LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 21 dicembre 2012, n. 26

Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2012.

TESTO VIGENTE dal 09/04/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  29/12/2012
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
CONTENZIOSO COSTITUZIONALE
Giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

CAPO XII
 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORI PUBBLICI
Art. 238

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 87, comma 1, lettera c), L. R. 2/2024
Art. 239
1. All'articolo 8 della legge regionale 14/2002 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 dopo le parole << e dei limiti di spesa prestabiliti >> sono inserite le seguenti: << privilegiando, ove possibile, un'articolazione in lotti funzionali del lavoro >>;

b)
dopo la lettera c) del comma 1 è aggiunta la seguente:
<<c bis) l'attuazione della disciplina vigente in materia di eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici.>>;

c)
al comma 9 le parole << , entro trenta giorni dalla richiesta, dal sindaco del comune in cui i lavori sono localizzati. >> sono sostituite dalle seguenti: << ai sensi dell' articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità). >>.

Art. 240
1.
Alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 10 bis della legge regionale 14/2002 le parole << specificamente riferito alle inadempienze correlato alle lavorazioni eseguite nel medesimo cantiere >> sono sostituite dalle seguenti: << corrispondente all'inadempienza e provvede direttamente al pagamento a favore degli enti previdenziali e assicurativi, compresa la cassa edile, delle somme dovute rivalendosi sugli importi ancora spettanti all'impresa >>.

Art. 241
1. All'articolo 32 della legge regionale 14/2002 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
la lettera c) del comma 1 è sostituita dalla seguente:
<<c) la clausola in base alla quale il pagamento dei corrispettivi da parte dell'ente appaltante o concedente per le prestazioni oggetto del contratto o della convenzione sia subordinato all'acquisizione in via telematica della dichiarazione di regolarità contributiva e retributiva, rilasciata dalle autorità competenti, ivi compresa la cassa edile; l'ente appaltante o concedente provvede direttamente alla richiesta della dichiarazione di regolarità contributiva e retributiva alle autorità competenti; qualora dalla dichiarazione risultino irregolarità relative a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione dell'appalto, l'ente appaltante o concedente provvede direttamente al pagamento a favore degli enti previdenziali e assicurativi, compresa la cassa edile, delle somme dovute rivalendosi sugli importi ancora spettanti all'impresa.>>;

b)
il comma 2 è abrogato.

Art. 243

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 5, comma 1, lettera b), L. R. 13/2023 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 41, L.R. 14/2002.
Art. 244

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 5, comma 1, lettera b), L. R. 13/2023 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 42, L.R. 14/2002.
Art. 245

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 5, comma 1, lettera b), L. R. 13/2023 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 43, L.R. 14/2002.
Art. 246
1.
Al comma 1 dell'articolo 59 della legge regionale 14/2002 dopo le parole << dall'organo concedente per un importo commisurato alla spesa ritenuta ammissibile >> le parole: << dal dirigente della struttura tecnica competente >> sono soppresse.

Art. 247
1. All'articolo 60 della legge regionale 14/2002 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 5 le parole << , d'intesa con la struttura tecnica competente per territorio, >> sono soppresse e dopo le parole << presentata ai fini della rendicontazione della spesa >> sono inserite le seguenti: << , compresa la verifica del rispetto della normativa in materia di superamento delle barriere architettoniche, anche con il supporto della Consulta regionale delle associazioni dei disabili di cui all'articolo 13 bis della legge regionale 41/1996 >> e le parole: << dalla struttura tecnica >> sono soppresse;

b)
al comma 6 le parole << la struttura tecnica valuti >> sono sostituite dalle seguenti: << l'organo concedente il finanziamento valuti >>.

