LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 25 luglio 2012, n. 14

Assestamento del bilancio 2012 e del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  28/07/2012
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti
CONTENZIOSO COSTITUZIONALE
Giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 4
 (Finalità 3 - gestione del territorio)
1. All' articolo 1 della legge regionale 3 dicembre 2009, n. 22 (Procedure per l'avvio della riforma della pianificazione territoriale della Regione), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 4 dopo le parole << comma 3 >> sono aggiunte le seguenti: << mediante la partecipazione alle assemblee di pianificazione regionale, nonché, limitatamente a tematismi omogenei, a tavoli tecnici individuati su base sub-regionale >>;

b)
al comma 8 dopo le parole << successive modifiche >> le parole << , in successive fasi con presentazione e discussione in apposite Conferenze di pianificazione, disciplinate con regolamento >> sono soppresse;

c)
il comma 9 è sostituito dal seguente:
<<9. Alle Assemblee di pianificazione regionale e ai tavoli tecnici partecipano la Regione, le Province e i Comuni.>>;

d)
il comma 10 è abrogato;

e)
il comma 13 è sostituito dal seguente:
<<13. Il Piano del governo del territorio con il relativo rapporto ambientale, adottato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, è pubblicato, assieme all'avviso di cui all' articolo 14 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito internet della Regione e depositato per la libera consultazione presso il Servizio competente in materia di pianificazione territoriale regionale e presso gli uffici delle Province.>>;

f)
il comma 14 è sostituito dal seguente:
<<14. Entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione di cui al comma 13 possono formulare osservazioni sul Piano del governo del territorio:
a) gli enti e gli organismi pubblici;
b) le associazioni di categoria e i soggetti portatori di interessi diffusi e collettivi;
c) i soggetti nei confronti dei quali le previsioni di Piano del governo del territorio adottato sono destinate a produrre effetti diretti.>>;

g)
dopo il comma 14 è inserito il seguente:
<<14 bis. Chiunque può, altresì, entro il medesimo termine di cui al comma 14, formulare osservazioni ai sensi dell' articolo 14 del decreto legislativo 152/2006>>;

h)
dopo il comma 14 bis, come inserito dalla lettera g), è inserito il seguente:
<<14 ter. Esperite le procedure di cui ai precedenti commi e tenuto conto delle osservazioni di cui ai commi 14 e 14 bis e del parere motivato, il Piano del governo del territorio è approvato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, ed è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito internet della Regione. L'avviso dell'avvenuta approvazione è pubblicato contestualmente sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e su due quotidiani a diffusione regionale. Il Piano del governo del territorio entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.>>;

i)
il comma 15 è sostituito dal seguente:
<<15. La Giunta regionale in qualità di autorità competente adotta il parere motivato ai sensi dell' articolo 15 del decreto legislativo 152/2006 sulla base delle valutazioni espresse dal nucleo di valutazione di cui all'articolo 6, commi 136 e 137, della legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18 (Legge finanziaria 2012).>>;

j)
il comma 16 è sostituito dal seguente:
<<16. La relazione valutativa del nucleo di cui al comma 15 contiene la cronistoria della procedura di formazione del Piano del governo del territorio e della valutazione ambientale strategica (VAS), nonché esamina le osservazioni pervenute ai sensi dell' articolo 14 del decreto legislativo 152/2006 .>>;

k)
il comma 17 è abrogato;

l)
al comma 18 le parole: << e paesaggistica >> sono soppresse;

m)
al comma 19 la parola: << adottato >> è soppressa;

n)
dopo il comma 21 è inserito il seguente:
<<21 bis. Esplicano i loro effetti ai sensi del comma 9 gli incontri, le assemblee e i tavoli tecnici comunque denominati organizzati dall'Amministrazione regionale prima dell'entrata in vigore della legge regionale 25 luglio 2012, n. 14 (Assestamento del bilancio 2012 e del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 ai sensi dell' articolo 34 della legge regionale 21/2007 ), per la formazione dei documenti di cui al comma 3.>>.

