LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 21 dicembre 2012, n. 26

Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2012.

TESTO VIGENTE dal 09/04/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  29/12/2012
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
CONTENZIOSO COSTITUZIONALE
Giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 192
1.
Dopo il comma 9 dell'articolo 33 della legge regionale 18 marzo 2011, n. 3 (Norme in materia di telecomunicazioni), sono inseriti i seguenti:
<<9 bis. Per contribuire a soddisfare esigenze istituzionali delle Autonomie locali e del sistema socio sanitario pubblico regionale, la Regione e la Società strumentale di cui al comma 1 sono autorizzate a concedere l'utilizzo di quote di capacità trasmissiva della Rete Pubblica Regionale.
9 ter. Le quote di capacità trasmissiva e le modalità di utilizzo sono definite sulla base di apposite convenzioni nel rispetto delle vigenti normative in materia di comunicazioni elettroniche, concorrenza e aiuti di Stato, nonché dei criteri e condizioni di cui al comma 9 quater.
9 quater. La Giunta regionale definisce entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 26 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2012), i criteri e le condizioni per l'utilizzo della capacità trasmissiva.>>.