LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 9 novembre 2012, n. 23

Disciplina organica sul volontariato e sulle associazioni di promozione sociale.

TESTO VIGENTE dal 10/11/2022

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  29/11/2012
Materia:
310.05 - Volontariato

CAPO IV
 NORME COMUNI IN MATERIA DI VOLONTARIATO E PROMOZIONE SOCIALE
Art. 27

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 6, comma 35, lettera b), L. R. 14/2016
Art. 28
 (Attività di formazione e aggiornamento)
1. La Regione, riconoscendo il valore strategico della formazione e dell'aggiornamento dei volontari e degli aderenti alle associazioni di promozione sociale, sostiene con appositi contributi le iniziative a tal fine attuate in modo autonomo e diretto dalle organizzazioni di volontariato e dalle associazioni di promozione sociale iscritte nei rispettivi Registri.
2. La Regione è inoltre autorizzata a promuovere la realizzazione di progetti formativi di aggiornamento rivolti al volontariato e alla promozione sociale, avvalendosi della collaborazione dei Centri di servizio per il volontariato di cui all' articolo 15 della legge 266/1991 .
3. Alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale iscritte nei relativi registri che predispongono attività formative e di aggiornamento, la Regione e gli enti locali possono fornire, nei limiti e con le modalità stabiliti dai rispettivi ordinamenti, materiale informativo e didattico, strumentazione tecnica, locali, offrendo inoltre la collaborazione tecnica e la disponibilità di funzionari pubblici.
Art. 29
 (Centri di servizio per il volontariato)
1. La Regione è autorizzata a stipulare, previo parere del Comitato di cui all'articolo 17, apposite convenzioni con i Centri di servizio per il volontariato di cui all' articolo 15 della legge 266/1991 per l'erogazione di servizi informativi e di assistenza tecnica ai sensi dell'articolo 23, comma 2, per l'attuazione di progetti formativi e di aggiornamento ai sensi dell'articolo 28, comma 2, nonché per attività di supporto nell'attuazione della presente legge.
1 bis. La Regione è altresì autorizzata a delegare l'esercizio di funzioni amministrative relative agli interventi contributivi previsti dagli articoli 9 e 28 della presente legge ai Centri di servizio per il volontariato di cui all' articolo 15 della legge 266/1991 .
1 ter. L'Amministrazione regionale definisce con deliberazione della Giunta regionale le modalità di esercizio della delega di cui al comma 1 bis e l'entità del concorso al finanziamento degli oneri sostenuti dal soggetto delegato.
2. È fatta salva la destinazione alle attività relative alle associazioni di volontariato delle risorse disponibili assegnate ai sensi della legge 266/1991 .
Note:
1Comma 1 bis aggiunto da art. 6, comma 12, L. R. 15/2014
2Comma 1 ter aggiunto da art. 6, comma 12, L. R. 15/2014
3Parole sostituite al comma 1 bis da art. 6, comma 71, lettera a), L. R. 27/2014
4Comma 1 ter sostituito da art. 6, comma 71, lettera b), L. R. 27/2014