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Legge regionale 8 giugno 2012, n. 13

Istituzione del Fondo territoriale di previdenza complementare della Regione Friuli Venezia Giulia.

TESTO VIGENTE dal 07/01/2013

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  14/06/2012
Materia:
240.05 - Previdenza complementare e integrativa

Art. 18
 (Banca depositaria)
1. Tutte le risorse del Fondo sono depositate presso un'unica "banca depositaria", sulla base di apposita convenzione, regolata dalla normativa vigente.
2. Ferma restando la responsabilità del Fondo per l'operato del soggetto delegato, il calcolo del valore della quota può essere delegato alla banca depositaria.
3. Per la scelta della banca depositaria il Consiglio di amministrazione segue la procedura prevista dall' articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 252/2005 .
4. Gli amministratori e i sindaci della banca depositaria riferiscono senza ritardo alla COVIP sulle irregolarità riscontrate nella gestione del Fondo.
5. Lo svolgimento delle funzioni di gestore delle risorse finanziarie del Fondo è incompatibile con lo svolgimento dell'incarico di banca depositaria.