LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 9 agosto 2012, n. 16

Interventi di razionalizzazione e riordino di enti, aziende e agenzie della Regione.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2021

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  17/08/2012
Materia:
120.02 - Amministrazione regionale
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica
210.03 - Bonifica e riordino fondiario
220.06 - Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura
220.01 - Industria
230.01 - Organizzazione turistica
240.01 - Problemi del lavoro e interventi per l'occupazione
330.01 - Istruzione
330.02 - Assistenza scolastica - Diritto allo studio
350.01 - Beni culturali, storici ed artistici
170.03 - Demanio e beni patrimoniali della Regione
210.01 - Agricoltura
120.05 - Personale regionale
220.02 - Commercio
CONTENZIOSO COSTITUZIONALE
Giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 6
 (Definizione del nuovo modello organizzativo e di funzionamento)
1. La Giunta regionale, nella definizione del nuovo modello organizzativo e di funzionamento di cui all'articolo 2, prevede, in un ottica di salvaguardia del patrimonio immobiliare ATER dei rispettivi territori, il mantenimento dei proventi ricavabili da alienazioni immobiliari all'interno del patrimonio immobiliare dell'area stessa, con la salvaguardia dei vincoli d'uso, di destinazione esclusiva, per interventi di edilizia popolare, in forma di acquisto, manutenzione e conservazione degli stessi.
2. La Giunta regionale prevede altresì la definizione dei piani di vendita sulla base dei territori delle attuali Aziende.
Note:
1Articolo abrogato da art. 50, comma 1, lettera f), L. R. 1/2016 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti relativi alle azioni regionali per le politiche abitative, previsti dall'art. 12, comma 1, della medesima L.R. 1/2016.