LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 11 ottobre 2012, n. 19

Norme in materia di energia e distribuzione dei carburanti.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  18/10/2012
Materia:
440.07 - Fonti energetiche
430.01 - Trasporti
410.01 - Urbanistica
440.05 - Acquedotti, acque pubbliche e fognature
420.01 - Opere pubbliche
220.02 - Commercio
CONTENZIOSO COSTITUZIONALE
Giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 44
 (Chiusura e rimozione dell'impianto)
1. Il provvedimento comunale di cui agli articoli 38, comma 5, e 42, e i programmi di cui all'articolo 43, commi 1 e 2, devono prevedere, definendo i tempi degli interventi:
a) la rimozione di tutte le attrezzature tecniche costituenti l'impianto sopra e sotto il suolo, secondo la normativa vigente;
b) la verifica delle condizioni del sito e l'eventuale bonifica, ai sensi delle vigenti norme, ovvero la rimozione di qualsiasi episodio, anche pregresso, di inquinamento legato alle attività dell'impianto.
2. Il provvedimento o il programma di cui al comma 1 sono trasmessi per conoscenza alla struttura regionale competente in materia di inquinamento.