LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 9 agosto 2012, n. 16

Interventi di razionalizzazione e riordino di enti, aziende e agenzie della Regione.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2021

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  17/08/2012
Materia:
120.02 - Amministrazione regionale
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica
210.03 - Bonifica e riordino fondiario
220.06 - Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura
220.01 - Industria
230.01 - Organizzazione turistica
240.01 - Problemi del lavoro e interventi per l'occupazione
330.01 - Istruzione
330.02 - Assistenza scolastica - Diritto allo studio
350.01 - Beni culturali, storici ed artistici
170.03 - Demanio e beni patrimoniali della Regione
210.01 - Agricoltura
120.05 - Personale regionale
220.02 - Commercio
CONTENZIOSO COSTITUZIONALE
Giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 15
 (Procedura di liquidazione)
1. Con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, è nominato, con decorrenza dall'1 gennaio 2013, il commissario liquidatore dell'Agenzia con il compito di adottare entro il 31 dicembre 2013 gli atti necessari alla gestione contabile residua dell'Agenzia e di liquidare i rapporti giuridici attivi e passivi secondo le direttive impartite dalla Giunta regionale e di predisporre il bilancio di liquidazione, svolgendo dette attività in collaborazione con il Servizio di cui al comma 4.
1 bis. Il commissario liquidatore procede inoltre al completamento dei progetti finanziati con fondi comunitari e del progetto SICS (Studenti informati, Cittadini sicuri) - edizione 2012/2013, già gestiti dall'Agenzia e la cui conclusione è prevista entro il 31 dicembre 2013.
2. Il bilancio di liquidazione e gli atti connessi, predisposti dal commissario liquidatore, sono approvati dalla Giunta regionale previo parere della Direzione centrale competente in materia di lavoro e della Direzione centrale competente in materia di finanze e patrimonio e sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione.
3. Il commissario liquidatore di cui al comma 1 è scelto tra i dipendenti regionali con qualifica di dirigente e per l'incarico allo stesso non spetta alcuna indennità di carica o compenso.
4. A decorrere dall'1 gennaio 2013 le competenze e le funzioni già in capo all'Agenzia, a esclusione di quelle di cui ai commi 1 e 1 bis, sono esercitate dalla Direzione centrale competente in materia di lavoro con un Servizio di nuova istituzione.
5. La Direzione centrale competente in materia di lavoro succede nei rapporti giuridici attivi e passivi non ancora cessati al termine dell'incarico del commissario liquidatore.
6. Il Collegio dei revisori dei conti dell'Agenzia in carica alla data di entrata in vigore della presente legge continua a esercitare le funzioni di cui all' articolo 12, comma 5, della legge regionale 18/2005 fino alla pubblicazione, ai sensi del comma 2, del bilancio di liquidazione dell'Agenzia e, a decorrere dall'1 gennaio 2013, svolge, in particolare, le seguenti funzioni:
a) certifica il bilancio di esercizio 2012 dell'ente;
b) certifica i dati contabili previsionali e di chiusura della liquidazione di cui al comma 1;
c) cura gli adempimenti connessi alle funzioni di cui alle lettere a) e b).
7.
Le risorse finanziarie residue derivanti dalla gestione liquidatoria correlata alla soppressione dell'Agenzia di cui all'articolo 14, comma 1, sono accertate e riscosse sull'unità di bilancio 3.2.131 e sul capitolo 1263 di nuova istituzione " per memoria ", a decorrere dall'anno 2013, nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014, con la denominazione " Rientri delle disponibilità residue della soppressa Agenzia regionale del lavoro ".

(3)
Note:
1Comma 1 bis aggiunto da art. 9, comma 138, lettera a), L. R. 27/2012
2Parole aggiunte al comma 4 da art. 9, comma 138, lettera b), L. R. 27/2012
3Parole sostituite al comma 7 da art. 9, comma 138, lettera c), L. R. 27/2012