LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 21 dicembre 2012, n. 26

Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2012.

TESTO VIGENTE dal 09/04/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  29/12/2012
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
CONTENZIOSO COSTITUZIONALE
Giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 257
 (Conferma di contributi per opere pubbliche)
1. I finanziamenti concessi ai Comuni per la realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità con onere a carico dei capitoli di spesa finalizzati alla ricostruzione delle zone del Friuli colpite dagli eventi sismici del 1976, che siano state ultimate dopo la scadenza dei termini stabiliti e prima dell'entrata in vigore della presente legge, sono confermati a tutti gli effetti. Il termine per la conclusione dei procedimenti espropriativi dei lavori medesimi è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2013.
2. Il termine per l'ultimazione dei lavori e dei procedimenti amministrativi ed espropriativi delle opere di cui al comma 1, non concluse alla data di entrata in vigore della presente legge, è prorogato al 31 dicembre 2013.