LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 11 ottobre 2012, n. 19

Norme in materia di energia e distribuzione dei carburanti.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  18/10/2012
Materia:
440.07 - Fonti energetiche
430.01 - Trasporti
410.01 - Urbanistica
440.05 - Acquedotti, acque pubbliche e fognature
420.01 - Opere pubbliche
220.02 - Commercio
CONTENZIOSO COSTITUZIONALE
Giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 52
 (Sanzioni)
1. L'installazione degli impianti di cui alla presente legge in assenza delle autorizzazioni previste, ferme restando le sanzioni previste dalle vigenti norme di settore e gli obblighi di vigilanza locale, edilizia e urbanistica e fermo restando l'obbligo della riduzione a conformità, è soggetta a una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 20.000 euro.
2. Le modifiche di cui all'articolo 37 effettuate in assenza della prevista comunicazione comportano una sanzione amministrativa pecuniaria da 400 euro a 4.000 euro.
3. L'esercizio degli impianti di cui alla presente legge in assenza del collaudo comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.200 euro a 12.000 euro.
4. Nei casi di accertata violazione del divieto di cessione di cui all'articolo 48, comma 4, per gli impianti a uso privato, oltre alla revoca dell'autorizzazione, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di 20 euro per ogni litro o frazione di litro indebitamente ceduto.
5.  
( ABROGATO )
(2)
6. Negli altri casi, il mancato adeguamento entro il termine di due anni dall'entrata in vigore della presente legge, comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da determinare in rapporto all'erogato dell'anno precedente, da un minimo di 1.000 euro a un massimo di 5.000 euro per ogni mese di ritardo nell'adeguamento e, per gli impianti incompatibili, costituisce causa di decadenza dell'autorizzazione, dichiarata dal Comune competente.
7. L'irrogazione delle sanzioni previste spetta al Comune competente per territorio.
Note:
1Parole sostituite al comma 6 da art. 3, comma 4, L. R. 12/2013
2Comma 5 abrogato da art. 52, comma 1, lettera h), L. R. 19/2015
3Parole sostituite al comma 3 da art. 4, comma 7, lettera c), L. R. 23/2021 , con effetto dall'1/1/2022.