LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 21 dicembre 2012, n. 26

Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2012.

TESTO VIGENTE dal 09/04/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  29/12/2012
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
CONTENZIOSO COSTITUZIONALE
Giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

TITOLO IV
 AGRICOLTURA, FORESTAZIONE, RACCOLTA FUNGHI E PESCA
CAPO I
 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AGRICOLTURA E DI FORESTAZIONE
Art. 97
1. All'articolo 23 della legge regionale 4 giugno 2004, n. 18 (Riordinamento normativo dell'anno 2004 per il settore delle attività economiche e produttive), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
la lettera b) del comma 1 è sostituita dalla seguente:
<<b) a favore di soggetti che presentano forme di fragilità o di svantaggio psicofisico o sociale per sostenere le spese di attività organizzate e svolte a supporto dei soggetti medesimi nelle fattorie sociali inserite nell'elenco tenuto e reso pubblico dall'ERSA.>>;

b)   ( ABROGATA )
c)
alla fine del comma 2 ter sono aggiunte le seguenti parole: << e ai soggetti presi in carico per le attività riabilitative - terapeutiche >>.

(1)
Note:
1Lettera b) del comma 1 abrogata da art. 2, comma 15, L. R. 15/2014
Art. 98

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 23, comma 1, lettera n), L. R. 17/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
Art. 99
1.
Dopo il comma 3 quater dell'articolo 8 della legge regionale 15 aprile 1991, n. 15 (Disciplina dell'accesso dei veicoli a motore nelle zone soggette a vincolo idrogeologico o ambientale. Modifica alla legge regionale 22 gennaio 1991, n. 3), è aggiunto il seguente:
<<3 quinquies. All'irrogazione delle sanzioni di cui alla presente legge provvede la struttura regionale competente in materia di Corpo forestale regionale secondo le modalità della legge regionale 1/1984.>>.

Art. 100
1.
Al comma 2 dell'articolo 23 della legge regionale 25 agosto 2006, n. 17 (Interventi in materia di risorse agricole, naturali, forestali e montagna e in materia di ambiente, pianificazione territoriale, caccia e pesca), le parole << il direttore della struttura territoriale forestale competente >> sono sostituite dalle seguenti: << la struttura regionale competente in materia di Corpo forestale regionale >>.

Art. 101
1.
Dopo il comma 3 dell'articolo 26 della legge regionale 17/2006 è inserito il seguente:
<<3 bis. All'irrogazione delle sanzioni di cui al presente articolo provvede la struttura regionale competente in materia di Corpo forestale regionale secondo le modalità della legge regionale 1/1984.>>.

Art. 102
1.
Al comma 8 dell'articolo 13 della legge regionale 14 giugno 2007, n. 14 (Legge comunitaria 2006), le parole << il Direttore della struttura territoriale forestale competente >> sono sostituite dalle seguenti: << la struttura regionale competente in materia di Corpo forestale regionale >>.

2.
Le entrate derivanti dal disposto di cui all'articolo 13, comma 3, lettera c), della legge regionale 14/2007, irrogate ai sensi dell'articolo 13, comma 8, della medesima legge regionale, come modificato dal comma 1, sono accertate e riscosse all'unità di bilancio 3.2.121 e al capitolo 1293 di nuova istituzione, " per memoria ", nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, con la denominazione " Sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni delle misure di conservazione generali nelle ZPS e sul territorio regionale ".

Art. 103
1.
Al comma 4 dell'articolo 12 della legge regionale 21 luglio 2008, n. 7 (Legge comunitaria 2007), le parole << il Direttore della struttura territoriale forestale competente >> sono sostituite dalle seguenti: << la struttura regionale competente in materia di Corpo forestale regionale >>.

2.
Le entrate derivanti dal disposto di cui all'articolo 12, comma 1, lettera c), della legge regionale 7/2008, irrogate ai sensi dell'articolo 12, comma 4, della medesima legge regionale, come modificato dal comma 1, sono accertate e riscosse all'unità di bilancio 3.2.121 e al capitolo 1294 di nuova istituzione, per memoria, nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012 con la denominazione " Sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni delle misure di salvaguardia generali nei pSIC e SIC ".

Art. 104
1.
Al comma 6 dell'articolo 16 della legge regionale 15 ottobre 2009, n. 17 (Disciplina delle concessioni e conferimento di funzioni in materia di demanio idrico regionale), le parole << il Direttore della struttura territoriale forestale competente >> sono sostituite dalle seguenti: << la struttura regionale competente in materia di Corpo forestale regionale >>.