2. Esplicano i loro effetti ai sensi dell' articolo 1, comma 9, della legge regionale 22/2009 , come sostituito dal comma 1, lettera c), gli incontri e le assemblee comunque denominate organizzati dall'Amministrazione regionale prima dell'entrata in vigore della presente legge per la formazione dei documenti di cui all' articolo 1, comma 3, della legge regionale 22/2009 .
3. Per le finalità di cui all' articolo 1, comma 8, della legge regionale 22/2009 , come modificato dal comma 1, lettera b), l'Amministrazione regionale, anche in deroga alle norme vigenti in materia di contenimento delle spese per il personale, è autorizzata a sostenere gli oneri per l'effettuazione di lavoro straordinario dei propri dipendenti assegnati al gruppo di lavoro dedicato alla predisposizione degli strumenti urbanistici regionali.
4. Per le finalità previste dal comma 3 è autorizzata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 3.1.1.1056 e del capitolo 1733 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.
5. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Consorzio per lo sviluppo industriale ed economico della zona pedemontana Alto Friuli (CIPAF) di Gemona del Friuli un contributo straordinario per la realizzazione di studi e analisi del sistema fognario, finalizzati anche a dotare l'impianto di depurazione di ulteriori sistemi tecnologici e di controllo. Sono ammesse anche le spese sostenute prima della presentazione della domanda di contributo di cui al presente comma.
6. Il contributo di cui al comma 5 è concesso ai sensi del regolamento (CE) 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore "de minimis".
7. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 5, corredata di una relazione illustrativa relativa agli studi e alle analisi, nonché del connesso preventivo di spesa, è presentata alla Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di concessione sono fissate le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.
8. Per le finalità previste dal comma 5 è autorizzata la spesa di 140.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 3.2.1.1058 e del capitolo 2609 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, con la denominazione "Contributo straordinario al Consorzio per lo sviluppo industriale ed economico della zona pedemontana Alto Friuli (CIPAF) di Gemona del Friuli per la realizzazione di studi e analisi del sistema fognario, finalizzati anche a dotare l'impianto di depurazione di ulteriori sistemi tecnologici e di controllo".
9. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Monastero benedettino Santa Maria di Poffabro, in Comune di Frisanco, un contributo straordinario pari a 20.000 euro per l'acquisto di un sistema di depurazione e per la realizzazione di opere finalizzate all'ottimale smaltimento delle acque nere, nonché per l'acquisto di arredi e attrezzature da destinare alla struttura.
10. La domanda di contributo, corredata di una relazione illustrativa relativa all'intervento e del connesso quadro economico della spesa di cui al comma 9, è presentata alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di concessione sono fissate le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.
11. Per le finalità previste dal comma 9 è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 3.2.2.1058 e del capitolo 2600 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012 con la denominazione "Contributo straordinario al monastero benedettino Santa Maria di Poffabro, in Comune di Frisanco, per l'acquisto di un sistema di depurazione e per la realizzazione di opere finalizzate all'ottimale smaltimento delle acque nere".
12. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Autorità d'ambito territoriale ottimale "Orientale Goriziano" un contributo straordinario per sostenere le spese connesse all'attività di convogliamento mediante la rete fognaria e al trattamento presso l'impianto di depurazione, della maggiore portata del torrente Corno, ivi comprese le spese già sostenute all'entrata in vigore della presente legge.
13. La domanda per la concessione del finanziamento di cui al comma 12 è presentata alla Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna, corredata di una relazione illustrativa relativa degli interventi e del connesso quadro economico di spesa. Con il decreto di concessione sono fissate le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.
14. Per le finalità previste dal comma 12 è autorizzata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 3.2.2.1058 e del capitolo 2607 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012 con la denominazione "Contributo straordinario all'Autorità d'ambito territoriale ottimale "Orientale Goriziano" per sostenere le spese connesse all'attività di convogliamento mediante la rete fognaria e al trattamento presso l'impianto di depurazione della maggiore portata del torrente Corno".
15. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Remanzacco un contributo straordinario per la realizzazione di un intervento di sistemazione idraulica e fognaria nella frazione di Ziracco.
16. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 15 è presentata dal Comune alla Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione dettagliata dell'intervento e del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione sono fissate le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.
17. Per le finalità previste dal comma 15 è autorizzata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 3.2.2.1058 e del capitolo 2610 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012 con la denominazione "Contributo straordinario al Comune di Remanzacco per la realizzazione di un intervento di sistemazione idraulica e fognaria nella frazione di Ziracco".
18. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Consorzio per lo sviluppo industriale ed economico della zona pedemontana Alto Friuli (CIPAF) di Gemona del Friuli un contributo straordinario per dotare l'impianto di depurazione di ulteriori sistemi tecnologici e di controllo, ivi compresa una stazione di monitoraggio in continuo del refluo in ingresso al depuratore. Sono ammesse anche le spese sostenute prima della presentazione della domanda di contributo di cui al presente comma.
19. Il contributo di cui al comma 18 è concesso ai sensi del regolamento (CE) 1998/2006 .
20. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 18, corredata di una relazione illustrativa relativa degli interventi e del connesso quadro economico della spesa, è presentata alla Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di concessione sono fissate le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.
21. Per le finalità previste dal comma 18 è autorizzata la spesa di 60.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 3.2.2.1058 e del capitolo 2613 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012 con la denominazione "Contributo straordinario al Consorzio per lo sviluppo industriale ed economico della zona pedemontana Alto Friuli (CIPAF) di Gemona del Friuli per dotare l'impianto di depurazione di ulteriori sistemi tecnologici e di controllo, compresa una stazione di monitoraggio in continuo del refluo in ingresso al depuratore".
22. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario al Comune di Chiopris Viscone per i lavori di adeguamento funzionale e normativo dell'ecopiazzola comunale.
23. La domanda di contributo di cui al comma 22 è presentata alla Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata del progetto preliminare. Con il decreto di erogazione del finanziamento sono fissate le modalità di rendicontazione della spesa.
24. Per le finalità previste dal comma 22 è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 3.3.2.1061 e del capitolo 1825 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012 con la denominazione "Contributo straordinario al Comune di Chiopris Viscone per lavori di adeguamento funzionale e normativo dell'ecopiazzola comunale".
25. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Ronchis un contributo straordinario pari a 80.000 euro per la realizzazione degli interventi di collegamento dell'ecopiazzola alla rete fognaria comunale.
26. La domanda di contributo, corredata di una relazione illustrativa relativa all'intervento e del connesso quadro economico della spesa di cui al comma 25, è presentata alla Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di concessione sono fissate le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.
27. Per le finalità previste dal comma 25 è autorizzata la spesa di 80.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 3.3.2.1061 e del capitolo 2608 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012 con la denominazione "Contributo straordinario al Comune di Ronchis per la realizzazione degli interventi di collegamento dell'ecopiazzola alla rete fognaria comunale".
28. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare al Comune di Polcenigo un contributo straordinario finalizzato alla realizzazione e all'adeguamento di impianti fotovoltaici sulle malghe di proprietà del Comune medesimo.
29. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 28 è presentata alla Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna entro centocinquanta giorni dall'entrata in vigore della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (Legge finanziaria 2013). Con il decreto di erogazione del finanziamento sono fissate le modalità di rendicontazione della spesa.
30. Per le finalità previste dal comma 28 è autorizzata la spesa di 15.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 3.4.2.1068 e del capitolo 1824 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012 con la denominazione "Finanziamento straordinario al Comune di Polcenigo finalizzato alla concessione di contributi ai titolari delle malghe per la realizzazione e l'adeguamento di impianti fotovoltaici sulle malghe medesime".
31. Al fine di favorire un processo di riqualificazione del patrimonio immobiliare degli enti pubblici, l'Amministrazione regionale è autorizzata a predisporre un programma di interesse regionale di interventi di manutenzione sugli immobili medesimi, nonché sulla viabilità e relative pertinenze di competenza degli enti locali.
32. Il programma di cui al comma 31 è approvato dalla Giunta regionale sulla base delle domande presentate dai beneficiari alla Direzione centrale competente in materia di edilizia entro l'1 marzo di ogni anno, con le modalità e secondo quanto stabilito dal regolamento di cui al comma 33.
33. Gli interventi sono inseriti nel programma di cui al comma 32 sulla base dei criteri di priorità stabiliti dall'apposito regolamento da approvarsi, sentita la competente Commissione consiliare, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge regionale 26 luglio 2013, n. 6 (Assestamento del bilancio 2013). In sede di prima applicazione le domande sono presentate entro sessanta giorni dalla pubblicazione del regolamento.
34. La concessione ed erogazione dei finanziamenti sono effettuate in base alle disposizioni contenute nel capo XI della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici). Gli adempimenti connessi all'attuazione degli interventi di cui al comma 33 sono demandati alla Direzione centrale competente in materia di edilizia.
35.  
( ABROGATO )
(9)
36. Per le finalità di cui ai commi da 31 a 35 è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 3.5.2.1065 e del capitolo 3416 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012 con la denominazione "Programma di interventi di manutenzione sul patrimonio immobiliare degli enti pubblici".
37.
Al comma 29 dell'articolo 6 della legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18 (Legge finanziaria 2011), le parole << a erogare alla Banda comunale di Azzano Decimo Filarmonica di Tiezzo 1901 >> sono sostituite dalle seguenti: << a concedere al Comune di Azzano Decimo >>.

