LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 21 dicembre 2012, n. 26

Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2012.

TESTO VIGENTE dal 09/04/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  29/12/2012
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
CONTENZIOSO COSTITUZIONALE
Giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

TITOLO I
 ASSETTO ISTITUZIONALE
CAPO I
 PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
Art. 1
1. All'articolo 3 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 dopo le parole << termini stabiliti >> sono inserite le seguenti: << , fermo restando quanto disposto dagli articoli 27 e 27 bis >>;

b)
dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
<<1 bis. La mancata o tardiva adozione del provvedimento di cui al comma 1 costituisce elemento di valutazione della performance individuale del responsabile del procedimento e del responsabile dell'istruttoria, nonché, ai sensi dell' articolo 2, comma 9, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), della responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile.
1 ter. In caso di inerzia del soggetto competente all'adozione del provvedimento trova applicazione il regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli enti regionali, il quale è adeguato ai principi desumibili dall'articolo 2, commi da 9 bis a 9 quinquies, della legge 241/1990 , entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 26 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2012).
1 quater. Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento il soggetto che ha richiesto il rilascio del provvedimento amministrativo può rivolgersi al soggetto competente a esercitare il potere sostitutivo perché concluda il procedimento entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto.>>.

Art. 2
1.
L'articolo 5 della legge regionale 7/2000 è sostituito dal seguente:
<<Art. 5
 (Termine del procedimento)
1. Il termine per la conclusione di ciascun tipo di procedimento, ove non stabilito per legge o regolamento, è determinato con deliberazione della Giunta regionale o dell'organo di governo dell'ente regionale.
2. Il termine per la conclusione del procedimento non può essere superiore a novanta giorni.
3. Nei casi in cui, tenendo conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento, sono indispensabili termini superiori a novanta giorni per la conclusione dei procedimenti, il termine di cui al comma 2 può essere ampliato fino a un massimo di centottanta giorni.
4. Qualora il termine del procedimento non sia determinato ai sensi dei commi 1, 2 e 3, il procedimento si conclude entro il termine di trenta giorni.
5. I termini per la conclusione dei procedimenti comprendono anche quelli necessari per l'espletamento dei controlli interni di cui alla legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale).
6. I termini previsti per ogni tipo di procedimento sono pubblicati sui siti web dell'Amministrazione regionale o degli Enti regionali.
7. Ai sensi dell' articolo 7, comma 4, della legge 18 giugno 2009, n. 69 (Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile), per tutti i procedimenti di verifica o autorizzativi concernenti i beni storici, architettonici, culturali, archeologici, artistici e paesaggistici restano fermi i termini stabiliti dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell' articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 ). Restano ferme le disposizioni di legge e di regolamento vigenti in materia ambientale che prevedono termini diversi da quelli di cui al presente articolo.>>.

2. I termini dei procedimenti di durata superiore a centottanta giorni previsti in leggi regionali sono automaticamente ridotti a centottanta giorni, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 5, comma 7, della legge regionale 7/2000, come sostituito dal comma 1.
3. I termini di conclusione dei procedimenti superiori a novanta giorni, previsti in atti diversi dalle leggi regionali, sono adeguati a quanto previsto dall'articolo 5, commi 2 e 3, della legge regionale 7/2000, come sostituito dal comma 1, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
4. Decorso inutilmente il termine per l'adeguamento di cui al comma 3, i termini di conclusione dei procedimenti sono ridotti a novanta giorni.
5. Ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e a quelli non conclusi entro il termine di adeguamento di cui al comma 3, continuano ad applicarsi i termini previgenti.
Art. 3

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 6, comma 1, lettera c), L. R. 8/2021
Art. 4
1.
Dopo la lettera d) del comma 2 dell'articolo 14 della legge regionale 7/2000 è inserita la seguente:
<<d bis) il termine entro il quale deve concludersi il procedimento;>>.

