LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 4 maggio 2012, n. 10

Riordino e disciplina della partecipazione della Regione Friuli Venezia Giulia a società di capitali.

TESTO VIGENTE dal 10/08/2019

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  24/05/2012
Materia:
120.12 - Enti regionali o a partecipazione regionale
170.05 - Credito e partecipazioni azionarie
170.06 - Società finanziarie

SEZIONE IV
 CONFERMA, TRASFORMAZIONI E DISMISSIONI DI SOCIETÀ
Art. 20
 (Sostegno alla ricerca)
1. AI fine di sostenere la ricerca scientifica, tecnologica e l'incubazione e lo sviluppo di imprese innovative, la partecipazione degli enti locali della regione autonoma Friuli Venezia Giulia in società che svolgano dette attività o in soggetti gestori di parchi scientifici e tecnologici, senza fini di lucro, è considerata di preminente interesse pubblico e, pertanto, rientra nelle finalità istituzionali di detti enti.
Art. 21
 (Conferma delle partecipazioni regionali)
1. In conformità ai principi di cui all'articolo 2 sono confermate le partecipazioni della Regione nelle seguenti società:
a) Finanziaria Regionale Friuli-Venezia Giulia SpA - Friulia SpA costituita dalla legge regionale 5 agosto 1966, n. 18 (Autorizzazione alla costituzione di una Società finanziaria per lo sviluppo economico della Regione Friuli - Venezia Giulia);
b) Insiel - Informatica per il Sistema degli Enti Locali SpA autorizzata dall' articolo 1 della legge regionale 12 giugno 1978, n. 66 (Partecipazione azionarie alla Società Informatica Friuli - Venezia Giulia SpA);
c) Sincrotrone - Trieste Società consortile per azioni autorizzata dall' articolo 3, comma 2, della legge regionale 2 maggio 1988, n. 24 (Concorso finanziario della Regione Friuli - Venezia Giulia per la realizzazione del laboratorio di luce di sincrotrone presso l'Area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste);
d) Aeroporto Friuli Venezia Giulia SpA costituita dalla legge regionale 15 maggio 1995, n. 21 (Costituzione di una società per azioni per la gestione dell'aeroporto di Ronchi dei Legionari);
e)   ( ABROGATA )
f) Banca Popolare Etica - Società cooperativa per azioni autorizzata dall'articolo 4, commi da 11 a 14, della legge regionale 3/1998 ;
g) Polo Tecnologico di Pordenone Società consortile per azioni costituita dall'articolo 5, commi da 1 a 4, della legge regionale 11 settembre 2000, n. 18 (Assestamento del bilancio 2000 e del bilancio pluriennale 2000-2002 ai sensi dell' articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7 );
h) Società Ferrovie Udine - Cividale s.r.l. costituita dall'articolo 5, commi 99 e 100, della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1 (Legge finanziaria 2003);
i) Eurologistica SpA autorizzata dall'articolo 4, commi da 121 a 125, della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Legge finanziaria 2004);
j) Finanziaria MC SpA autorizzata dall'articolo 7, commi 23 e 24, della legge regionale 18 luglio 2005, n. 15 (Assestamento del bilancio 2005 e del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 ai sensi dell' articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7 );
k) Friuli Venezia Giulia Strade SpA costituita dall' articolo 4, comma 87, della legge regionale 20 agosto 2007, n. 22 (Assestamento del bilancio 2007 e del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 ai sensi dell' articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7 );
l)   ( ABROGATA )
m) la società la cui quota di partecipazione sarà eventualmente acquisita dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia attraverso la permuta autorizzata dall' articolo 5, comma 30, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011).
Note:
1Lettera e) del comma 1 abrogata da art. 56, comma 1, lettera g), L. R. 16/2012 , a decorrere dalla data di subentro dell'Amministrazione regionale nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi di Gestione Immobili Friuli Venezia Giulia SpA, secondo quanto disposto dall'art. 53, comma 2, della medesima L.R. 16/2012.
2Lettera l) del comma 1 abrogata da art. 12, comma 27, lettera g), L. R. 6/2013 , a decorrere dalla data di approvazione del bilancio finale di liquidazione di ARES - Agenzia Regionale per l'Edilizia Sostenibile Srl.
3Con DGR 1591/16 è stato approvato il bilancio finale di liquidazione di ARES Srl.
4Con DGR 2379/2016 (B.U.R.21/12/2016, n. 51) è stata fissata la data del 22 dicembre 2016 come termine per il subentro dell'Ammistrazione regionale nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi di Gestione Immobili Friuli Venezia Giulia SpA.
Art. 22
 (Trasformazioni e razionalizzazioni)
1. La razionalizzazione dell'Agenzia per lo sviluppo della montagna SpA - Agemont SpA e la trasformazione di Promotur SpA sono disciplinate dalla legge regionale 22 dicembre 2011, n. 17 (Razionalizzazione di Agemont Spa, riorganizzazione di Promotur Spa, nonché rinnovo di concessioni di rifugi alpini di proprietà della Regione).
Note:
1Per effetto di quanto disposto agli articoli 2 e 11 della L.R. 8/2015, a decorrere dall' 1 gennaio 2016, la denominazione PromoTurismoFVG sostituisce ogni ricorrenza delle parole "Agenzia per lo sviluppo del turismo", "Turismo Friuli Venezia Giulia", "Agenzia Regionale Promotur", "TurismoFVG" e "Promotur".
Art. 23
 (Dismissioni)
1. In conformità ai principi di cui all'articolo 2 è autorizzata la dismissione delle partecipazioni della Regione nella società Fiera Trieste SpA - in liquidazione autorizzata con l' articolo 107, comma 7, della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 <<Disciplina organica del turismo>>).
2. È autorizzata la cessione gratuita al Comune di Gorizia e al Comune di Savogna d'Isonzo, in proporzione alle quote azionarie dagli stessi rispettivamente possedute nella società, delle partecipazioni della Regione alla società Aeroporto Amedeo Duca d'Aosta di Gorizia SpA costituita dall' articolo 38 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13 (Disposizioni in materia di ambiente, territorio, attività economiche e produttive, sanità e assistenza sociale, istruzione e cultura, pubblico impiego, patrimonio immobiliare pubblico, società finanziarie regionali, interventi a supporto dell'Iniziativa Centro Europea, trattamento dei dati personali e ricostruzione delle zone terremotate), relativo al rilancio dell'aeroporto Amedeo Duca d'Aosta.
Art. 24
 (Procedura di dismissione)
1. L'alienazione delle partecipazioni di cui all'articolo 23 è effettuata, nel rispetto delle norme statutarie, ai soci, al valore desumibile dal patrimonio netto della società risultante dall'ultimo bilancio d'esercizio approvato.
2. Le quote invendute sono alienate con procedura a evidenza pubblica, con modalità trasparenti e non discriminatorie, ai sensi del decreto legge 31 maggio 1994, n. 332 (Norme per l'accelerazione delle procedure di dismissione di partecipazioni dello Stato e degli enti pubblici in società per azioni), convertito, con modificazioni, dalla legge 474/1994 .