LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 21 dicembre 2012, n. 26

Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2012.

TESTO VIGENTE dal 09/04/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  29/12/2012
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
CONTENZIOSO COSTITUZIONALE
Giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

TITOLO VI
 SALUTE E PROTEZIONE SOCIALE
CAPO I
 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SALUTE
Art. 262

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 56, comma 1, lettera l), L. R. 17/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
Art. 263
1.
Il comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale 21 luglio 2004, n. 20 (Riordino normativo dell'anno 2004 per il settore dei servizi sociali), è sostituito dal seguente:
<<1. Nel caso in cui venga meno il rapporto contrattuale tra l'Amministrazione regionale e i direttori generali delle Aziende sanitarie regionali per i motivi di cui all' articolo 3 bis, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell' articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 ), come inserito dall' articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 229/1999 , ovvero per qualsivoglia altro motivo, il Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, può affidare, nelle more della nomina del nuovo direttore generale e, comunque, per un periodo non superiore a dodici mesi, eventualmente prorogabile, tutti i poteri di gestione nonché la rappresentanza dell'Azienda sanitaria a un commissario straordinario che potrà essere scelto tra qualsiasi soggetto in possesso, alla data della nomina, del diploma di laurea nonché di esperienza gestionale all'interno dell'elenco regionale predisposto ai sensi dell' articolo 1 del decreto legge 27 agosto 1994, n. 512 (Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle unità sanitarie locali), convertito dall' articolo 1, comma 1, della legge 590/1994 , ovvero nell'ambito dei dirigenti della Regione ovvero provvedendo alla nomina di un direttore generale ad interim scelto tra coloro che svolgono la funzione di direttore generale di un ente del Servizio sanitario regionale. La durata dell'incarico ad interim è indicata dall'atto di nomina senza alcuna maggiorazione retributiva a favore dell'incarico rispetto a quella già riconosciuta per contratto.>>.

Art. 264
1. All'articolo 5 della legge regionale 12 settembre 2001, n. 22 (Disposizioni in materia di sorveglianza, prevenzione e informazione delle situazioni da rischio amianto e interventi regionali a esso correlati), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
la lettera c) del comma 2 è sostituita dalla seguente:
<<c) tre rappresentanti designati dalle associazioni esposti all'amianto aventi sede nel territorio regionale;>>;

b)
dopo il comma 3 è inserito il seguente:
<<3 bis. I componenti di cui al comma 2, lettera c), sono designati dalle tre associazioni maggiormente rappresentative. La rappresentatività delle associazioni viene determinata in base al numero degli iscritti.>>.

Art. 265
1.
L'articolo 2 della legge regionale 17 giugno 2011, n. 8 (Istituzione della Giornata regionale per la lotta alla droga), è sostituito dal seguente:
<<Art. 2
 (Iniziative e strumenti inerenti la Giornata regionale per la lotta alla droga)
1. In occasione della Giornata regionale per la lotta alla droga, l'Assessore regionale competente in materia di salute promuove idonee iniziative finalizzate alla prevenzione del consumo, dello spaccio e del traffico di sostanze stupefacenti e psicoattive, nonché alla diffusione della cultura e dell'educazione alla legalità, attraverso campagne d'informazione, convegni, studi e dibattiti, avvalendosi della collaborazione di altri assessori regionali e degli enti locali interessati.
2. Per le finalità previste all'articolo 1, l'Assessore regionale competente in materia di salute promuove la programmazione su tutto il territorio regionale di politiche di prevenzione e di contrasto alla droga, nonché di politiche per il trattamento e il recupero delle persone dedite al consumo di sostanze stupefacenti.>>.

Art. 267
1.
Al comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 8/2011 le parole << dagli articoli 2 e 3 >> sono sostituite dalle seguenti: << dall'articolo 2 >>.