38.
Gli oneri derivanti dal disposto di cui all' articolo 6, comma 29, della legge regionale 18/2011 , come modificato dal comma 37, fanno carico all'unità di bilancio 3.5.2.1073 e al capitolo 1797 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012 nella cui denominazione le parole << alla banda comunale di Azzano Decimo "Filarmonica di Tiezzo 1901" >> sono sostituite dalle seguenti: << al Comune di Azzano Decimo >>.

39. L'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare al Comune di Spilimbergo un contributo straordinario per la ristrutturazione, la manutenzione e la valorizzazione di immobili comunali.
40. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 39 è presentata alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata della relazione tecnica e del relativo preventivo di spesa. Il decreto di concessione fissa i termini e le modalità di rendicontazione.
41. Per le finalità previste dal comma 39 è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 3.5.2.1073 e del capitolo 3831 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012 con la denominazione "Contributo straordinario al Comune di Spilimbergo per la ristrutturazione, la manutenzione e la valorizzazione di immobili comunali".
42. L'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare al Comune di Vito d'Asio un contributo straordinario per la manutenzione della sede municipale sita nella frazione di Anduins.
43. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 42 è presentata alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata della relazione tecnica e del relativo preventivo di spesa. Il decreto di concessione fissa i termini e le modalità di rendicontazione.
44. Per le finalità previste dal comma 42 è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 3.5.2.1073 e del capitolo 3832 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012 con la denominazione "Contributo straordinario al Comune di Vito d'Asio per la manutenzione della sede municipale sita nella frazione Anduins".
45. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario al Comune di San Giorgio della Richinvelda finalizzato ai lavori di manutenzione straordinaria dell'edificio <<Casa Lisandra>> di proprietà comunale.
46. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 45 è presentata dal Comune alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. La concessione e contestuale erogazione del contributo avvengono nei modi previsti dalla legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).
47. Per le finalità previste dal comma 45 è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 3.5.2.1073 e del capitolo 3833 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012 con la denominazione "Contributo straordinario al Comune di San Giorgio della Richinvelda finalizzato ai lavori di manutenzione straordinaria dell'edificio Casa Lisandra di proprietà comunale".
48. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla parrocchia San Michele Arcangelo di Campeglio un finanziamento straordinario di 20.000 euro a ristoro delle passività pregresse e delle spese di manutenzione e gestione degli immobili di proprietà sostenute nel periodo 2008-2012.
49. La domanda per la concessione del finanziamento di cui al comma 48 è presentata al servizio competente della Direzione centrale cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa degli interventi e del relativo prospetto riepilogativo delle spese sostenute. Con il decreto di concessione del finanziamento sono stabilite le modalità di erogazione del finanziamento.
50. Per le finalità previste dal comma 48 è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 3.5.2.1118 e del capitolo 5773 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012 con la denominazione "Finanziamento straordinario alla parrocchia San Michele Arcangelo di Campeglio a ristoro delle passività pregresse e delle spese di manutenzione e gestione degli immobili di proprietà sostenute nel periodo 2008-2012".
51. Alla parrocchia Madonna della Misericordia di Gorizia è concesso un contributo straordinario a sollievo delle spese sostenute per l'ultimazione di lavori di straordinaria manutenzione.
52. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 51 è presentata alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata della relazione tecnica e del relativo preventivo di spesa. Il decreto di concessione fissa i termini e le modalità di rendicontazione.
53. Per le finalità previste dal comma 51 è autorizzata la spesa di 35.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 3.5.2.1118 e del capitolo 6271 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012 con la denominazione "Contributo straordinario alla parrocchia Madonna della Misericordia di Gorizia a sollievo delle spese sostenute per l'ultimazione di lavori di straordinaria manutenzione".
54. Alla parrocchia Maria Madre e Regina di Trieste è concesso un contributo straordinario a sollievo delle spese, degli oneri e degli interessi sopportati per la manutenzione straordinaria e ordinaria della Chiesa Maria Madre e Regina, Tempio nazionale di Monte Grisa.
55. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 54 è presentata alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata della relazione tecnica e del relativo preventivo di spesa. Il decreto di concessione fissa i termini e le modalità di rendicontazione.
56. Per le finalità previste dal comma 54 è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 3.5.2.1118 e del capitolo 6277 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012 con la denominazione "Contributo straordinario alla parrocchia Maria Madre e Regina di Trieste a sollievo delle spese, degli oneri e degli interessi sopportati per la manutenzione straordinaria e ordinaria della Chiesa Maria Madre e Regina, Tempio nazionale di Monte Grisa".
57. L'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare al Comune di Gonars un contributo straordinario per il rifacimento nel territorio comunale di un tratto di marciapiede lungo via Felettis nella frazione di Fauglis.
58. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 57 è presentata alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata della relazione tecnica e del relativo preventivo di spesa. Il decreto di concessione fissa i termini e le modalità di rendicontazione.
59. Per le finalità previste dal comma 57 è autorizzata la spesa di 35.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 3.6.2.1066 e del capitolo 3826 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012 con la denominazione "Contributo straordinario al Comune di Gonars per il rifacimento nel territorio comunale di un tratto di marciapiede lungo via Felettis nella frazione di Fauglis".
60. L'Amministrazione regionale è autorizzata a utilizzare le risorse iscritte all'unità di bilancio 3.7.1.1067 e al capitolo 3985 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, indistintamente, per le finalità di cui all'articolo 4, commi 17 e 18, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011).
61. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le spese ovvero ad assegnare finanziamenti per l'acquisto di veicoli destinati al trasporto pubblico locale aventi le caratteristiche e per le finalità di cui al decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 19 dicembre 2011, n. 735.
62. La Giunta regionale approva il programma di interventi e dispone l'assegnazione delle risorse finanziarie erogate dallo Stato.
63. Per le finalità di cui ai commi 61 e 62 è autorizzata la spesa di 3.337.072,84 euro a carico dell'unità di bilancio 3.7.2.1067 e del capitolo 3807 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012 con la denominazione "Spese per l'acquisto di veicoli destinati al trasporto pubblico locale - Fondi statali".
64. L'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare al Comune di Pasiano di Pordenone un contributo straordinario per la realizzazione di un tratto di pista ciclabile che colleghi via Coletti e via dei Grilli.
65. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 64 è presentata alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata della relazione tecnica e del relativo preventivo di spesa. Il decreto di concessione fissa i termini e le modalità di rendicontazione.
66. Per le finalità previste dal comma 64 è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 3.7.2.1082 e del capitolo 3827 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012 con la denominazione "Contributo straordinario al Comune di Pasiano di Pordenone per la realizzazione di un tratto di pista ciclabile che colleghi via Coletti e via dei Grilli".
67. Al fine di offrire la propria solidarietà e portare aiuti alle popolazioni dell'Emilia Romagna colpite dagli eventi sismici, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento di 1 milione di euro al fondo per la protezione civile regionale.
68. Per le finalità di cui al comma 67 è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 3.9.2.1070 e del capitolo 4054 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012 con la denominazione "Finanziamento del fondo regionale per la protezione civile per gli aiuti alle popolazioni dell'Emilia Romagna colpite dagli eventi sismici".
69. All'onere complessivo di 1 milione di euro per l'anno 2012 derivante dal disposto di cui al comma 68 si provvede come di seguito indicato:
a) per la quota di 589.295 euro con gli utili realizzati dalla società Friuli Venezia Giulia Strade Spa risultati in chiusura dell'esercizio 2011 e distribuiti alla Regione, socio unico della società, accertati e riscossi sull'unità di bilancio 3.2.134 e sul capitolo 1274 di nuova istituzione nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012 con la denominazione "Entrate derivanti da utili della Società Friuli Venezia Giulia Strade";
b) per la quota di 410.705 euro mediante prelievo di pari importo dall'unità di bilancio 10.5.2.1175 e dal capitolo 9684 <<Oneri per spese impreviste - di parte capitale>> dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.
70. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere gli oneri derivanti dalla corresponsione dell'incentivo di cui all' articolo 11, comma 3, della legge regionale 14/2002 , connesso alla predisposizione del progetto di piano per l'assetto idrogeologico dei Comuni ricadenti nel bacino del fiume Fella, colpiti dalle alluvioni del 29 agosto 2003 e del 4 settembre 2009.
71. Per le finalità di cui al comma 70 è autorizzata la spesa di 26.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 3.10.1.2005 e del capitolo 2333 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012 con la denominazione "Oneri derivanti dalla corresponsione dell'incentivo connesso alla predisposizione del progetto di piano per l'assetto idrogeologico dei Comuni ricadenti nel bacino del fiume Fella, colpiti dalle alluvioni del 29 agosto 2003 e del 4 settembre 2009".
72. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare l'impegno disposto, e non completamente utilizzato nel corso dell'esercizio finanziario 2011, per la corresponsione dei compensi e dei gettoni spettanti ai componenti degli organismi tecnici di cui agli articoli 3, comma 4, e 4, comma 2, della legge regionale 11 agosto 2009, n. 16 (Norme per la costruzione in zona sismica e per la tutela fisica del territorio), ai fini dell'espletamento della medesima attività nel corso dell'anno 2012.
73.
Alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 20 agosto 2007, n. 23 (Attuazione del decreto legislativo 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità), le parole << per almeno il >> sono sostituite dalle seguenti: << nella misura massima del >>.

