LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 29 ottobre 2012, n. 21

Norme urgenti in materia di riduzione delle spese di funzionamento dei Gruppi consiliari. Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 54/1973 e alla legge regionale 52/1980.

TESTO VIGENTE dal 14/08/2013

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  15/11/2012
Materia:
120.04 - Gruppi consiliari

Art. 3
  (Inserimento dell'articolo 15 bis nella legge regionale 52/1980 )
1.
Dopo l' articolo 15 della legge regionale 52/1980 è inserito il seguente:
<<Art. 15 bis
 (Pubblicità delle spese dei gruppi consiliari)
1. Ai fini della trasparenza delle spese sostenute dai gruppi consiliari, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio provvede a dare pubblicità alla nota riepilogativa delle spese annuali di ciascun gruppo mediante pubblicazione sul sito del Consiglio regionale.>>.