Art. 105
1.
Al comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 22 luglio 1996, n. 25 (Disciplina dell'agriturismo), le parole << ai sensi e per gli effetti dell' articolo 6 della legge 96/2006 >> sono sostituite dalle seguenti: << per motivi imperativi di interesse generale con particolare riferimento alla salute pubblica e alla tutela del consumatore, in conformità all' articolo 14 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno) >>.

Art. 106
1.
Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 23 febbraio 2006, n. 5 (Sistema integrato dei servizi di sviluppo agricolo e rurale (SISSAR)), le parole << dell'articolo 3, comma 3, lettera c), della legge regionale 20 novembre 1982, n. 79 (Vigilanza sulle cooperative e interventi per favorire l'associazionismo cooperativo) >> sono sostituite dalle seguenti: << dell'articolo 3 della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27 (Disciplina organica in materia di promozione e vigilanza del comparto cooperativo) >>.

Art. 107
1.
Al comma 3 dell'articolo 13 della legge regionale 5/2006 le parole << , al soggetto erogatore in possesso dell'autorizzazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) >> sono soppresse.

Art. 108
1. All'articolo 16 della legge regionale 5/2006 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 le parole << e l'elenco dei fruitori suddivisi in base al tecnico che eroga il servizio >> sono sostituite dalle seguenti: << l'elenco dei fruitori e l'elenco dei tecnici >>;

b)
al comma 2 le parole << Servizio credito agrario, cooperazione e sviluppo agricolo >> sono sostituite dalle seguenti: << Servizio investimenti aziendali e sviluppo agricolo >>.

Art. 109
1.
Al comma 36 dell'articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011), la parola << esecutività >> è sostituita dalla seguente: << sottoscrizione >>.

Art. 110
1.
Dopo il comma 28 dell'articolo 2 della legge regionale 25 luglio 2012, n. 14 (Assestamento del bilancio 2012), è inserito il seguente:
<<28 bis. Le disposizioni di cui ai commi 26, 27 e 28 trovano applicazione anche con riferimento ai casi di estirpo e successivo reimpianto avvenuti nel periodo compreso fra l'1 aprile 2012 e il 31 luglio 2012. A tal fine la documentazione di cui al comma 27 è presentata entro il termine perentorio di sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 26 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2012).>>.

Art. 111

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 86, comma 1, lettera c), L. R. 11/2014 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 1, commi 3 e 3 bis, L.R. 9/2007.
Art. 112
1.
Dopo il comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 9/2007 è inserito il seguente:
<<2 bis. Ai sensi dell' articolo 6, comma 9, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), sono escluse dalla verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 9 bis della legge regionale 7 settembre 1990, n. 43 (Ordinamento nella Regione Friuli-Venezia Giulia della valutazione di impatto ambientale), le sistemazioni idraulico - forestali, di cui all'articolo 54, che non comportino la realizzazione di opere idrauliche trasversali di altezza fuori terra in gaveta superiore a cinque metri e che abbiano come finalità prevalente il consolidamento dei versanti instabili attigui alle sezioni d'alveo interessate o il consolidamento del fondo e degli argini di tratte di corsi d'acqua con sezioni idrauliche non superiori a quattro metri o il ripristino della piena funzionalità idraulica di opere esistenti.>>.

Art. 113
1.
Il comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 9/2007 è sostituito dal seguente:
<<1. Il PFR predisposto dalla Direzione centrale contiene indirizzi, obiettivi e azioni prioritarie rivolti al miglioramento della multifunzionalità del patrimonio forestale, tenuto conto delle finalità di valorizzazione economica, di sviluppo sociale delle popolazioni interessate, di tutela delle risorse idriche e del suolo, di conservazione e incremento della biodiversità e di mantenimento della funzionalità ecologica.>>.

Art. 114
1.
Al comma 2 dell'articolo 14 della legge regionale 9/2007 le parole << dell'articolo 6, comma 1, >> sono sostituite dalle seguenti: << dell'articolo 6, comma 3, >>.

Art. 115

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 98, comma 1, L. R. 11/2014 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 20, L.R. 9/2007.
Art. 116
1.
Dopo il comma 1 dell'articolo 21 della legge regionale 9/2007 è inserito il seguente:
<<1 bis. Nelle more dell'adozione della deliberazione giuntale di cui al comma 1, spetta alla Direzione centrale la gestione del patrimonio silvo-pastorale di proprietà regionale già affidato alla medesima con precedenti atti.>>.

Art. 117

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 7, comma 5, lettera a), L. R. 33/2015 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 23, c. 1 ter, L.R. 9/2007, con effetto dall'1/1/2015.
Art. 118
1.
Al comma 2 dell'articolo 24 della legge regionale 9/2007 le parole << personale forestale regionale >> sono sostituite dalle seguenti: << personale della Direzione centrale >>.