Art. 248
1. All'articolo 61 della legge regionale 14/2002 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 2 le parole << , d'intesa con la struttura tecnica competente per territorio, >> sono soppresse e dopo le parole << presentata ai fini della rendicontazione della spesa >> sono aggiunte le seguenti: << , compresa la verifica del rispetto della normativa in materia di superamento delle barriere architettoniche, anche con il supporto della Consulta regionale delle associazioni dei disabili di cui all'articolo 13 bis della legge regionale 41/1996 >> e le parole << dalla struttura tecnica >> sono soppresse;

b)
al comma 3 le parole << la struttura tecnica valuti >> sono sostituite dalle seguenti: << l'organo concedente il finanziamento valuti >>.

Art. 249
1.
I commi 1 e 2 dell'articolo 78 della legge regionale 14/2002 sono abrogati.

Art. 250
 (Inserimento dell'articolo 78 bis nella legge regionale 14/2002)
1.
Dopo l'articolo 78 della legge regionale 14/2012 è inserito il seguente:
<<Art. 78 bis
 (Competenza in materia di espropriazioni)
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 26 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2012), cessa la competenza regionale all'emanazione degli atti delle procedure di espropriazione e asservimento coattivo le cui richieste risultano già attivate presso la competente struttura dell'Amministrazione regionale alla medesima data e concernenti le opere e gli interventi di competenza e di iniziativa di Comuni, anche riuniti in consorzio, delle Province e degli altri Enti pubblici.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 trovano, altresì, applicazione per l'espropriazione di aree già occupate con procedura d'urgenza in data anteriore alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 26/2012, nonché per le procedure di esproprio o asservimento relative a opere affidate da parte della Regione in delegazione amministrativa intersoggettiva alla medesima data.
3. I Comuni, anche riuniti in consorzio, le Province e gli altri Enti pubblici subentrano alla Regione nella funzione di autorità espropriante in relazione alle procedure di cui ai commi 1 e 2.>>.

Art. 251
 (Interpretazione autentica dell'articolo 51 della legge regionale 14/2002)
1. In via di interpretazione autentica dell'articolo 51, comma 7, lettera b), della legge regionale 14/2002, le attività espropriative o acquisitive di immobili comprendono la funzione di autorità espropriante.
Art. 252
1.
Dopo la lettera k bis) del comma 4 dell'articolo 4 della legge regionale 25 ottobre 2004, n. 25 (Interventi a favore della sicurezza e dell'educazione stradale), è aggiunta la seguente:
<<k ter) un rappresentante della Consulta regionale delle associazioni dei disabili.>>.

Art. 253
1. All'articolo 4 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 42 le parole << al 31 dicembre 2012 >> sono sostituite dalle seguenti: << al 31 dicembre 2013 >>;

b)
al comma 43 le parole << al 31 dicembre 2012 >> sono sostituite dalle seguenti: << al 31 dicembre 2013 >>.>>

Art. 254
 (Abrogazioni in materia di opere pubbliche)
1.
Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:

a) la legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46 (Disciplina regionale delle opere pubbliche e di interesse pubblico);
b) la legge regionale 29 novembre 1986, n. 49 (Modifiche e integrazioni alla legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46 recante "Disciplina regionale delle opere pubbliche e di interesse pubblico");
c) l'articolo 26 della legge regionale 24 luglio 1995, n. 31 (Modifiche di leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica, di opere pubbliche e di interesse pubblico e di pianificazione territoriale);
d) l'articolo 58 della legge regionale 27 novembre 2006, n. 24 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli Enti locali in materia di agricoltura, foreste, ambiente, energia, pianificazione territoriale e urbanistica, mobilità, trasporto pubblico locale, cultura, sport);
e) l'articolo 26 della legge regionale 12 febbraio 2001, n. 3 (Disposizioni in materia di sportello unico per le attività produttive e semplificazione di procedimenti amministrativi e del corpo legislativo regionale);
f) gli articoli 7 e 8 della legge regionale 27 novembre 2001, n. 26 (Norme specifiche per l'attuazione del DOCUP obiettivo 2 per il periodo 2000-2006, disposizioni per l'attuazione dei programmi comunitari per il periodo medesimo, nonché modifiche alla legge regionale 9/1998 recante disposizioni per l'adempimento di obblighi comunitari in materia di aiuti di Stato).