previsto
2. Per le finalità di cui al comma 1 l'associazione sportiva dilettantistica Circolo canottieri Saturnia presenta alla struttura regionale competente in materia di attività ricreative e sportive, entro il 30 giugno 2013, un'istanza volta a ottenere la conferma del contributo a favore del diverso intervento, corredata di:
a) relazione illustrativa dell'opera e delle sue caratteristiche tecniche;
b) preventivo di spesa.
3. In conformità a quanto deliberato dalla Giunta regionale, la struttura regionale competente in materia di attività ricreative e sportive conferma il contributo e adotta i conseguenti provvedimenti di concessione ed erogazione del contributo medesimo.
Art. 309
 (Trasferimento di contributo per intervento in ambito sportivo)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire, previa deliberazione della Giunta regionale, a favore dell'associazione sportiva dilettantistica Pro Romans Medea di Romans d'Isonzo, il contributo concesso all'associazione sportiva dilettantistica Medea di Medea, ai sensi della legge regionale 8/2003, e a valere sui fondi 2007, per la realizzazione dell'intervento denominato "Ampliamento tribuna con realizzazione di copertura di protezione".
2. Per le finalità previste dal comma 1, entro il termine del 30 giugno 2013, l'associazione sportiva dilettantistica Pro Romans Medea presenta alla struttura regionale competente in materia di attività ricreative e sportive l'istanza volta a ottenere il trasferimento del contributo, corredata dell'atto costitutivo e dello statuto dell'associazione medesima.
3. In conformità a quanto deliberato dalla Giunta regionale, la struttura regionale competente in materia di attività ricreative e sportive trasferisce il contributo e fissa nuovi termini di rendicontazione.
4. Al fine della rendicontazione del contributo di cui al comma 1, l'associazione sportiva dilettantistica Pro Romans Medea può presentare giustificativi di spesa intestati all'associazione sportiva dilettantistica Medea di Medea riguardanti le spese da questa sostenute in relazione all'intervento di cui al comma 1.
CAPO III
 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ISTRUZIONE
Art. 310
1.
Al comma 30 dell'articolo 7 della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011), dopo la parola << progetto >> sono aggiunte le seguenti: << , determinati in applicazione dei vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro. >>.

Art. 311
 (Fissazione di termini per intervento finanziato con risorse ASTER)
1. La tempistica, relativa all'intervento di adeguamento e ampliamento della scuola media di Doberdò del Lago e la costruzione di un polo scolastico in Ronchi dei Legionari, finanziato con le risorse ASTER, stanziate nel bilancio regionale 2007, di cui all'accordo quadro stipulato il 7 agosto 2008 fra la Regione e l'associazione intercomunale Città mandamento tra i Comuni di Doberdò del Lago, Fogliano Redipuglia, Monfalcone, Ronchi dei Legionari, Sagrado, San Canzian d'lsonzo, San Pier d'lsonzo, Staranzano e Turriaco, è fissata per l'ultimazione dell'intervento al 31 dicembre 2013 e per la rendicontazione al 30 giugno 2014.
2. Il finanziamento relativo all'intervento di cui al comma 1 è erogato a saldo al Comune di Monfalcone, in un'unica soluzione, entro novanta giorni dalla data della richiesta alla Regione, alla quale è allegata una sintesi dell'attività svolta fino al momento della richiesta medesima.
Art. 312
 (Interpretazione autentica dell'articolo 7 della legge regionale 14/2012)
1. In via di interpretazione autentica dell'articolo 7, comma 48, della legge regionale 14/2012, si intende che è soggetto interessato, legittimato a presentare domanda per l'ottenimento del contributo previsto dall'articolo 7, comma 47, della legge regionale 14/2012, il soggetto risultante ente gestore del Liceo linguistico Vittorio Bachelet di Trieste al momento della presentazione della domanda.
Art. 313

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 56, comma 1, lettera cc), L. R. 13/2018 , a decorrere dall'1/1/2019.
Art. 314

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 56, comma 1, lettera cc), L. R. 13/2018 , a decorrere dall'1/1/2019.
Art. 315
1.
Dopo il comma 40 dell'articolo 7 della legge regionale 14/2012, è inserito il seguente:
<<40 bis. Lo statuto della fondazione di cui al comma 35 prevede che:
a) siano organi della fondazione il presidente, il consiglio di amministrazione e il revisore unico dei conti; l'esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e il coordinamento gestionale e organizzativo delle attività della fondazione siano affidati a un direttore nominato dal consiglio di amministrazione;
b) l'ordinamento dei corsi della scuola gestita dalla fondazione, da adottarsi con delibera del consiglio di amministrazione, definisca per ciascuna tipologia concorsuale presente nella propria offerta didattica i livelli minimi di durata e di articolazione temporale dei corsi stessi, gli standard formativi, gli standard di valutazione e certificazione delle competenze in esito ai percorsi formativi, i modelli, la natura e la validità delle attestazioni finali, nonché la composizione della commissione dell'esame finale per maestro merlettaio.>>.

CAPO IV
 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI POLITICHE GIOVANILI
Art. 316

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 43, comma 1, lettera s), L. R. 22/2021
Art. 317
1.
I commi 1 e 2 dell'articolo 24 della legge regionale 5/2012 sono sostituiti dai seguenti:
<<1. Fermo restando quanto disposto dagli articoli 25 e 26 della legge regionale 24/2006, la Regione concede contributi a enti locali, enti pubblici, associazioni giovanili iscritte al registro di cui all'articolo 11, parrocchie e altri enti privati senza fine di lucro per l'acquisto, la costruzione, ivi compreso l'eventuale acquisto dell'area, l'ampliamento, la ristrutturazione, la manutenzione straordinaria, il restauro e il risanamento conservativo di edifici, comprensivi degli impianti, destinati o da destinare alle attività di centri di aggregazione giovanile in possesso dei requisiti previsti ai commi 3, 4 e 5, nonché per l'acquisto di arredi e attrezzature funzionali alle attività medesime.
2. Gli interventi sugli immobili di cui al comma 1 sono finanziati secondo il seguente ordine di priorità:
a) interventi su edifici già destinati a sede di centri di aggregazione giovanile;
b) interventi su edifici pubblici o privati da destinare a sede di centri di aggregazione giovanile, con priorità per quelli dismessi o degradati;
c) costruzione di nuovi edifici da destinare a sede di centri di aggregazione giovanile;
d) acquisto di edifici da destinare a sede di centri di aggregazione giovanile.>>.