LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 21 dicembre 2012, n. 26

Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2012.

TESTO VIGENTE dal 09/04/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  29/12/2012
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
CONTENZIOSO COSTITUZIONALE
Giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

CAPO I
 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TERRITORIO E URBANISTICA
Art. 135
1. All'articolo 3 della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
alla lettera f) del comma 1 dopo le parole << i vani di porte e finestre; >> è aggiunto il seguente periodo: << salvo diversa previsione degli strumenti di pianificazione, la superficie accessoria non può superare il 30 per cento della superficie utile dell'unità immobiliare o dell'edificio; >>;

b)
la lettera I) del comma 1 è sostituita dalla seguente:
<<l) altezza utile dell'unità immobiliare (Hu): la distanza verticale fra il piano di calpestio e il soffitto escluse le eventuali intercapedini costituenti volumi tecnici e la parte di altezze eccedenti quelle minime previste dalla legge regionale 44/1985; nei locali con pavimento a livelli diversi, la Hu viene misurata dalla porzione di pavimento a livello più elevato se superiore al 30 per cento dell'area del locale;>>.

Art. 136
1. All'articolo 5 della legge regionale 19/2009 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
alla lettera c) del comma 1 dopo le parole << villaggi albergo, >> sono inserite le seguenti: << villaggi turistici, strutture ricettive a carattere sociale e >>;

b)
alla lettera d) del comma 1 le parole << e villaggi turistici >> sono soppresse;

c)
la lettera n) del comma 1 è sostituita dalla seguente:
<<n) allevamenti industriali in zona agricola: superfici di unità immobiliari destinate all'allevamento di animali, comprese le relative pertinenze e impianti, non classificabili come allevamenti aziendali sulla base dei parametri, riferiti alla dotazione di terreno e ai capi di bestiame allevabili, individuati con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di pianificazione territoriale di concerto con l'Assessore competente in materia di risorse rurali;>>.

Art. 137
1.
Dopo il comma 4 dell'articolo 7 della legge regionale 19/2009 è aggiunto il seguente:
<<4 bis. Alla commissione edilizia di cui al comma 2, lettera a), partecipa un componente designato dalla Consulta regionale delle associazioni dei disabili di cui all'articolo 13 bis della legge regionale 41/1996.>>.

Art. 138
1.
Al comma 3 dell'articolo 13 della legge regionale 19/2009 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: << e sull'adeguatezza delle soluzioni proposte per ottemperare ai requisiti di legge in materia di accessibilità e superamento delle barriere architettoniche nel rispondere ai bisogni delle persone con disabilità >>.

Art. 139
1. All'articolo 15 della legge regionale 19/2009 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 3 dopo le parole << in altra consentita dallo strumento urbanistico comunale >> le parole << che avvenga entro i dieci anni successivi all'ultimazione dei lavori >> sono soppresse;

b)
al comma 4 dopo le parole << per le nuove costruzioni ai sensi della normativa vigente. >> è aggiunto il seguente periodo: << Il conguaglio è richiesto anche nei casi di aumento superiore al 20 per cento della superficie imponibile preesistente. >>.

Art. 140
1. All'articolo 16 della legge regionale 19/2009 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
dopo la lettera a) del comma 1 è inserita la seguente:
<<a bis) interventi di manutenzione straordinaria privi di rilevanza strutturale ai sensi delle leggi di settore;>>;

b)
alla lettera k) del comma 1 dopo le parole << bussole, verande >> sono inserite le seguenti: << costruzioni a uso garage, >>;

c)
al comma 5 le parole << lettere g), h), j), k), l) e u), >> sono sostituite dalle seguenti << lettere a bis), g), h), j), k), l), m) e u), >>.

Art. 141
1. All'articolo 17 della legge regionale 19/2009 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
nella rubrica le parole << Interventi subordinati a denuncia di inizio attività >> sono sostituite dalle seguenti: << Interventi subordinati a segnalazione certificata di inizio attività - SCIA >>;

b)
al comma 1 dopo le parole << sono realizzabili mediante >> le parole << denuncia di inizio attività (DIA) >> sono sostituite dalle seguenti: << segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) >>;

c)
alla lettera a) del comma 1 dopo le parole << manutenzione straordinaria >> sono aggiunte le seguenti: << aventi rilevanza strutturale ai sensi delle leggi di settore >>;

d)
al comma 2 dopo le parole << realizzabili mediante >> e dopo le parole le parole << varianti alla >> le parole << denuncia di inizio attività >> sono sostituite dalle seguenti: << segnalazione certificata di inizio attività >>.