Art. 5

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 14, comma 1, lettera f), L. R. 9/2018
Art. 6

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 6, comma 1, lettera c), L. R. 8/2021
Art. 7
1.
Al comma 1 dell'articolo 24 della legge regionale 7/2000 le parole << novanta giorni >> sono sostituite dalle seguenti: << venti giorni >>.

Art. 8

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 6, comma 1, lettera c), L. R. 8/2021
Art. 9
1.
L'articolo 27 della legge regionale 7/2000 è sostituito dal seguente:
<<Art. 27
 (Segnalazione certificata di inizio attività)
1. Trova applicazione nei procedimenti disciplinati dalla Regione l'istituto della segnalazione certificata di inizio attività di cui all' articolo 19 della legge 241/1990 .>>.

Art. 10
 (Inserimento dell'articolo 27 bis nella legge regionale 7/2000)
1.
Dopo l'articolo 27 della legge regionale 7/2000 è inserito il seguente:
<<Art. 27 bis
 (Silenzio-assenso)
1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 27, nei procedimenti a istanza di parte per il rilascio di provvedimenti amministrativi, il silenzio dell'amministrazione equivale a provvedimento di accoglimento della domanda, senza necessità di ulteriori istanze o diffide, se la medesima amministrazione non comunica all'interessato, nei termini di cui all'articolo 5, il provvedimento di diniego.
2. Nei casi in cui il silenzio dell'amministrazione equivale ad accoglimento della domanda, l'amministrazione competente può assumere determinazioni in via di autotutela.
3. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli atti e ai procedimenti in materia di tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico e della salute, ai casi in cui la legge qualifica il silenzio dell'amministrazione come rigetto dell'istanza, nonché ai casi in cui la normativa comunitaria impone l'adozione di provvedimenti amministrativi formali e agli atti individuati con deliberazione della Giunta regionale.>>.

CAPO II
 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE
Art. 11
1.
Dopo il comma 6 dell'articolo 10 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 (Riforma dell'impiego regionale in attuazione dei principi fondamentali di riforma economico sociale desumibili dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421 ), è inserito il seguente:
<<6 bis. Al personale del Corpo forestale regionale che sia componente dell'organo esecutivo di un ente locale della Regione non può essere conferito l'incarico di coordinatore e di coordinatore sostituto di struttura stabile di livello inferiore al Servizio, avente funzioni di vigilanza, che operi nell'ambito territoriale dell'ente locale medesimo. Al personale regionale che sia componente dell'organo esecutivo di un ente locale della Regione non può essere conferito l'incarico di direttore del Servizio competente in materia di Corpo forestale regionale.>>.

Art. 12

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 12, comma 33, L. R. 6/2013
Art. 13
1.
Dopo il comma 75 dell'articolo 8 della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 (Legge finanziaria 2000), è aggiunto il seguente:
<<75 bis. Il coordinatore dell'Ufficio di collegamento di Bruxelles è competente alla stipula dei contratti, alla valutazione della congruità economica e all'attestazione di conformità della prestazione contrattuale afferenti ai procedimenti di competenza dell'Ufficio.>>.

2. Sono fatti salvi gli effetti dei contratti già stipulati alla data di entrata in vigore della presente legge.
CAPO III
 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PATRIMONIO
Art. 14
1. All'articolo 7 della legge regionale 23 agosto 2002, n. 23 (Assestamento del bilancio 2002), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 17 le parole << all'Amministrazione regionale >> sono sostituite dalle seguenti: << a enti, istituzioni e associazioni che esercitano l'attività nel campo sanitario o in quello socio-assistenziale senza fini di lucro >>;

b)
Il comma 18 è abrogato.

Art. 15
1.
Dopo il comma 1 bis dell'articolo 4 della legge regionale 25 agosto 2006, n. 18 (Istituzione della Fondazione per la valorizzazione archeologica, monumentale e urbana di Aquileia e finanziamenti per lo sviluppo turistico dell'area), è aggiunto il seguente:
<<1 ter. I mobili e le attrezzature d'ufficio forniti dalla Regione in sede di primo insediamento della Fondazione, sono trasferiti definitivamente, a titolo gratuito, in proprietà alla Fondazione medesima.>>.

