Art. 27
(Ulteriori iniziative di sostegno allo sviluppo della previdenza complementare)
1. Al fine di dare piena attuazione alla presente legge, la Regione promuove e favorisce lo sviluppo di meccanismi virtuosi per la diffusione della previdenza complementare.
2.
Per le finalità di cui all'articolo 31, commi 3 bis e 3 ter, della
legge regionale 1/2000
, la Regione è autorizzata a sostenere, in maniera diretta e indiretta, lo svolgimento delle seguenti attività:
a) curare gli aspetti necessari alla promozione dello sviluppo della rete di esperti di previdenza complementare al fine di perseguire la diffusione della cultura previdenziale nei confronti dei soggetti individuati ai sensi dell'articolo 5, anche mediante apposite convenzioni con i patronati o altri soggetti idonei;
b) curare i rapporti con gli enti locali e con i corpi associativi professionali e istituzionali del territorio regionale, anche esaminando proposte su problemi di comune interesse, con riferimento alle politiche regionali di sviluppo della previdenza complementare;
c) sostenere attività di ricerca, sperimentazione e innovazione in tema di previdenza complementare.
3. Ai fini di cui al presente articolo, la Regione è autorizzata a concedere contributi volti ad assicurare sostegno alle piccole e medie imprese aventi strutture produttive in Friuli Venezia Giulia, che si sono particolarmente distinte nel favorire lo sviluppo della cultura della previdenza complementare.
4. La Giunta regionale con regolamento, sentita la commissione consiliare competente, determina i criteri e le modalità per assicurare il sostegno di cui al comma 3.