LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 21 dicembre 2012, n. 26

Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2012.

TESTO VIGENTE dal 09/04/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  29/12/2012
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
CONTENZIOSO COSTITUZIONALE
Giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 135
1. All'articolo 3 della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
alla lettera f) del comma 1 dopo le parole << i vani di porte e finestre; >> è aggiunto il seguente periodo: << salvo diversa previsione degli strumenti di pianificazione, la superficie accessoria non può superare il 30 per cento della superficie utile dell'unità immobiliare o dell'edificio; >>;

b)
la lettera I) del comma 1 è sostituita dalla seguente:
<<l) altezza utile dell'unità immobiliare (Hu): la distanza verticale fra il piano di calpestio e il soffitto escluse le eventuali intercapedini costituenti volumi tecnici e la parte di altezze eccedenti quelle minime previste dalla legge regionale 44/1985; nei locali con pavimento a livelli diversi, la Hu viene misurata dalla porzione di pavimento a livello più elevato se superiore al 30 per cento dell'area del locale;>>.