Art. 142
1.
Al comma 2 dell'articolo 18 della legge regionale 19/2009 dopo le parole << se dovuto >> sono aggiunte le seguenti: << e sono soggetti alla procedura di cui all'articolo 26, con l'obbligo di presentare la denuncia almeno trenta giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori >>.

Art. 143
1.
Al comma 2 dell'articolo 19 della legge regionale 19/2009 le parole << denuncia di inizio attività >> sono sostituite dalle seguenti: << segnalazione certificata di inizio attività >>.

Art. 144
1. All'articolo 21 della legge regionale 19/2009 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
nella rubrica dopo le parole << denuncia di inizio attività >> sono aggiunte le seguenti: << o segnalazione certificata di inizio attività >>;

b)
al comma 3 dopo le parole << dall'articolo 16 >> sono aggiunte le seguenti: << , nonché gli interventi realizzabili con segnalazione certificata di inizio attività >>;

c)
al comma 4 dopo le parole << denuncia di inizio attività >> sono inserite le seguenti: << o la segnalazione certificata di inizio attività >>;

d)
al comma 5 dopo le parole << denuncia di inizio attività >> sono inserite le seguenti: << o la segnalazione certificata di inizio attività >>;

e)
al comma 6 dopo le parole << denuncia di inizio attività >> sono inserite le seguenti: << di cui all'articolo 18 >>;

f)
al comma 7 dopo le parole << denuncia di inizio attività >> sono inserite le seguenti: << o la segnalazione certificata di inizio attività >>;

g)
al comma 8 le parole << soggetti a permesso di costruire o a denuncia di inizio attività >> sono sostituite dalle seguenti: << disciplinati dalla presente legge >>.

Art. 145
1.
Al comma 5 dell'articolo 23 della legge regionale 19/2009 le parole << denuncia di inizio attività >> sono sostituite dalle seguenti: << segnalazione certificata di inizio attività >>.

Art. 146
1.
L'articolo 26 della legge regionale 19/2009 è sostituito dal seguente:
<<Art. 26
 (Disciplina della segnalazione certificata di inizio attività - SCIA)
1. Ferme restando le disposizioni sovraordinate richiamate dall'articolo 1, comma 2, il soggetto avente titolo ai sensi dell'articolo 21 presenta al Comune, anche mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento, la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) per gli interventi previsti dall'articolo 17 accompagnata:
a) da una dettagliata relazione, a firma di un progettista abilitato, e dagli opportuni elaborati progettuali, che asseveri che le opere da realizzare sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e non in contrasto con quelli adottati e ai regolamenti edilizi vigenti, nonché il rispetto delle leggi di settore aventi incidenza sullo specifico intervento, con particolare riferimento, laddove applicabili, alle norme in materia di sicurezza statica, antisismica, antincendio, igienico-sanitarie, sicurezza stradale, barriere architettoniche, salvo i casi di deroga previsti dalla legge;
b) dall'attestazione del versamento del contributo di costruzione, se dovuto, ai sensi dell'articolo 29;
c) dall'indicazione dell'impresa cui si intende affidare i lavori e del direttore dei lavori, salvo i casi di esecuzione diretta ai sensi del comma 10;
d) dalle eventuali autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni di tecnici abilitati che sostituiscono gli atti o i pareri o le verifiche preventive di organi o enti appositi previsti per legge, ai sensi e per gli effetti dell' articolo 19 della legge 241/1990 .
2. L'attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione all'amministrazione competente ovvero dalla data di ricezione da parte dell'amministrazione in caso di presentazione a mezzo posta.
3. La segnalazione certificata di inizio attività è sottoposta al termine massimo di efficacia pari a tre anni a decorrere dalla data di presentazione. La realizzazione della parte non ultimata dell'intervento è subordinata a nuova segnalazione, salvo che la stessa non rientri negli interventi realizzabili in attività edilizia libera. L'interessato è comunque tenuto a comunicare al Comune la data di ultimazione dei lavori.
4. Nel caso dei vincoli previsti nelle disposizioni sovraordinate di cui all'articolo 1, comma 2, trovano applicazione le leggi di settore relativamente al rilascio degli eventuali atti di assenso preventivi all'inizio dei lavori.
5. La sussistenza del titolo per eseguire gli interventi è provata con la copia della segnalazione certificata di inizio attività da cui risulti la data di ricevimento della stessa, l'elenco di quanto presentato a corredo del progetto, le attestazioni, asseverazioni, autocertificazioni o certificazioni del professionista abilitato richieste dalla legge.
6. Il responsabile del procedimento entro il termine di trenta giorni dalla presentazione della segnalazione certificata di inizio di inizio attività:
a) accerta che l'intervento rientri nei casi previsti dall'articolo 17;
b) verifica la regolarità formale e la completezza della documentazione presentata;
c) verifica la correttezza del calcolo del contributo di costruzione in relazione all'intervento, se dovuto, ai sensi dell'articolo 29.
7. Il responsabile del procedimento, ove entro il termine indicato al comma 6 sia riscontrata l'assenza di una o più delle condizioni, requisiti e presupposti stabiliti dalla legge, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività e i suoi effetti entro un termine fissato dall'amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. Resta salvo il potere dell'amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, nonché, anche decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti, di intervenire in presenza del pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l'ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale, previo motivato accertamento dell'impossibilità di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione dell'attività dei privati alla normativa vigente. In caso di falsa attestazione del professionista abilitato, informa l'autorità giudiziaria e il consiglio dell'ordine di appartenenza.
8. Il responsabile del procedimento, qualora non debba provvedere ai sensi del comma 7, attesta sulla segnalazione certificata di inizio attività, su espressa richiesta del soggetto avente titolo, la chiusura dell'istruttoria di cui al comma 6.
9. Ultimato l'intervento, il progettista o il tecnico abilitato comunica al Comune la fine dei lavori o presenta, ove previsto, il certificato di collaudo, attestando la conformità dell'opera al progetto presentato con la segnalazione certificata di inizio attività, nonché se le opere realizzate hanno comportato modificazioni del classamento catastale.
10. Il soggetto che presenta la segnalazione certificata di inizio attività può eseguire direttamente gli interventi individuati nell'articolo 17 senza affidamento dei lavori a imprese, quando gli interventi non rilevino ai fini delle normative di sicurezza, antisismiche e antincendio, o non insistano sulla viabilità pubblica o aperta al pubblico, su immobili pubblici o privati aperti al pubblico, ovvero in tutti i casi in cui dichiari di possedere i requisiti tecnico-professionali richiesti dalle leggi applicabili allo specifico intervento.>>.