74.
Il comma 49 dell'articolo 6 della legge regionale 18/2011 è sostituito dal seguente:
<<49. La domanda per la concessione del finanziamento di cui al comma 48 è presentata alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici corredata del progetto dell'intervento. L'erogazione della prima annualità del finanziamento è disposta all'atto della presentazione del contratto di mutuo definitivo.>>.

75. In via di interpretazione autentica dell' articolo 7, comma 5, della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 (Legge finanziaria 2000), si intendono comprese nelle tipologie previste dal Titolo V della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63 (Norme procedurali e primi interventi per l'avvio dell'opera di risanamento e di ricostruzione delle zone colpite dal sisma, nei settori dell'urbanistica, dell'edilizia e delle opere pubbliche), anche le opere di culto secondo le disposizioni del Titolo V della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35 (Norme modificative ed integrative della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni).
76. I parametri di convenienza economica stabiliti con decreto del Presidente della Giunta regionale 25 gennaio 1980, n. 072, per le opere di cui all' articolo 5, primo comma, lettera a), della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30 (Nuove procedure per il recupero statico e funzionale degli edifici colpiti dagli eventi tellurici - Ulteriori norme integrative della legge regionale 7 giugno 1976, n. 17 ), ai fini del recupero e della valorizzazione degli edifici schedati e catalogati ai sensi dell' articolo 8 della medesima legge regionale 30/1977 , la cui esecuzione sia stata appaltata dall'Amministrazione regionale e sia tutt'ora in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, sono elevati del 50 per cento; la spesa ammissibile per le opere di restauro non può superare il 50 per cento del costo delle opere di cui all' articolo 5, primo comma, lettera a), della legge regionale 30/1977 .
77. I progetti e le eventuali perizie di variante, ivi inclusi i quadri economici, sono adeguati alle disposizioni di cui al comma 76.
78. Al fine di attuare il piano d'intervento di cui alla legge regionale 30 dicembre 1991, n. 66 (Norme di intervento per il recupero organico del castello di Colloredo di Monte Albano), e successive modificazioni, la struttura commissariale straordinaria istituita ai sensi dell'articolo 5, commi 67 e seguenti, della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009), opera per il tempo necessario all'esecuzione dei lavori di recupero del complesso castellano e comunque non oltre il 31 dicembre 2019.
79. La nomina del commissario straordinario è disposta con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, per un periodo massimo di tre anni ed è rinnovabile in relazione alle esigenze di completamento dell'incarico affidato.
80. Per ragioni di preminente interesse pubblico è in facoltà della Giunta regionale disporre l'anticipata cessazione delle attività commissariali.
81. Le disposizioni della presente legge trovano applicazione con riferimento alla nomina dell'attuale commissario straordinario.
83. La domanda per la concessione del finanziamento di cui all' articolo 5, comma 2, della legge regionale 18/2011 , è presentata alla Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
84.
Al comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 18/2011 le parole << Tale domanda è corredata della deliberazione esecutiva con cui il Consorzio dispone l'assunzione del mutuo e dell'atto di adesione dell'istituto mutuante, nonché del progetto preliminare dei lavori. L'erogazione della prima annualità del finanziamento è disposta all'atto della presentazione del contratto di mutuo definitivo >> sono sostituite dalle seguenti: << La concessione del finanziamento è subordinata alla presentazione del progetto preliminare dei lavori. L'erogazione del finanziamento è disposta all'atto della presentazione del contratto di mutuo definitivo corredato del relativo piano di ammortamento >>.

85. La domanda per la concessione del finanziamento di cui all' articolo 5, comma 5, della legge regionale 18/2011 , è presentata alla Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
86.
Al comma 5 dell'articolo 5 della legge regionale 18/2011 le parole << Tale domanda è corredata della deliberazione esecutiva con cui il Consorzio dispone l'assunzione del mutuo e dell'atto di adesione dell'istituto mutuante, nonché del progetto preliminare dei lavori. L'erogazione della prima annualità del finanziamento è disposta all'atto della presentazione del contratto di mutuo definitivo >> sono sostituite dalle seguenti: << La concessione del finanziamento è subordinata alla presentazione del progetto preliminare dei lavori. L'erogazione del finanziamento è disposta all'atto della presentazione del contratto di mutuo definitivo corredato del relativo piano di ammortamento >>.

87. Il contributo di cui all' articolo 6, comma 1, della legge regionale 18/2011 è concesso ai sensi del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore "de minimis".
88.
Al comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 18/2011 le parole << Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici >> sono sostituite dalle seguenti: << Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna >>.

