LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 21 dicembre 2012, n. 26

Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2012.

TESTO VIGENTE dal 09/04/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  29/12/2012
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
CONTENZIOSO COSTITUZIONALE
Giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

CAPO VIII
 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE E TERRITORIALE EUROPEA
Art. 42
 (Modifica alla legge regionale 34/1991)
1.
Dopo l'articolo 2 della legge regionale 22 agosto 1991, n. 34 (Primo provvedimento per l'attuazione della legge 9 gennaio 1991, n. 19 recante norme per lo sviluppo delle attività economiche e della cooperazione internazionale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia), è inserito il seguente:
<<Art. 2 bis
 
1. Per le finalità previste dall'articolo 2, la Regione riconosce la natura pubblica del Centro di servizi e documentazione per la cooperazione economica internazionale - Informest e ne valorizza le attività di pubblico interesse.
2. Ai fini del comma 1, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad avvalersi, anche in regime convenzionale, del Centro di cui al comma 1, per l'attuazione delle politiche di sviluppo della cooperazione promosse dall'Unione europea, dagli organismi nazionali e internazionali a ciò preposti, attraverso la partecipazione a progettualità condivise.>>.

Art. 43
 (Funzionamento del gruppo europeo di cooperazione territoriale "Euregio Senza confini r. l.")
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assicurare il funzionamento operativo del gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT) "Euregio Senza confini r. l.", la cui sede è stabilita nella città di Trieste, ai sensi dell'articolo 3 dello statuto vigente, per l'attuazione degli obiettivi statutari.
2. Ai fini del comma 1, l'Amministrazione regionale, anche in funzione di una ottimizzazione dell'impiego delle risorse pubbliche, può avvalersi del supporto del Centro di servizi e documentazione per la cooperazione economica internazionale - Informest, in regime convenzionale, in quanto organismo già costituito per iniziativa della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, con il concorso della Regione del Veneto, per lo sviluppo della cooperazione internazionale. Il regolamento interno di funzionamento del GECT, di cui all'articolo 27 dello statuto, determina le relative modalità organizzative.