LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 21 dicembre 2012, n. 26

Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2012.

TESTO VIGENTE dal 09/04/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  29/12/2012
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
CONTENZIOSO COSTITUZIONALE
Giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 280
1.
Il comma 6 dell'articolo 16 della legge regionale 20/2012 è sostituito dal seguente:
<<6. Gli animali ritrovati o catturati possono essere soppressi soltanto se gravemente ammalati o gravemente infortunati e incurabili. La soppressione è effettuata da medici veterinari, con metodi eutanasici preceduti da anestesia. Qualora l'animale risulti rintracciabile nella Banca dati regionale, la soppressione, in relazione con la gravità della situazione clinica anamnestica ed epidemiologica, avviene previo consenso del detentore.>>.