89. È fatta salva la domanda per la concessione del finanziamento di cui all' articolo 6, comma 1, della legge regionale 18/2011 presentata alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici.
90. All' articolo 6 della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 23 le parole << e di controllo >> sono soppresse;

b)
dopo il comma 23 è aggiunto il seguente:
<<23 bis. Il gestore, in relazione alle attività di controllo di cui al comma 22, versa ad ARPA le tariffe determinate dal decreto ministeriale 24 aprile 2008, secondo le modalità stabilite dallo stesso decreto ministeriale. Le relative entrate sono destinate, da ARPA, alle attività di controllo sul rispetto delle condizioni imposte dalle autorizzazioni integrate ambientali.>>;

c)
al comma 25 le parole << , per le attività di controllo sul rispetto delle condizioni imposte dalle autorizzazioni integrate ambientali >> sono soppresse;

d)
i commi 26 bis e 27 bis sono abrogati.

91. All' articolo 6 della legge regionale 18/2011 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 81 le parole << , nonché per gli interventi di adeguamento alla vigente normativa in materia di rifiuti, dell'esistente impianto di smaltimento sito nel porto di Monfalcone >> sono sostituite dalle seguenti: << del sistema di collettamento e scarico delle acque di dilavamento dell'area destinata al deposito di rinfuse di ferro presso il porto di Monfalcone >> e le parole << 250.000 euro >> sono sostituite dalle seguenti: << 200.000 euro >>;

b)
al comma 82 le parole << Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici >> sono sostituite dalle seguenti: << Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna >>.

92. È fatta salva la domanda per la concessione del contributo di cui all' articolo 6, comma 81, della legge regionale 18/2011 presentata alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici.
93. Il contributo di cui all' articolo 6, comma 82, della legge regionale 18/2011 è concesso ai sensi del regolamento (CE) n. 1998/2006 .
94.
Al comma 30 dell'articolo 4 della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011 e del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013), le parole << e realizzazione di servizi igienici a servizio dei visitatori >> sono soppresse.

95. Al comma 14 dell'articolo 9 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), sono aggiunge in fine le seguenti parole: <<, e per coprire i maggiori oneri conseguenti alle variazioni necessarie a garantire l'erogazione del servizio pubblico>>.
96. All' articolo 5 della legge regionale 11/2011 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 31 è aggiunto in fine il seguente periodo: << La delega si intende conferita fino all'instaurarsi di contenzioso e comunque non oltre la scadenza del contratto di servizio stipulato tra le singole Province e le Aziende concessionarie. >>;

b)
dopo il comma 31 è inserito il seguente:
<<31 bis. I soggetti che realizzano lavori che interessano la sede stradale e che comportano variazioni del servizio del trasporto pubblico locale, preventivamente all'inizio dei lavori, richiedono alla Provincia la valutazione dei maggiori oneri per l'erogazione del servizio, correlati alla realizzazione dei lavori medesimi.>>;

c)
al comma 32 dopo le parole << dalla Provincia e >> sono inserite le seguenti: << a lavori non programmati, conseguenti >>.

97. All' articolo 17 della legge regionale 23/2007 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 7 dopo le parole << impegni contrattuali assunti, >> sono inserite le seguenti: << o comunque non utilizzate >>;

b)
alla lettera c) del comma 7 sono aggiunte in fine le seguenti parole: << , ivi incluso l'acquisto di mezzi ferroviari >>;

c)
dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti:
<<7 bis. Entro il mese di dicembre di ogni anno, la Giunta regionale delibera la ripartizione delle risorse confluite nel fondo di cui al comma 7, derivanti dai ribassi d'asta, da somme impegnate e non erogate a fronte della gestione dei servizi di trasporto pubblico locale, da sanzioni amministrative comminate ai gestori dei servizi per minori servizi resi, nonché da eventuali somme non impegnate nel corso di ciascun esercizio finanziario, tra le azioni indicate alle lettere a), b) e c), dello stesso comma 7.
7 ter. L'Assessore regionale alle finanze è autorizzato a effettuare, con proprio decreto, le variazioni di bilancio conseguenti alla deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 7 bis.>>.

98.
Dopo il comma 54 dell'articolo 9 della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (Legge finanziaria 2002), è inserito il seguente:
<<54 bis. Agli oneri di cui al comma 54 si fa fronte con le risorse accertate in entrata a carico dell'unità di bilancio 3.2.131 e del capitolo 1120 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012 con la denominazione "Restituzione dallo Stato dell'imposta sul valore aggiunto relativa ai contratti di servizio di trasporto pubblico locale decreto legislativo 19.11.1997 n. 422 " nella misura e per gli importi certificati a consuntivo dalle Province e dai Comuni in merito ai maggiori oneri effettivamente sostenuti ogni anno in esecuzione dei contratti di servizio stipulati per la gestione dei servizi di trasporto pubblico locale.>>.