Art. 147
1.
Alla lettera d) del comma 8 dell'articolo 29 della legge regionale 19/2009 dopo le parole << dall'articolo 35, comma 3 >> sono aggiunte le seguenti: << , e dall'articolo 39 >>.

Art. 148
1.
Al comma 1 dell'articolo 33 della legge regionale 19/2009 dopo le parole << fabbricabilità fondiaria >> sono inserite le seguenti: << o del rapporto di copertura >>.

Art. 149
1.
Al comma 7 dell'articolo 34 della legge regionale 19/2009 dopo le parole << degli interventi edilizi >> le parole << assoggettati a permesso di costruire o a denuncia di inizio attività >> sono sostituite dalle seguenti: << previsti dalla presente legge >>.

Art. 150
1.
Al comma 3 dell'articolo 35 della legge regionale 19/2009 dopo le parole << unità immobiliari esistenti >> le parole << destinati a residenza >> sono soppresse.

Art. 151
 (Inserimento dell'articolo 35 bis nella legge regionale 19/2009)
1.
Dopo l'articolo 35 della legge regionale 19/2009 è inserito il seguente:
<<Art. 35 bis
 (Progetti di riassetto ambientale)
1. I progetti di riassetto ambientale delle aree ricadenti in zona paesaggistica, utilizzate per la lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei materiali inerti provenienti da attività estrattive, sono approvati anche in deroga agli strumenti urbanistici comunali vigenti, a condizione che la ricollocazione di strutture, manufatti e impianti avvenga su aree funzionalmente contigue e non vincolate ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell' articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 ).
2. I progetti di cui al comma 1 devono considerare la rinaturalizzazione delle aree abbandonate a carico dell'azienda in trasferimento e prevedono la manutenzione ordinaria e straordinaria, la sostituzione e l'ampliamento delle strutture produttive esistenti, nonché la nuova collocazione degli impianti a quota inferiore rispetto al piano campagna ai fini della riduzione dell'impatto ambientale.>>.

Art. 152
1. All'articolo 36 della legge regionale 19/2009 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
la lettera a) del comma 4 è sostituita dalla seguente:
<<a) di interventi finalizzati alla copertura di concimaie, di vasche per la raccolta di liquami, di depositi e aree destinate allo stoccaggio di foraggi, di vasche di sverno e di peschiere o di colture, annessi alle strutture produttive aziendali, nonché impianti e strutture finalizzate alle produzioni energetiche da fonti rinnovabili con materie prime derivanti dalle produzioni aziendali, nei limiti del 10 per cento della superficie utile delle strutture esistenti;>>;

b)
dopo il comma 4 è inserito il seguente:
<<4 bis. Gli interventi individuati nel comma 4, lettera a), ove destinati a esigenze stagionali o a prevenire danni da eventi calamitosi o atmosferici o dall'azione di uccelli ittiofagi d'interesse gestionale, possono essere realizzati anche in deroga alle previsioni tipologiche o di materiali contenute negli strumenti urbanistici e interessare l'intera superficie utile delle strutture esistenti.>>.

