LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 9 agosto 2012, n. 16

Interventi di razionalizzazione e riordino di enti, aziende e agenzie della Regione.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2021

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  17/08/2012
Materia:
120.02 - Amministrazione regionale
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica
210.03 - Bonifica e riordino fondiario
220.06 - Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura
220.01 - Industria
230.01 - Organizzazione turistica
240.01 - Problemi del lavoro e interventi per l'occupazione
330.01 - Istruzione
330.02 - Assistenza scolastica - Diritto allo studio
350.01 - Beni culturali, storici ed artistici
170.03 - Demanio e beni patrimoniali della Regione
210.01 - Agricoltura
120.05 - Personale regionale
220.02 - Commercio
CONTENZIOSO COSTITUZIONALE
Giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

TITOLO IX
 DISPOSIZIONI VARIE
CAPO I
 BENI DEMANIALI
Art. 66
 (Trasferimento al demanio comunale del mercato ittico di Marano Lagunare)
1. I beni immobili costituenti il mercato ittico siti sull'lsola del Dossat in Comune di Marano Lagunare sono trasferiti a titolo gratuito al demanio comunale del Comune di Marano Lagunare ai sensi dell' articolo 824 del codice civile .
2. I beni di cui al comma 1 sono individuati dalla Regione con apposito verbale di consegna entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e sono acquisiti dal Comune di Marano Lagunare nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano alla data della consegna.
3. Gli oneri relativi alla procedura di trasferimento, nonché ogni altro onere conseguente alla gestione dei beni trasferiti, sono posti ad esclusivo carico del Comune.
Art. 67
1.
All' articolo 13, comma 1, della legge regionale 31 maggio 2012, n. 12 (Disciplina della portualità di competenza regionale) le parole << anche in deroga alla disciplina in materia di uso dei beni pubblici >> sono soppresse.

CAPO II
 INTERVENTI RELATIVI A IMPIANTI FOGNARI INTERESSANTI LE AREE COSTIERE
Art. 68
  (Conferma dei contributi concessi dalla legge regionale 40/1990 )
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare i contributi straordinari concessi ai sensi della legge regionale 4 settembre 1990, n. 40 (Interventi straordinari per il potenziamento e il completamento di impianti fognari interessanti le aree costiere e modifiche alle leggi regionali 30 gennaio 1989, n. 2, e 7 febbraio 1990, n. 3, in materia di infrastrutture energetiche) e a fissare nuovi termini di inizio e di ultimazione dei lavori, previo accertamento della permanenza dell'interesse pubblico alla realizzazione dell'intervento, nonché della sussistenza della pubblica utilità del medesimo.
2. Ai fini di cui al comma 1, gli enti beneficiari dei contributi concessi ai sensi della legge regionale 40/1990 presentano, alla Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna, l'istanza volta a ottenere la conferma del contributo e la fissazione di nuovi termini di inizio e di ultimazione dei lavori, corredata di una dichiarazione attestante la permanenza dell'interesse pubblico alla realizzazione dell'intervento nonché la sussistenza della pubblica utilità del medesimo. Ferma restando la disciplina in materia di procedimenti espropriativi, il periodo utile per l'esecuzione dei lavori è fissato in ventiquattro mesi per l'inizio e in trentasei mesi per l'ultimazione, a decorrere dalla data del decreto di conferma del contributo.
Note:
1Parole soppresse al comma 2 da art. 210, comma 1, L. R. 26/2012