LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 9 novembre 2012, n. 22

Valorizzazione delle strutture alpine regionali.

TESTO VIGENTE dal 09/11/2017

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  15/11/2012
Materia:
440.01 - Beni ambientali
440.02 - Parchi e riserve naturali
340.01 - Sport
340.02 - Tempo libero
340.03 - Soccorso alpino e speleologico
230.01 - Organizzazione turistica
170.03 - Demanio e beni patrimoniali della Regione

Art. 18
 (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.