99. Il Comune di Sedegliano è autorizzato, in deroga alle disposizioni di legge, a utilizzare integralmente il contributo pubblico disposto ai sensi dell' articolo 47 della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10 (Riordinamento istituzionale della Regione e riconoscimento e devoluzione di funzioni agli Enti locali), per la realizzazione di infrastrutture nel PIP in località Pannellia, e a rendicontare le spese, ancorché sostenute per la realizzazione di opere pubbliche affini a quelle oggetto di contributo con l'utilizzo delle economie. La spesa sostenuta dovrà essere rendicontata con attestazione del responsabile del procedimento al momento della rendicontazione e comunque prima dell'emissione del formale provvedimento di definizione della pratica.
100. Il Comune di Manzano, già beneficiario dei contributi di cui all' articolo 4, comma 95, della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (Legge finanziaria 2005), è autorizzato a utilizzare i contributi medesimi nei limiti dell'importo concesso con decreto n. 884 del 6 dicembre 2010, con riferimento alle prime sei annualità, per la realizzazione dell'intervento originario, destinando le quote di contributo rimanenti alla realizzazione dei lavori di riqualificazione urbana di Borgo del Pozzo.
101. La domanda del soggetto beneficiario, corredata di una relazione illustrativa e del quadro economico del nuovo intervento, è presentata alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La Direzione competente procede alla conferma del contributo nei limiti dell'importo concesso o alla relativa rideterminazione.
102.
Dopo il comma 1 dell'articolo 40 della legge regionale 23/2007 sono inseriti i seguenti:
<<1 bis. Al fine di assicurare il perseguimento dello scopo sociale e a copertura delle spese sostenute dalla società Ferrovie Udine Cividale Srl per il suo funzionamento, secondo le modalità indicate in apposito disciplinare, l'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire alla società stessa un finanziamento pari all'importo annualmente stanziato dal bilancio regionale.
1 ter. L'importo di cui al comma 1 bis è annualmente aggiornato nella misura del 95 per centro del tasso medio annuo di inflazione del settore trasporti ISTAT FOI capitolo trasporti.
1 quater. Il finanziamento di cui al comma 1 bis viene trasferito in via di anticipazione, entro il 31 marzo di ogni anno, nella misura del 90 per cento dell'importo annualmente definito. Il saldo viene erogato, entro il mese di giugno dell'anno successivo, previa attestazione della regolarità delle prestazioni effettuate e dei servizi svolti da parte della Direzione centrale competente in materia di trasporto pubblico locale, sulla base della documentazione a consuntivo fornita dalla società.>>.

103. Le risorse regionali e statali trasferite sul fondo regionale per la protezione civile di cui all' articolo 33 della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64 (Organizzazione delle strutture ed interventi di competenza regionale in materia di protezione civile), per il superamento dei diversi contesti emergenziali, nonché per la realizzazione di interventi in materia di difesa del suolo, al raggiungimento delle predette finalità, sono utilizzate per la realizzazione di ulteriori interventi di cui all' articolo 9, secondo comma, della legge regionale 64/1986 .
104. Al fine di garantire la sicurezza dei mezzi aerei impiegati nelle operazioni antincendio, di protezione civile e di soccorso sanitario, è fatto obbligo ai Comuni il cui territorio è ricompreso nelle aeree collinari e montane di comunicare alla Protezione civile della Regione l'esistenza e l'esatta ubicazione di manufatti potenzialmente pericolosi per il volo a bassa quota quali, in particolare, fili a sbalzo, teleferiche, elettrodotti e funivie.
105. Il Corpo forestale regionale tramite il personale in servizio presso le stazioni forestali segnala tempestivamente alla Protezione civile della Regione la presenza dei manufatti di cui al comma 104.
106. È fatto obbligo agli enti proprietari di elettrodotti, ubicati nelle zone collinari e montane, di evidenziare il terzo superiore dei tralicci, di altezza maggiore di 15 metri dal suolo, con una verniciatura a bande di colore bianco e rosso, nonché di evidenziare le campate dei fili conduttori, poste a un'altezza dal suolo superiore ai 25 metri, mediante palloncini di colore bianco e rosso, collocati sulle funi di guardia, a una distanza non superiore a 45 metri l'uno dall'altro.
107. È fatto obbligo ai gestori di fili a sbalzo, teleferiche e funivie di evidenziare la stazione a monte e a valle degli impianti a fune, ubicati nelle zone collinari e montane, mediante opportune segnalazioni.
108. Qualora si accerti la presenza di fili a sbalzo o di teleferiche ovvero di altri manufatti potenzialmente pericolosi per il volo a bassa quota non adeguatamente segnalati e realizzati abusivamente, che possono rappresentare pericolo per i mezzi aerei impegnati nelle attività antincendio, di protezione civile e di soccorso sanitario, la Protezione civile della Regione può procedere all'immediata rimozione delle campate aeree e alla demolizione dei manufatti. Il ripristino dello stato dei luoghi e le relative spese sono a carico dei responsabili dell'abuso.
109. Per l'attuazione dei commi 107 e 108 la Regione provvede a emanare apposito regolamento entro centottanta giorni dall'approvazione della presente legge.
110. È fatto obbligo ai proprietari e gestori di fili a sbalzo, teleferiche, elettrodotti e funivie di provvedere alla loro messa a norma, ai sensi dei commi 106 e 107, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 109.
111. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali, ove il fatto costituisca reato ai sensi delle leggi vigenti, per le violazioni delle disposizioni di cui ai commi da 104 a 110, si applica, previo accertamento della violazione da parte del Corpo forestale regionale, la sanzione amministrativa da 5.000 euro a 25.000 euro.
112. Il Corpo forestale regionale provvede all'irrogazione delle sanzioni di cui al comma 111.
113. La Regione provvede al recupero coattivo nei modi di legge delle eventuali spese sostenute dalla Protezione civile della Regione per la rimozione dei manufatti abusivi potenzialmente pericolosi per il volo a bassa quota.
114. La Protezione civile della Regione, in collaborazione con il Corpo forestale regionale, predispone una cartografia degli ostacoli permanenti e temporanei al volo e alla navigazione aerea.
115. La cartografia di cui al comma 114 è pubblicata sul sito della Protezione civile stessa e resa scaricabile on line.
116. Le modalità di aggiornamento della cartografia di cui al comma 114 sono definite nell'apposito regolamento di cui al comma 109.
117. Le entrate derivanti dal disposto di cui ai commi 111 e 112 sono accertate e riscosse sull'unità di bilancio 3.2.121 e sul capitolo 1272 di nuova istituzione per memoria nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012 con la denominazione "Sanzioni per violazioni delle norme relative alla sicurezza dei mezzi aerei impiegati nell'attività antincendio, di protezione civile e di soccorso sanitario".
118.  
( ABROGATO )
119.
Dopo il comma 7 dell'articolo 3 della legge regionale 21 ottobre 2008, n. 12 (Integrazioni e modifiche alla legge regionale 5/2007 " Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio "), è aggiunto il seguente:
<<7 bis. Le indicazioni tipologiche, gli allineamenti e le altre prescrizioni urbanistiche stabilite dal piano, con esclusione di quelle relative alle aree e ai beni assoggettati a vincoli preordinati all'esproprio o a vincoli che comportino l'inedificabilità assoluta, possono essere oggetto di variante parziale allo stesso anche successivamente al decorso del termine di cui al comma 7.>>.

