LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 11 ottobre 2012, n. 19

Norme in materia di energia e distribuzione dei carburanti.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  18/10/2012
Materia:
440.07 - Fonti energetiche
430.01 - Trasporti
410.01 - Urbanistica
440.05 - Acquedotti, acque pubbliche e fognature
420.01 - Opere pubbliche
220.02 - Commercio
CONTENZIOSO COSTITUZIONALE
Giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 22
 (Decadenza, sospensione e revoca dell'autorizzazione)
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 15, comma 1, l'autorizzazione decade automaticamente alla data della dismissione di cui all'articolo 23. Nel caso in cui l'autorizzazione sia rilasciata sulla base di un diritto reale diverso dalla proprietà, la stessa decade alla scadenza del relativo atto contrattuale o, comunque, al venir meno del diritto reale stesso, fatti salvi i casi di eventuale precoce dismissione.
2. Le autorizzazioni decadono qualora persista la violazione di uno o più obblighi o prescrizioni contenuti nelle medesime, ferme restando le sanzioni previste dalla presente legge. A tal fine l'amministrazione competente notifica al soggetto autorizzato la violazione con contestuale diffida a conformarsi entro congrui termini agli obblighi contenuti nell'autorizzazione stessa.
3. La diffida di cui al comma 2 dispone l'eventuale sospensione dell'esercizio dell'impianto o infrastruttura autorizzati e le modalità per l'adempimento degli obblighi e delle prescrizioni violate. Qualora entro i termini stabiliti il soggetto autorizzato non abbia provveduto a conformarsi, l'amministrazione competente revoca l'autorizzazione.
4. L'autorizzazione è revocata per sopravvenute condizioni di pericolo per l'incolumità e per la salute pubblica o per altri motivi di interesse pubblico.