Art. 268
1. All'articolo 9 della legge regionale 21 ottobre 2011, n. 12 (Norme in materia funeraria e di polizia mortuaria), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 le parole << il cadavere viene mantenuto >> sono sostituite dalle seguenti: << la salma viene mantenuta >>;

b)
al comma 4 le parole << del cadavere >> sono sostituite dalle seguenti: << della salma >>;

c)
il comma 5 è sostituito dal seguente:
<<5. Durante il periodo di osservazione la salma non può essere sottoposta a trattamenti conservativi, a conservazione in cella frigorifera, ad autopsia e chiusa in cassa.>>;

d)
al comma 6 le parole << del cadavere >> sono sostituite dalle seguenti: << della salma >>.

Art. 269
1. All'articolo 10 della legge regionale 12/2011 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 le parole << il cadavere può essere trasferito >> sono sostituite dalle seguenti: << la salma può essere trasferita >>;

b)
al comma 2 le parole << il cadavere è stato trasferito >> sono sostituite dalle seguenti: << la salma è stata trasferita >>;

c)
al comma 3 le parole << il cadavere è riposto >> sono sostituite dalle seguenti: << la salma è riposta >>.

Art. 270
1. All'articolo 12 della legge regionale 12/2011 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
nella rubrica le parole << e tanatocosmesi >> sono soppresse;

b)
al comma 1 le parole << e tanatocosmesi >> sono soppresse.

Art. 271
1.
La lettera g) del comma 3 dell'articolo 15 della legge regionale 12/2011 è sostituita dalla seguente:
<<g) la custodia e l'esposizione del cadavere.>>.

Art. 272
1.
Dopo il comma 3 dell'articolo 20 della legge regionale 12/2011 è aggiunto il seguente:
<<3 bis. In sostituzione della formalina è consentito l'utilizzo di altri preparati che assicurino la conservazione a breve termine del cadavere e presentino una minore tossicità per gli operatori e l'ambiente.>>.

Art. 273
1.
Al comma 1 dell'articolo 23 della legge regionale 12/2011 dopo la parola << Comune >> sono aggiunte le seguenti: << nel quale è avvenuto il decesso >>.

Art. 274
1.
Al comma 2 dell'articolo 30 della legge regionale 12/2011 le parole << camera mortuaria >> sono sostituite dalle seguenti: << struttura obitoriale >>.

Art. 275
1.
Al comma 1 dell'articolo 41 della legge regionale 12/2011 dopo le parole << nel rispetto della volontà espressa dal defunto >> sono inserite le seguenti: << anche con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà >>.

Art. 276
1.
Al comma 7 dell'articolo 42 della legge regionale 12/2011 dopo le parole << previa sottoscrizione di un documento >> sono inserite le seguenti: << o delega all'impresa funebre >>.

Art. 277
1. All'articolo 4 della legge regionale 12 aprile 2012, n. 7 (Disciplina delle attività di tatuaggio, di piercing e delle pratiche correlate), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 le parole << di percorsi formativi e di aggiornamento >> sono sostituite dalle seguenti: << di percorsi formativi obbligatori >>;

b)
al comma 2 dopo le parole << percorsi formativi >> è inserita la seguente: << obbligatori >>;

c)
al comma 3 dopo le parole << percorsi formativi >> è inserita la seguente: << obbligatori >> e le parole << , senza finalità di abilitazione professionale >> sono soppresse.

Art. 278
1. All'articolo 4 della legge regionale 12 aprile 2012, n. 8 (Norme in materia di terapie e attività assistite con gli animali (pet therapy)), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 le parole << Al fine di realizzare le finalità della presente legge, con decreto del Presidente della Regione, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale con delega alla tutela della salute, è istituita la Commissione regionale per le terapie e le attività assistite con gli animali, >> sono sostituite dalle seguenti: << Al fine di realizzare le finalità della presente legge è istituita la Commissione regionale per le terapie e le attività assistite con gli animali, >>;

b)
il comma 3 è sostituito dal seguente:
<<3. Il Direttore del Servizio sicurezza alimentare, igiene della nutrizione e sanità pubblica veterinaria della Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali con proprio decreto costituisce la Commissione. La Commissione ha sede a Udine. Le funzioni di segreteria sono svolte da personale messo a disposizione dalla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali.>>.