Art. 16
1. All'articolo 30 della legge regionale 8 aprile 1997, n. 10 (Legge finanziaria 1997), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 8 dopo le parole << già in uso >> sono inserite le seguenti: << agli stessi, nonché >>;

b)
il comma 9 è sostituito dal seguente:
<<9. Le cessioni di cui ai commi 8, 8 bis e 8 ter sono autorizzate con decreto del Direttore centrale competente alla gestione del patrimonio mobiliare regionale e formalizzate mediante verbale di consegna.>>.

CAPO IV
 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AFFARI ISTITUZIONALI
Art. 17
1.
Al comma 31 dell'articolo 11 della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011), le parole << sia obbligatoria ai sensi della normativa vigente >> sono sostituite dalle seguenti: << sia resa obbligatoria dalla normativa vigente e da provvedimenti amministrativi della Regione >>.

CAPO V
 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AUTONOMIE LOCALI
Art. 18
1.
Al comma 3 dell'articolo 1 della legge regionale 28 marzo 1988, n. 15 (Interventi a favore del Consorzio per la << Scuola Mosaicisti del Friuli >>), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: << Fatta salva l'assemblea dei legali rappresentanti degli enti aderenti al consorzio, gli organi di gestione consortile sono monocratici. >>.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il consorzio per la Scuola Mosaicisti del Friuli adegua il proprio statuto alla disposizione di cui al comma 1. Gli organi collegiali di gestione consortile cessano a decorrere dalla data di adeguamento dello statuto.
Art. 19
1.
Alla lettera e bis) del comma 6 dell'articolo 1 della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 30 (Legge strumentale 2008), le parole << 30 dicembre 2012 >> sono sostituite dalle seguenti: << 31 dicembre 2013 >>.

Art. 20
1. All'articolo 1 della legge regionale 11 dicembre 2003, n. 21 (Norme urgenti in materia di enti locali, nonché di uffici di segreteria degli Assessori regionali), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 15 è sostituito dal seguente:
<<15. Fatte salve le disposizioni statali in materia di pubblicità legale, le deliberazioni e le determinazioni degli enti locali sono pubblicate nei propri siti informatici, ovvero nei siti informatici di altre amministrazioni pubbliche, ovvero di loro associazioni, con le modalità previste dalla legislazione vigente.>>;

b)
dopo il comma 15 è inserito il seguente:
<<15 bis. L'obbligo di pubblicazione delle determinazioni di cui al comma 15 decorre dall'1 gennaio 2013 al fine di consentire agli enti locali l'adeguamento delle proprie strutture e dei propri sistemi a tali adempimenti.>>;

c)
al comma 16 le parole << Contestualmente all'affissione all'albo >> sono sostituite dalle seguenti: << Contestualmente alla pubblicazione nei siti informatici di cui al comma 15 >>;

d)
i commi 17, 18 e 20 bis sono abrogati.

Art. 21

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 69, comma 1, lettera b), L. R. 26/2014 , a seguito dell'abrogazione della L.R. 14/2011.
Art. 22

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 69, comma 1, lettera b), L. R. 26/2014 , a seguito dell'abrogazione della L.R. 14/2011.
Art. 23

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 69, comma 1, lettera c), L. R. 26/2014 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 4, L.R. 3/2012.
CAPO VI
 DISPOSIZIONI IN MATERIA ELETTORALE
Art. 24
1.
Alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 17 della legge regionale 18 dicembre 2007, n. 28 (Disciplina del procedimento per la elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale), dopo le parole << unità superiore; >> sono inserite le seguenti: << per effetto di quanto previsto dall'articolo 23, comma 2, della legge regionale 17/2007, in ogni caso le liste non possono comprendere meno di due candidati; >>.