Art. 153
1.
All'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 39 della legge regionale 19/2009 dopo le parole << vani destinati a cantine e taverne >> le parole << e altri locali >> sono sostituite dalle seguenti: << , magazzini, depositi e garage, nonché per altri locali anche >>.

Art. 154
 (Modifica agli articoli 40, 41 e 44 della legge regionale 19/2009)
1.
Alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 40, al comma 1 dell'articolo 41 e all'articolo 44 della legge regionale 19/2009 dopo le parole << denuncia di inizio attività >> sono inserite le seguenti: << o segnalazione certificata di inizio attività >>.

Art. 155
 (Inserimento dell'articolo 40 bis nella legge regionale 19/2009)
1.
Dopo l'articolo 40 della legge regionale 19/2009 è inserito il seguente:
<<Art. 40 bis
 (Norme in materia di progettazione)
1. La progettazione relativa a interventi di nuova costruzione e, ove possibile, di ristrutturazione, restauro e risanamento conservativo degli edifici con destinazione d'uso residenziale realizzati e gestiti da soggetti pubblici o privati deve prevedere, per gli immobili di almeno due livelli fuori terra, la possibilità di installare un ascensore o una piattaforma elevatrice raggiungibile mediante rampe prive di gradini e, per gli immobili di almeno tre livelli fuori terra, la possibilità di installare un ascensore raggiungibile mediante rampe prive di gradini.
2. La progettazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici e degli spazi aperti al pubblico considera ogni accorgimento possibile che migliori la fruibilità dei locali o degli spazi oggetto di intervento.>>.

Art. 156
1.
Al comma 2 dell'articolo 46 della legge regionale 19/2009 le parole << , se a uso residenziale, e pari al doppio del valore venale, per le opere adibite a usi diversi da quello residenziale >> sono soppresse.

Art. 157
1.
Al comma 2 dell'articolo 47 della legge regionale 19/2009 le parole << , se a uso residenziale, e pari al doppio del valore venale, per le opere adibite a usi diversi da quello residenziale >> sono soppresse.

Art. 158
1.
Al comma 1 dell'articolo 50 della legge regionale 19/2009 la parola << venale >> è soppressa.

Art. 159
1. All'articolo 52 della legge regionale 19/2009 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 1 è sostituito dal seguente:
<<1. In caso di annullamento del permesso di costruire, qualora non sia possibile, in base a motivata valutazione, la rimozione dei vizi delle procedure amministrative o non sia opportuna la restituzione in pristino, l'Amministrazione comunale territorialmente competente applica all'interessato una sanzione pecuniaria pari al valore delle opere o loro parti abusivamente eseguite, determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 2.>>;

b)
dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
<<3 bis. La sanzione di cui al presente articolo non trova applicazione in tutti i casi in cui l'annullamento derivi da fatti imputabili all'Amministrazione comunale che ha rilasciato il permesso di costruire.>>.

Art. 160
1.
Al comma 3 dell'articolo 53 della legge regionale 19/2009 dopo le parole << all'adozione dei provvedimenti di legge >> le parole << entro quindici giorni >> sono sostituite dalle seguenti: << entro novanta giorni >>.

Art. 161
1. All'articolo 58 della legge regionale 19/2009 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
la rubrica è sostituita dalla seguente: << Interventi di ristrutturazione, ampliamento e manutenzione straordinaria in deroga >>;

b)
al comma 1 dopo le parole << ristrutturazione edilizia >> sono inserite le seguenti: << , ampliamento o manutenzione straordinaria >>;

c)
al comma 3 dopo le parole << strumenti urbanistici comunali >> le parole << è ammesso l'ampliamento >> sono sostituite dalle seguenti: << sono ammessi gli interventi di manutenzione straordinaria, ampliamento e ristrutturazione edilizia >>.

Art. 162
1.
Al comma 1 dell'articolo 59 della legge regionale 19/2009 dopo le parole << zone omogenee D >> sono inserite le seguenti: << e H >>.

Art. 163
1.
Dopo il comma 2 dell'articolo 60 della legge regionale 19/2009 è inserito il seguente:
<<2 bis. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche per interventi di ampliamento, anche in corpo distaccato, di edifici esistenti nel limite di 200 metri cubi di volume utile. In tali casi non trova applicazione la condizione di cui al comma 2, lettera a).>>.

