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Leggi regionali

Legge regionale 11 ottobre 2012, n. 18

Disposizioni per la tutela delle donne affette da endometriosi.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2019

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  01/11/2012
Materia:
320.03 - Medicina preventiva
320.02 - Assistenza sanitaria ed ospedaliera

Art. 2
 (Osservatorio regionale sull'endometriosi)
1. È istituito, presso la Direzione centrale competente in materia di tutela della salute, l'Osservatorio regionale sull'endometriosi.
2. L'Osservatorio ha il compito di:
a) svolgere attività di monitoraggio dei casi di endometriosi sul territorio regionale, delle azioni di diagnosi, cura e formazione promosse dal Servizio sanitario regionale, nonché delle iniziative di informazione previste dalla presente legge;
b) raccogliere dati e statistiche sulla fenomenologia dell'endometriosi, nonché sulle azioni promosse in sede nazionale ed europea;
c) proporre alla Direzione centrale competente in materia di tutela della salute l'attuazione di campagne di informazione per il personale sanitario e la popolazione;
d) promuovere azioni di prevenzione dirette alla diagnosi precoce;
e) proporre, sulla base dei dati raccolti, alla Direzione centrale competente in materia di tutela della salute, modalità di coordinamento delle attività di diagnosi, cura e ricerca;
f) trasmettere, con cadenza annuale, alla Giunta regionale e alla Commissione consiliare competente una relazione sull'attività svolta.
2 bis. Per le finalità di cui al comma 2, lettere a) e d), la Direzione centrale competente in materia di tutela della salute è autorizzata in via sperimentale e per la durata di tre anni a realizzare un progetto diretto a valutare la rilevanza epidemiologica del fenomeno dell'endometriosi sul territorio regionale.
2 ter. Per le finalità di cui al comma 2 bis, la Direzione centrale competente in materia di tutela della salute si avvale delle indicazioni tecnico-scientifiche dell'Osservatorio.
3. La Direzione centrale competente in materia di tutela della salute stabilisce la composizione dell'Osservatorio e le sue modalità di nomina e funzionamento. Fanno comunque parte dell'Osservatorio rappresentanti delle associazioni regionali che si occupano di endometriosi, almeno una rappresentanza per ogni professione medica responsabile del piano diagnostico-terapeutico e assistenziale, una rappresentante della Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna, un rappresentante dei consultori familiari, nonché, previa intesa con i rispettivi enti, rappresentanti indicati dalle Università degli studi della regione e dalle sedi regionali dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). I componenti durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.
4. La mancata designazione di componenti nel termine stabilito dalla Direzione centrale competente in materia di tutela della salute non pregiudica la costituzione e i lavori dell'Osservatorio. Le riunioni dell'Osservatorio sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti.
5. I componenti dell'Osservatorio partecipano alle riunioni direttamente o tramite delegati. La partecipazione ai lavori non comporta il riconoscimento di compensi, gettoni di presenza o rimborsi spese.
6. Le funzioni di segreteria dell'Osservatorio sono assicurate da personale della Direzione centrale competente in materia di tutela della salute.
7. L'Osservatorio è costituito con decreto del direttore della Direzione centrale competente in materia di tutela della salute.
Note:
1Comma 2 bis aggiunto da art. 8, comma 15, L. R. 27/2012
2Comma 2 ter aggiunto da art. 8, comma 15, L. R. 27/2012