LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 11 ottobre 2012, n. 19

Norme in materia di energia e distribuzione dei carburanti.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  18/10/2012
Materia:
440.07 - Fonti energetiche
430.01 - Trasporti
410.01 - Urbanistica
440.05 - Acquedotti, acque pubbliche e fognature
420.01 - Opere pubbliche
220.02 - Commercio
CONTENZIOSO COSTITUZIONALE
Giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

TITOLO III
 ABROGAZIONI E NORME FINALI
CAPO I
 ABROGAZIONI E NORME FINALI E DI RINVIO
Art. 53
 (Abrogazioni)
1.
Sono abrogate:

a) la legge regionale 19 novembre 2002, n. 30 (Disposizioni in materia di energia);
b) la legge regionale 16 novembre 2001, n. 24 (Disposizioni in materia di controlli degli impianti termici);
c) la legge regionale 14 febbraio 2002, n. 6 (Modifiche alla legge regionale 16 novembre 2001, n. 24 , recante "Disposizioni in materia di controlli degli impianti termici");
d) gli articoli 21 e 22 della legge regionale 27 novembre 2006, n. 24 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli Enti locali in materia di agricoltura, foreste, ambiente, energia, pianificazione territoriale e urbanistica, mobilità, trasporto pubblico locale, cultura, sport);
e) i commi 8, 9 e 10 dell' articolo 5 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione);
f) l' articolo 36 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 16 (Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo);
g) il comma 1 bis dell'articolo 40 della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio);
h) la legge regionale 6 marzo 2002, n. 8 (Nuove norme per la programmazione, razionalizzazione e liberalizzazione della rete regionale di distribuzione dei carburanti e per l'esercizio delle funzioni amministrative), e il relativo piano di programmazione e razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti di cui al decreto del Presidente della Giunta regionale del 16 dicembre 2002, n. 0394/Pres;
i) i commi 1, 2 e 5 dell' articolo 1 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 14 (Norme speciali in materia di impianti di distribuzione di carburanti e modifiche alla legge regionale 12 novembre 1996, n. 47 in materia di riduzione del prezzo alla pompa dei carburanti per autotrazione nel territorio regionale); i procedimenti avviati alla data di entrata in vigore della presente legge, relativi a istanze presentate in vigenza dell' articolo 1, comma 5, della legge regionale 14/2008 , concludono il proprio iter di approvazione ai sensi di quanto in esso disposto;
j)
la legge regionale 23 aprile 1990, n. 17 (Criteri per la fissazione degli orari di apertura e chiusura degli impianti stradali di distribuzione dei carburanti ai sensi dell' articolo 54, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 ), a decorrere da centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, ad eccezione dell'articolo 13, comma 1, che viene abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 54
 (Norme finali)
1. Non si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 12 febbraio 2001, n. 3 (Disposizioni in materia di sportello unico per le attività produttive e semplificazione di procedimenti amministrativi e del corpo legislativo regionale).
2.  
( ABROGATO )
(2)
3.  
( ABROGATO )
(1)
4. La norma contenente il divieto di cui all'articolo 13, comma 4, lettera c), numero 3), entra in vigore l'1 gennaio 2014.
Note:
1Comma 3 abrogato da art. 7, comma 18, lettera c), L. R. 33/2015 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 10, c. 3 bis, L.R. 14/2010, con effetto dall'1/1/2016.
2Comma 2 abrogato da art. 14, comma 1, lettera e), L. R. 9/2018
Art. 55
 (Norma di rinvio)
1. Per quanto non disposto dalla presente legge si applicano la normativa statale e regionale vigenti in materia.
Art. 56
 (Rinvio dinamico)
1. Il rinvio a leggi, regolamenti e atti comunitari contenuto nella presente legge si intende effettuato al testo vigente dei medesimi.
Art. 57
 (Norme urgenti)
1.  
( ABROGATO )
(3)
2. Il termine per presentare domanda per il contributo per l'abbattimento dei tassi d'interesse di cui all'articolo 1, commi da 90 a 92, della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 30 (Legge strumentale 2008), è fissato al 15 ottobre 2013.
3. In sede di rendicontazione dei finanziamenti concessi, per la creazione di centri commerciali naturali e di centri in via, ai sensi dell' articolo 2, commi 43, 44, 45, 46 e 47, della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011 e del bilancio pluriennale per gli anni 2011 - 2013 ai sensi dell' articolo 34 della legge regionale 21/2007 ), in deroga a quanto disposto dagli articoli 41, 42 e 43 della legge regionale 7/2000 , i soggetti beneficiari presentano le rispettive documentazioni di spesa riferite esclusivamente all'utilizzazione delle somme percepite a titolo di finanziamento.
4.  
( ABROGATO )
(1)
5.
Nelle more del passaggio di consegne e fino al compimento degli adempimenti successivi necessari per l'effettivo subentro nella titolarità dei rapporti giuridici inerenti la soppressa struttura del Commissario per l'emergenza socio economico ambientale determinatasi nella laguna di Marano Lagunare e Grado, l'Amministrazione regionale continua a erogare i finanziamenti relativi alle rate in scadenza dei ruoli di spesa fissa emessi ai sensi dell' articolo 5, comma 24, della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007), dell' articolo 3 della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 31 (Legge finanziaria 2008), e dell'articolo 4, commi 13 e 14, della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009), a fronte dei contratti di mutuo stipulati dal suddetto Commissario, nonché, a sostenere gli oneri connessi alla messa a disposizione degli spazi a favore della struttura commissariale, ai sensi dell'ordinanza ministeriale 3 giugno 2002, n. 3217.

(2)
Note:
1Comma 4 abrogato da art. 209, comma 1, lettera b), L. R. 26/2012
2Parole aggiunte al comma 5 da art. 3, comma 18, lettera c), L. R. 27/2012
3Comma 1 abrogato da art. 28, comma 1, lettera d), L. R. 5/2016 , a decorrere dall'1 gennaio 2017, come disposto all'art. 28, c. 1, della medesima L.R. 5/2016.
Art. 58
 (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.