Art. 279
1.
Il comma 6 dell'articolo 7 della legge regionale 11 ottobre 2012, n. 20 (Norme per il benessere e la tutela degli animali di affezione), è sostituito dal seguente:
<<6. Per l'attuazione dei compiti di polizia veterinaria, al fine di garantire il ricovero e la custodia temporanea dei cani, nei casi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 (Regolamento di polizia veterinaria), nonché per ogni altro compito demandato alle Aziende per i servizi sanitari, provvedono queste ultime tramite le proprie strutture o le strutture private con le medesime convenzionate, con spese a carico dell'intestatario dell'animale, se rintracciabile.>>.

Art. 280
1.
Il comma 6 dell'articolo 16 della legge regionale 20/2012 è sostituito dal seguente:
<<6. Gli animali ritrovati o catturati possono essere soppressi soltanto se gravemente ammalati o gravemente infortunati e incurabili. La soppressione è effettuata da medici veterinari, con metodi eutanasici preceduti da anestesia. Qualora l'animale risulti rintracciabile nella Banca dati regionale, la soppressione, in relazione con la gravità della situazione clinica anamnestica ed epidemiologica, avviene previo consenso del detentore.>>.

Art. 281
1.
La lettera b) del comma 3 dell'articolo 19 della legge regionale 20/2012 è sostituita dalla seguente:
<<b) scoraggiare il dono di animali di affezione a minori di diciotto anni senza l'espresso consenso del genitore o di chi esercita la responsabilità parentale, nonché vietare il dono degli stessi animali come premio, ricompensa o omaggio;>>.

Art. 282
1.
Al comma 1 dell'articolo 24 della legge regionale 20/2012 la parola << rinchiusi >> è sostituita dalle seguenti: << trattenuti in ambienti chiusi >>.

Art. 283
1.
Al comma 1 dell'articolo 32 della legge regionale 20/2012 dopo le parole << i corpi di polizia locale >> sono inserite le seguenti: << e forestale regionale >>.

CAPO II
 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROTEZIONE SOCIALE
Art. 284

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 43, comma 1, lettera s), L. R. 22/2021
Art. 285

( ABROGATO )

Note:
1Articolo abrogato da art. 14, comma 1, lettera b), L. R. 9/2014 . Le disposizioni continuano ad applicarsi fino alla data di prima elezione del Garante regionale, come stabilito dall'art. 14, comma 2, della medesima L.R. 9/2014.
2Il Presidente e i componenti il Garante regionale, eletti dal Consiglio regionale, sono stati nominati con Decreto del Presidente del Consiglio regionale n. 336 dd. 21/7/2014, con decorrenza 1° settembre 2014.
Art. 286

( ABROGATO )

Note:
1Articolo abrogato da art. 14, comma 1, lettera b), L. R. 9/2014 . Le disposizioni continuano ad applicarsi fino alla data di prima elezione del Garante regionale, come stabilito dall'art. 14, comma 2, della medesima L.R. 9/2014.
2Il Presidente e i componenti il Garante regionale, eletti dal Consiglio regionale, sono stati nominati con Decreto del Presidente del Consiglio regionale n. 336 dd. 21/7/2014, con decorrenza 1° settembre 2014.
Art. 287
1.
Dopo il comma 26 quater dell'articolo 8 della legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18 (Legge finanziaria 2012), è inserito il seguente:
<<26 quinquies. In via di interpretazione autentica del disposto di cui al comma 26 quater, si intende che l'adozione del provvedimento istitutivo dell'organismo di partecipazione istituzionale dei bambini e dei ragazzi di cui al comma 24 costituisce presupposto indispensabile solo per l'erogazione del contributo, ferma restando la possibilità di procedere alla concessione del contributo stesso anche nelle more dell'adozione di tale provvedimento.>>.