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Legge regionale 8 giugno 2012, n. 13

Istituzione del Fondo territoriale di previdenza complementare della Regione Friuli Venezia Giulia.

TESTO VIGENTE dal 07/01/2013

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  14/06/2012
Materia:
240.05 - Previdenza complementare e integrativa

Art. 3
 (Forma del Fondo)
1. Il Fondo pensione sarà costituito secondo il modello proprio dell'associazione riconosciuta ai sensi dell' articolo 14 e seguenti del codice civile , nonché in conformità alle disposizioni del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 (Disciplina delle forme pensionistiche complementari, a norma dell' articolo 3, comma 1, lettera v), della legge 23 ottobre 1992, n. 421 ), e del decreto legislativo 252/2005 e sarà iscritto all'Albo tenuto dalla Commissione di vigilanza sui Fondi pensione (COVIP) istituita con decreto legislativo 124/1993 .
2. L'Amministrazione regionale è autorizzata a promuovere la costituzione dell'associazione di cui al comma 1 con le associazioni rappresentative delle categorie dei datori di lavoro, dei lavoratori, dei lavoratori autonomi e liberi professionisti e dei soci di società cooperative.