LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 21 dicembre 2012, n. 26

Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2012.

TESTO VIGENTE dal 09/04/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  29/12/2012
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
CONTENZIOSO COSTITUZIONALE
Giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

CAPO I
 PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
Art. 1
1. All'articolo 3 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 dopo le parole << termini stabiliti >> sono inserite le seguenti: << , fermo restando quanto disposto dagli articoli 27 e 27 bis >>;

b)
dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
<<1 bis. La mancata o tardiva adozione del provvedimento di cui al comma 1 costituisce elemento di valutazione della performance individuale del responsabile del procedimento e del responsabile dell'istruttoria, nonché, ai sensi dell' articolo 2, comma 9, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), della responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile.
1 ter. In caso di inerzia del soggetto competente all'adozione del provvedimento trova applicazione il regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli enti regionali, il quale è adeguato ai principi desumibili dall'articolo 2, commi da 9 bis a 9 quinquies, della legge 241/1990 , entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 26 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2012).
1 quater. Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento il soggetto che ha richiesto il rilascio del provvedimento amministrativo può rivolgersi al soggetto competente a esercitare il potere sostitutivo perché concluda il procedimento entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto.>>.

Art. 2
1.
L'articolo 5 della legge regionale 7/2000 è sostituito dal seguente:
<<Art. 5
 (Termine del procedimento)
1. Il termine per la conclusione di ciascun tipo di procedimento, ove non stabilito per legge o regolamento, è determinato con deliberazione della Giunta regionale o dell'organo di governo dell'ente regionale.
2. Il termine per la conclusione del procedimento non può essere superiore a novanta giorni.
3. Nei casi in cui, tenendo conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento, sono indispensabili termini superiori a novanta giorni per la conclusione dei procedimenti, il termine di cui al comma 2 può essere ampliato fino a un massimo di centottanta giorni.
4. Qualora il termine del procedimento non sia determinato ai sensi dei commi 1, 2 e 3, il procedimento si conclude entro il termine di trenta giorni.
5. I termini per la conclusione dei procedimenti comprendono anche quelli necessari per l'espletamento dei controlli interni di cui alla legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale).
6. I termini previsti per ogni tipo di procedimento sono pubblicati sui siti web dell'Amministrazione regionale o degli Enti regionali.
7. Ai sensi dell' articolo 7, comma 4, della legge 18 giugno 2009, n. 69 (Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile), per tutti i procedimenti di verifica o autorizzativi concernenti i beni storici, architettonici, culturali, archeologici, artistici e paesaggistici restano fermi i termini stabiliti dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell' articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 ). Restano ferme le disposizioni di legge e di regolamento vigenti in materia ambientale che prevedono termini diversi da quelli di cui al presente articolo.>>.

2. I termini dei procedimenti di durata superiore a centottanta giorni previsti in leggi regionali sono automaticamente ridotti a centottanta giorni, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 5, comma 7, della legge regionale 7/2000, come sostituito dal comma 1.
3. I termini di conclusione dei procedimenti superiori a novanta giorni, previsti in atti diversi dalle leggi regionali, sono adeguati a quanto previsto dall'articolo 5, commi 2 e 3, della legge regionale 7/2000, come sostituito dal comma 1, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
4. Decorso inutilmente il termine per l'adeguamento di cui al comma 3, i termini di conclusione dei procedimenti sono ridotti a novanta giorni.
5. Ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e a quelli non conclusi entro il termine di adeguamento di cui al comma 3, continuano ad applicarsi i termini previgenti.
Art. 3

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 6, comma 1, lettera c), L. R. 8/2021
Art. 4
1.
Dopo la lettera d) del comma 2 dell'articolo 14 della legge regionale 7/2000 è inserita la seguente:
<<d bis) il termine entro il quale deve concludersi il procedimento;>>.

Art. 5

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 14, comma 1, lettera f), L. R. 9/2018
Art. 6

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 6, comma 1, lettera c), L. R. 8/2021
Art. 7
1.
Al comma 1 dell'articolo 24 della legge regionale 7/2000 le parole << novanta giorni >> sono sostituite dalle seguenti: << venti giorni >>.

Art. 8

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 6, comma 1, lettera c), L. R. 8/2021
Art. 9
1.
L'articolo 27 della legge regionale 7/2000 è sostituito dal seguente:
<<Art. 27
 (Segnalazione certificata di inizio attività)
1. Trova applicazione nei procedimenti disciplinati dalla Regione l'istituto della segnalazione certificata di inizio attività di cui all' articolo 19 della legge 241/1990 .>>.

Art. 10
 (Inserimento dell'articolo 27 bis nella legge regionale 7/2000)
1.
Dopo l'articolo 27 della legge regionale 7/2000 è inserito il seguente:
<<Art. 27 bis
 (Silenzio-assenso)
1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 27, nei procedimenti a istanza di parte per il rilascio di provvedimenti amministrativi, il silenzio dell'amministrazione equivale a provvedimento di accoglimento della domanda, senza necessità di ulteriori istanze o diffide, se la medesima amministrazione non comunica all'interessato, nei termini di cui all'articolo 5, il provvedimento di diniego.
2. Nei casi in cui il silenzio dell'amministrazione equivale ad accoglimento della domanda, l'amministrazione competente può assumere determinazioni in via di autotutela.
3. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli atti e ai procedimenti in materia di tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico e della salute, ai casi in cui la legge qualifica il silenzio dell'amministrazione come rigetto dell'istanza, nonché ai casi in cui la normativa comunitaria impone l'adozione di provvedimenti amministrativi formali e agli atti individuati con deliberazione della Giunta regionale.>>.