LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 21 dicembre 2012, n. 26

Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2012.

TESTO VIGENTE dal 09/04/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  29/12/2012
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
CONTENZIOSO COSTITUZIONALE
Giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 40
 (Interventi in materia di politiche della sicurezza)
1. Sono fatti salvi i finanziamenti erogati ai sensi dell'articolo 10, comma 13, della legge regionale 14 agosto 2008, n. 9 (Assestamento del bilancio 2008), agli enti locali che entro il termine del 31 ottobre 2012, stabilito dall'articolo 14 della legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18 (Legge finanziaria 2012), abbiano presentato un resoconto delle attività svolte. I medesimi enti locali devono completare la realizzazione dei progetti e presentare la rendicontazione, ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 7/2000, entro e non oltre il 31 ottobre 2013.
2. In relazione ai finanziamenti erogati ai sensi del Programma regionale di finanziamento in materia di politiche di sicurezza per l'anno 2009 - II area "Interventi relativi a progetti locali di Comuni e Province in materia di sicurezza", approvato con deliberazione della Giunta regionale del 9 luglio 2009 n. 1631, in caso di modifica o cessazione della forma collaborativa beneficiaria, la rendicontazione, ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 7/2000, è resa dal Comune che aveva presentato la domanda di contributo. Nel caso di cessazione di Unioni di Comuni la rendicontazione è presentata da uno dei Comuni che ne facevano parte. I contributi devono comunque essere stati utilizzati per le finalità per cui sono stati erogati.