LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 21 dicembre 2012, n. 26

Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2012.

TESTO VIGENTE dal 09/04/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  29/12/2012
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
CONTENZIOSO COSTITUZIONALE
Giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

CAPO VI
 DISPOSIZIONI IN MATERIA ELETTORALE
Art. 24
1.
Alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 17 della legge regionale 18 dicembre 2007, n. 28 (Disciplina del procedimento per la elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale), dopo le parole << unità superiore; >> sono inserite le seguenti: << per effetto di quanto previsto dall'articolo 23, comma 2, della legge regionale 17/2007, in ogni caso le liste non possono comprendere meno di due candidati; >>.

Art. 25
1.
Alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 18 della legge regionale 28/2007 dopo le parole << unità superiore; >> sono inserite le seguenti: << per effetto di quanto previsto dall'articolo 23, comma 2, della legge regionale 17/2007, in ogni caso le liste non possono comprendere meno di due candidati; >>.

Art. 26
1.
Alla lettera a) del comma 5 dell'articolo 21 della legge regionale 28/2007 le parole << entro il decimo giorno >> sono sostituite dalle seguenti: << entro l'ottavo giorno >>.

Art. 27
1. All'articolo 37 della legge regionale 28/2007 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
alla lettera c) del comma 2 le parole << , per il tramite del comune, è trasmessa alla struttura regionale competente in materia elettorale >> sono sostituite dalle seguenti: << è depositata nella segreteria del comune >>;

b)
alla lettera e) del comma 2 le parole << , per il tramite del comune, è trasmessa alla struttura regionale competente in materia elettorale >> sono sostituite dalle seguenti: << è depositata nella segreteria del comune >>;

c)
dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
<<4 bis. Il comune può provvedere allo scarto del contenuto delle buste di cui al comma 2, lettere c) ed e), dopo che siano stati definiti gli eventuali ricorsi contro le operazioni elettorali.>>.

Art. 28
1. All'articolo 42 della legge regionale 28/2007 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 1 è sostituito dal seguente:
<<1. Gli elettori affetti da gravi infermità, tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile anche con l'ausilio dei servizi di cui all'articolo 23, e gli elettori affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano, sono ammessi al voto nelle predette dimore.>>;

b)
il comma 3 è sostituito dal seguente:
<<3. Gli elettori di cui al comma 1 devono far pervenire, in un periodo compreso tra il quarantesimo e il ventesimo giorno antecedente la data della votazione, al sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti:
a) una dichiarazione in carta libera, attestante la volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimorano e recante l'indicazione dell'indirizzo completo di questa;
b) un certificato, rilasciato dal funzionario medico, designato dai competenti organi dell'azienda sanitaria locale, in data non anteriore al quarantacinquesimo giorno antecedente la data della votazione, che attesti l'esistenza delle condizioni di infermità di cui al comma 1, con prognosi di almeno sessanta giorni decorrenti dalla data di rilascio del certificato, ovvero delle condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali; trova applicazione l'articolo 23, commi 3 e 4.>>.

Art. 29
1.
Al comma 2 dell'articolo 45 della legge regionale 28/2007 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: << Se la scheda non contiene altri segni di voto nella parte riservata al voto di lista e di preferenza, il voto viene attribuito soltanto al candidato Presidente. >>.

Art. 30
1.
Alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 55 della legge regionale 28/2007 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: << qualora la quota di seggi da attribuire sia costituita da un numero con una cifra decimale uguale a cinquanta, l'arrotondamento si effettua all'unità superiore; >>.

Art. 31
1.
Al comma 3 dell'articolo 58 della legge regionale 28/2007 le parole << manifesto da affiggere a cura dei sindaci >> sono sostituite dalle seguenti: << avviso da pubblicare all'albo pretorio on line >>.

Art. 32
1.
La lettera d) del comma 3 dell'articolo 59 della legge regionale 28/2007 è sostituita dalla seguente:
<<d) la busta contenente le liste della votazione e tutte le buste con le schede avanzate alla chiusura della votazione sono depositate nella segreteria del comune;>>.

Art. 33
1.
Dopo il comma 1 dell'articolo 62 della legge regionale 28/2007 è aggiunto il seguente:
<<1 bis. A richiesta dei comuni rientranti negli ambiti di tutela dello sloveno, tedesco e friulano, i manifesti previsti dal comma 1, lettera b), sono stampati anche nella versione in lingua minoritaria.>>.

Art. 34
1.
Il comma 2 dell'articolo 63 della legge regionale 28/2007 è sostituito dal seguente:
<<2. Gli importi stabiliti ai sensi del comma 1 possono essere aggiornati con deliberazione della Giunta regionale, in relazione all'incremento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).>>.

Art. 35
1.
Il comma 3 dell'articolo 64 della legge regionale 28/2007 è sostituito dal seguente:
<<3. Gli importi di cui al comma 1 possono essere aggiornati con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, in relazione all'incremento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).>>.

Art. 36

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 110, comma 1, lettera q), L. R. 19/2013
Art. 37

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 35, comma 1, lettera g), L. R. 2/2014
Art. 38

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 10, comma 54, L. R. 6/2013
Art. 39

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 110, comma 1, lettera q), L. R. 19/2013