Art. 25
1.
Alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 18 della legge regionale 28/2007 dopo le parole << unità superiore; >> sono inserite le seguenti: << per effetto di quanto previsto dall'articolo 23, comma 2, della legge regionale 17/2007, in ogni caso le liste non possono comprendere meno di due candidati; >>.

Art. 26
1.
Alla lettera a) del comma 5 dell'articolo 21 della legge regionale 28/2007 le parole << entro il decimo giorno >> sono sostituite dalle seguenti: << entro l'ottavo giorno >>.

Art. 27
1. All'articolo 37 della legge regionale 28/2007 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
alla lettera c) del comma 2 le parole << , per il tramite del comune, è trasmessa alla struttura regionale competente in materia elettorale >> sono sostituite dalle seguenti: << è depositata nella segreteria del comune >>;

b)
alla lettera e) del comma 2 le parole << , per il tramite del comune, è trasmessa alla struttura regionale competente in materia elettorale >> sono sostituite dalle seguenti: << è depositata nella segreteria del comune >>;

c)
dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
<<4 bis. Il comune può provvedere allo scarto del contenuto delle buste di cui al comma 2, lettere c) ed e), dopo che siano stati definiti gli eventuali ricorsi contro le operazioni elettorali.>>.

Art. 28
1. All'articolo 42 della legge regionale 28/2007 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 1 è sostituito dal seguente:
<<1. Gli elettori affetti da gravi infermità, tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile anche con l'ausilio dei servizi di cui all'articolo 23, e gli elettori affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano, sono ammessi al voto nelle predette dimore.>>;

b)
il comma 3 è sostituito dal seguente:
<<3. Gli elettori di cui al comma 1 devono far pervenire, in un periodo compreso tra il quarantesimo e il ventesimo giorno antecedente la data della votazione, al sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti:
a) una dichiarazione in carta libera, attestante la volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimorano e recante l'indicazione dell'indirizzo completo di questa;
b) un certificato, rilasciato dal funzionario medico, designato dai competenti organi dell'azienda sanitaria locale, in data non anteriore al quarantacinquesimo giorno antecedente la data della votazione, che attesti l'esistenza delle condizioni di infermità di cui al comma 1, con prognosi di almeno sessanta giorni decorrenti dalla data di rilascio del certificato, ovvero delle condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali; trova applicazione l'articolo 23, commi 3 e 4.>>.

Art. 29
1.
Al comma 2 dell'articolo 45 della legge regionale 28/2007 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: << Se la scheda non contiene altri segni di voto nella parte riservata al voto di lista e di preferenza, il voto viene attribuito soltanto al candidato Presidente. >>.

Art. 30
1.
Alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 55 della legge regionale 28/2007 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: << qualora la quota di seggi da attribuire sia costituita da un numero con una cifra decimale uguale a cinquanta, l'arrotondamento si effettua all'unità superiore; >>.

Art. 31
1.
Al comma 3 dell'articolo 58 della legge regionale 28/2007 le parole << manifesto da affiggere a cura dei sindaci >> sono sostituite dalle seguenti: << avviso da pubblicare all'albo pretorio on line >>.

Art. 32
1.
La lettera d) del comma 3 dell'articolo 59 della legge regionale 28/2007 è sostituita dalla seguente:
<<d) la busta contenente le liste della votazione e tutte le buste con le schede avanzate alla chiusura della votazione sono depositate nella segreteria del comune;>>.

Art. 33
1.
Dopo il comma 1 dell'articolo 62 della legge regionale 28/2007 è aggiunto il seguente:
<<1 bis. A richiesta dei comuni rientranti negli ambiti di tutela dello sloveno, tedesco e friulano, i manifesti previsti dal comma 1, lettera b), sono stampati anche nella versione in lingua minoritaria.>>.

Art. 34
1.
Il comma 2 dell'articolo 63 della legge regionale 28/2007 è sostituito dal seguente:
<<2. Gli importi stabiliti ai sensi del comma 1 possono essere aggiornati con deliberazione della Giunta regionale, in relazione all'incremento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).>>.

