LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 11 ottobre 2012, n. 20

Norme per il benessere e la tutela degli animali di affezione.

TESTO VIGENTE dal 20/05/2021

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  01/11/2012
Materia:
320.06 - Veterinaria

Art. 17
 (Controllo della riproduzione animale)
1. I Servizi veterinari delle Aziende per i servizi sanitari, con la collaborazione delle associazioni di volontariato e degli enti di cui all'articolo 6, con il consenso dei detentori, predispongono interventi atti al controllo delle nascite, servendosi delle strutture pubbliche o convenzionate.
2. Gli interventi di sterilizzazione di animali non identificati, ricoverati presso le strutture di ricovero e custodia di cui all'articolo 7, sono effettuati dai veterinari delle Aziende per i servizi sanitari o dai veterinari liberi professionisti convenzionati con l'ente gestore. Le spese per tali interventi sono a carico dei Comuni.
3. I Comuni possono promuovere il ricorso agli interventi di sterilizzazione degli animali di proprietà o detenzione privata, anche contribuendo ai costi delle prestazioni dei veterinari liberi professionisti convenzionati.
4. La Regione può altresì finanziare, per il tramite dei Comuni, gli interventi di sterilizzazione di cui al comma 2 e di cui all'articolo 23, comma 2.
Note:
1Parole aggiunte al comma 4 da art. 8, comma 10, L. R. 5/2013