Art. 119
1.
Al comma 3 dell'articolo 31 della legge regionale 9/2007 le parole << del vivaio >> sono sostituite dalle seguenti: << dei vivai >>.

Art. 120
1.
Dopo la lettera a bis) del comma 4 dell'articolo 42 della legge regionale 9/2007 è inserita la seguente:
<<a ter) le trasformazioni del bosco in terreno agricolo di particelle catastali con pendenza media pari o inferiore al 30 per cento ricadenti nelle zone omogenee E3, E4, E5 ed E6;>>.

Art. 121
1.
Dopo la lettera c) del comma 1 dell'articolo 45 della legge regionale 9/2007 è aggiunta la seguente:
<<c bis) ripristino di habitat di interesse comunitario come individuati dall'allegato I della direttiva 92/43/CEE .>>.

Art. 122
1. La rubrica della Sezione II del Capo III del Titolo III della legge regionale 9/2007 è sostituta dalla seguente: <<Vincolo idrogeologico e per altri scopi>>.
Art. 123
1. All'articolo 51 della legge regionale 9/2007 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
alla fine del comma 1 è aggiunto il seguente periodo: << Non sono, altresì, soggette al vincolo idrogeologico le particelle catastali con pendenza media pari o inferiore al 30 per cento ricadenti nelle zone omogenee E3, E4, E5 ed E6. >>;

b)
al comma 2 le parole << nelle zone di cui al comma 1 >> sono sostituite dalle seguenti: << nelle zone di cui al primo periodo del comma 1 >>.

Art. 124
1. All'articolo 52 della legge regionale 9/2007 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
la rubrica è sostituita dalla seguente: << (Modifica del vincolo idrogeologico) >>;

b)
al comma 1 la parola << variazione >> è sostituita dalla seguente: << modifica >> e dopo le parole << soggette a vincolo idrogeologico >> sono inserite le seguenti: << è presentata da chiunque vi abbia interesse alla Direzione centrale >>;

c)
al comma 3 le parole << determinazione o estinzione >> sono sostituite dalla seguente: << modifica >>.

Art. 125
 (Inserimento dell'articolo 52 bis nella legge regionale 9/2007)
1.
Dopo l'articolo 52 della legge regionale 9/2007 è inserito il seguente:
<<Art. 52 bis
 (Modifica del vincolo per altri scopi)
1. Per la modifica dei perimetri delle aree soggette al vincolo per altri scopi di cui all' articolo 17 del regio decreto 3267/1923 , trova applicazione l'articolo 52.>>.

Art. 126
1.
Al comma 1 dell'articolo 53 della legge regionale 9/2007 le parole << la prescritta autorizzazione >> sono sostituite dalle seguenti: << l'autorizzazione di cui all'articolo 47 >>.

Art. 127
1.
Al comma 1 dell'articolo 67 della legge regionale 9/2007 la parola << enti >> è soppressa.

Art. 128
1.
Alla rubrica della Sezione IV del Capo IV del Titolo III della legge regionale 9/2007 dopo la parola << fitopatologica >> sono aggiunte le seguenti: << dei boschi >>.

Art. 129
1. All'articolo 86 della legge regionale 9/2007 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 le parole << in attuazione dei principi fissati dalla legge 4 agosto 1978, n. 440 (Norme per l'utilizzazione delle terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate), e successive modifiche, >> sono sostituite dalle seguenti: << anche attraverso gli strumenti di cui alla legge regionale 16 giugno 2010, n. 10 (Interventi di promozione per la cura e conservazione finalizzata al risanamento e al recupero dei terreni incolti e/o abbandonati nei territori montani), >>;

b)
i commi 2 e 4 sono abrogati.

Art. 131
1.
Al comma 1 dell'articolo 93 della legge regionale 9/2007 le parole << il Direttore della struttura regionale territoriale forestale >> sono sostituite dalle seguenti: << la struttura regionale competente in materia di Corpo forestale regionale >>.

Art. 132
1. Al comma 1 dell'articolo 95 della legge regionale 9/2007 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
la lettera f) è sostituita dalla seguente:
<<f) vincolo idrogeologico e quello per altri scopi di cui al regio decreto 3267/1923 ;>>;

b)
la lettera g) è abrogata.

CAPO II
 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RACCOLTA FUNGHI
Art. 133

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 16, comma 1, lettera f), L. R. 25/2017
CAPO III
 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PESCA E ACQUACOLTURA
Art. 134
1.
Alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 02 della legge regionale 16 dicembre 2005, n. 31 (Disposizioni in materia di pesca e acquacoltura), dopo la parola << funzioni >> sono inserite le seguenti: << di programmazione e >>.