Art. 164
1. All'articolo 61 della legge regionale 19/2009 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 2 dopo le parole << prevalgono sulle disposizioni dei regolamenti edilizi e degli strumenti urbanistici comunali >> le parole << decorsi tre anni dall'entrata in vigore della presente legge >> sono sostituite dalle seguenti: << decorso il termine di cui all'articolo 57, comma 2, lettera e) >>;

b)
dopo il comma 2 è inserito il seguente:
<<2 bis. Resta salva la facoltà di adeguamento delle definizioni dei parametri edilizi e delle destinazioni d'uso di cui al comma 1 mediante varianti anche parziali allo strumento urbanistico comunale o al regolamento edilizio. In caso di variante allo strumento urbanistico, la stessa è assoggettata alla procedura di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Regione 20 marzo 2008, n. 086/Pres., e deve indicare l'incidenza sulla capacità insediativa teorica residenziale, con la facoltà di modificare, se necessario, gli indici di fabbricabilità.>>.

Art. 165
 (Modifica agli articoli 8, 14, 27, 42 e 50 della legge regionale 19/2009)
1.
Agli articoli 8, 14, 27, 42 e 50 della legge regionale 19/2009 le parole << denuncia di inizio attività >> sono sostituite dalle seguenti: << segnalazione certificata di inizio attività >>.

Art. 166
 (Norma transitoria in materia di pianificazione territoriale regionale)
1. Nelle more dell'entrata in vigore del Piano del governo del territorio di cui alla legge regionale 3 dicembre 2009, n. 22 (Procedure per l'avvio della riforma della pianificazione territoriale della Regione), nonché della riforma della pianificazione territoriale della Regione:
a) le previsioni relative agli interventi sulla rete stradale di primo livello e sulle penetrazioni urbane definite dal Piano regionale delle infrastrutture di trasporto, della mobilità delle merci e della logistica, di seguito PRITMML, di cui all' articolo 3 bis, comma 3, della legge regionale 20 agosto 2007, n. 23 (Attuazione del decreto legislativo 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità), nonché le previsioni insediative, introdotte nelle varianti agli strumenti urbanistici subordinati di cui agli articoli 63 e 63 bis della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio), ovvero nelle varianti di livello comunale, qualora interferiscano con tali infrastrutture, sono assoggettate al preventivo parere della struttura regionale competente in materia di viabilità e infrastrutture, che si esprime in ordine alla verifica dell'impatto complessivo sulla rete stradale di primo livello e sulle penetrazioni urbane, in termini di flusso di traffico previsti, di miglioramento della sicurezza stradale e di mantenimento dei livelli di servizio prescritti, sulla base di uno studio da redigersi, a cura del proponente, in conformità agli indirizzi previsti dall'articolo 7 delle norme di attuazione del medesimo PRITMML. Lo studio e il parere costituiscono allegato del provvedimento di adozione della variante allo strumento urbanistico; il parere è richiesto direttamente dal Comune.
a bis) Nel caso di previsioni che interferiscono con la rete stradale di primo livello e con le penetrazioni urbane definite dal PRITMML in modo migliorativo o non significativo, il Comune trasmette alla struttura regionale competente in materia di viabilità e infrastrutture la verifica di significatività dell'interferenza prodotta dalle previsioni, al fine della valutazione regionale su detto aspetto mediante emissione di specifico parere vincolante: detta valutazione interviene entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della verifica, decorso il quale il parere si intende reso in senso favorevole, quale accoglimento della proposta comunale.
b) sono ammesse varianti allo strumento urbanistico di due o più Comuni adottate congiuntamente per la realizzazione di progetti comuni la cui attuazione avviene attraverso la predisposizione di Piani Regolatori Particolareggiati Comunali (PRPC) o di altri strumenti attuativi che considerino l'intera superficie territoriale interessata dal progetto; in tale caso ciascuno strumento urbanistico generale disciplina, in modo coordinato con quello degli altri Comuni partecipanti, l'uso del territorio mediante strumenti grafici, normativi e descrittivi che determinano i contenuti del progetto; sono ammesse varianti urbanistiche al progetto comune solo qualora vi concorrano tutti i Comuni partecipanti.
Note:
1Parole aggiunte alla lettera a) del comma 1 da art. 48, comma 1, L. R. 29/2017
2Lettera a) del comma 1 sostituita da art. 4, comma 5, L. R. 6/2019
3Parole soppresse alla lettera a) del comma 1 da art. 123, comma 1, lettera a), L. R. 6/2021
4Lettera a bis) del comma 1 aggiunta da art. 123, comma 1, lettera b), L. R. 6/2021