Art. 35
1.
Il comma 3 dell'articolo 64 della legge regionale 28/2007 è sostituito dal seguente:
<<3. Gli importi di cui al comma 1 possono essere aggiornati con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, in relazione all'incremento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).>>.

Art. 36

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 110, comma 1, lettera q), L. R. 19/2013
Art. 37

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 35, comma 1, lettera g), L. R. 2/2014
Art. 38

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 10, comma 54, L. R. 6/2013
Art. 39

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 110, comma 1, lettera q), L. R. 19/2013
CAPO VII
 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA
Art. 40
 (Interventi in materia di politiche della sicurezza)
1. Sono fatti salvi i finanziamenti erogati ai sensi dell'articolo 10, comma 13, della legge regionale 14 agosto 2008, n. 9 (Assestamento del bilancio 2008), agli enti locali che entro il termine del 31 ottobre 2012, stabilito dall'articolo 14 della legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18 (Legge finanziaria 2012), abbiano presentato un resoconto delle attività svolte. I medesimi enti locali devono completare la realizzazione dei progetti e presentare la rendicontazione, ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 7/2000, entro e non oltre il 31 ottobre 2013.
2. In relazione ai finanziamenti erogati ai sensi del Programma regionale di finanziamento in materia di politiche di sicurezza per l'anno 2009 - II area "Interventi relativi a progetti locali di Comuni e Province in materia di sicurezza", approvato con deliberazione della Giunta regionale del 9 luglio 2009 n. 1631, in caso di modifica o cessazione della forma collaborativa beneficiaria, la rendicontazione, ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 7/2000, è resa dal Comune che aveva presentato la domanda di contributo. Nel caso di cessazione di Unioni di Comuni la rendicontazione è presentata da uno dei Comuni che ne facevano parte. I contributi devono comunque essere stati utilizzati per le finalità per cui sono stati erogati.
Art. 41
1.
Al comma 54 dell'articolo 10 della legge regionale 25 luglio 2012, n. 14 (Assestamento del bilancio 2012), le parole << sessanta giorni >> sono sostituite dalle seguenti: << novanta giorni >>.

CAPO VIII
 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE E TERRITORIALE EUROPEA
Art. 42
 (Modifica alla legge regionale 34/1991)
1.
Dopo l'articolo 2 della legge regionale 22 agosto 1991, n. 34 (Primo provvedimento per l'attuazione della legge 9 gennaio 1991, n. 19 recante norme per lo sviluppo delle attività economiche e della cooperazione internazionale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia), è inserito il seguente:
<<Art. 2 bis
 
1. Per le finalità previste dall'articolo 2, la Regione riconosce la natura pubblica del Centro di servizi e documentazione per la cooperazione economica internazionale - Informest e ne valorizza le attività di pubblico interesse.
2. Ai fini del comma 1, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad avvalersi, anche in regime convenzionale, del Centro di cui al comma 1, per l'attuazione delle politiche di sviluppo della cooperazione promosse dall'Unione europea, dagli organismi nazionali e internazionali a ciò preposti, attraverso la partecipazione a progettualità condivise.>>.

Art. 43
 (Funzionamento del gruppo europeo di cooperazione territoriale "Euregio Senza confini r. l.")
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assicurare il funzionamento operativo del gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT) "Euregio Senza confini r. l.", la cui sede è stabilita nella città di Trieste, ai sensi dell'articolo 3 dello statuto vigente, per l'attuazione degli obiettivi statutari.
2. Ai fini del comma 1, l'Amministrazione regionale, anche in funzione di una ottimizzazione dell'impiego delle risorse pubbliche, può avvalersi del supporto del Centro di servizi e documentazione per la cooperazione economica internazionale - Informest, in regime convenzionale, in quanto organismo già costituito per iniziativa della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, con il concorso della Regione del Veneto, per lo sviluppo della cooperazione internazionale. Il regolamento interno di funzionamento del GECT, di cui all'articolo 27 dello statuto, determina le relative modalità organizzative.