120.  
( ABROGATO )
121. All' articolo 12 della legge regionale 15 ottobre 2009, n. 17 (Disciplina delle concessioni e conferimento di funzioni in materia di demanio idrico regionale), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 1.1 è sostituito dal seguente:
<<1.1 Qualora le manifestazioni di cui al comma 1 abbiano una partecipazione internazionale, europea o mondiale dichiarata dalla federazione regionale di competenza, siano state finanziate dalla Regione per almeno tre anni negli ultimi dieci anni, il soggetto organizzatore presenta all'ente competente al rilascio l'istanza di autorizzazione al transito almeno sessanta giorni prima della data di svolgimento delle stesse.>>;

b)
dopo il comma 1.1 sono inseriti i seguenti:
<<1.1 bis. In relazione alle manifestazioni di cui al comma 1.1, l'autorizzazione idraulica di cui al comma 1 viene rilasciata entro trenta giorni dalla data di presentazione dell'istanza, previa definizione con il soggetto organizzatore del percorso, che dovrà utilizzare piste o tracce esistenti a terra, intendendosi a tali fini anche le tracce a piede degli argini, interne o esterne a essi. Laddove non vi siano piste segnate a terra, sono autorizzati percorsi sull'alveo attivo, previa individuazione adeguata di una traccia, da eseguire con livellamenti del terreno operati sotto la sorveglianza della struttura regionale competente in materia di idraulica.
1.1 ter. In relazione alle manifestazioni di cui al comma 1.1, il parere dei Comuni di cui al comma 1 viene rilasciato ai soli fini di accertare l'assenza di pericoli per la sicurezza e l'incolumità di persone e cose, per le quali potranno essere indicate prescrizioni da recepire nell'atto autorizzativo, entro il termine di venti giorni dalla data di presentazione dell'istanza, decorso il quale lo stesso si considera acquisito.
1.1 quater. In relazione alle manifestazioni di cui al comma 1.1, il parere della struttura regionale competente in materia di tutela degli ambienti naturali di cui al comma 1 viene rilasciato ai soli fini di accertare che il tracciato non ricada all'interno di S.I.C. e Z.P.S., entro il termine di venti giorni dalla data di presentazione dell'istanza, decorso il quale lo stesso si considera acquisito.>>;

c)
il comma 1.2 è sostituito dal seguente:
<<1.2 Per le manifestazioni di cui al comma 1.1 il canone giornaliero di concessione è fissato in 300 euro per percorsi inferiori a 50 chilometri e in 600 euro per percorsi superiori a 50 chilometri.>>.

122. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa tabella D.
Note:
1Parole sostituite al comma 29 da art. 187, comma 1, L. R. 26/2012
2Comma 28 sostituito da art. 4, comma 9, L. R. 27/2012
3Comma 29 sostituito da art. 4, comma 9, L. R. 27/2012
4Parole aggiunte al comma 9 da art. 4, comma 23, L. R. 27/2012
5Comma 32 sostituito da art. 4, comma 17, L. R. 6/2013
6Comma 33 sostituito da art. 4, comma 17, L. R. 6/2013
7Parole soppresse al comma 32 da art. 30, comma 3, lettera a), L. R. 13/2014
8Comma 34 sostituito da art. 30, comma 3, lettera b), L. R. 13/2014
9Comma 35 abrogato da art. 30, comma 3, lettera c), L. R. 13/2014
10Parole sostituite al comma 32 da art. 4, comma 96, lettera a), L. R. 27/2014
11Parole aggiunte al comma 33 da art. 4, comma 96, lettera b), L. R. 27/2014
12Comma 118 abrogato da art. 39, comma 1, lettera l), L. R. 12/2016 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 7, L.R. 21/1997.
13Comma 120 abrogato da art. 39, comma 1, lettera w), L. R. 12/2016
14Parole sostituite al comma 100 da art. 11, comma 65, L. R. 14/2016
15Parole sostituite al comma 101 da art. 11, comma 66, L. R. 14/2016
16Parole sostituite al comma 100 da art. 54, comma 1, L. R. 29/2017