LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 4 maggio 2012, n. 10

Riordino e disciplina della partecipazione della Regione Friuli Venezia Giulia a società di capitali.

TESTO VIGENTE dal 10/08/2019

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  24/05/2012
Materia:
120.12 - Enti regionali o a partecipazione regionale
170.05 - Credito e partecipazioni azionarie
170.06 - Società finanziarie

SEZIONE II
 PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA ALLE SOCIETÀ DI CAPITALI
Art. 4
 (Costituzione e partecipazione)
1. La costituzione di nuove società, l'assunzione di nuove partecipazioni in società esistenti, la partecipazione ad aumenti di capitale sociale da parte della Regione, la trasformazione, la fusione, la scissione e i trasferimenti di azienda o di rami di azienda di società sono previsti con legge regionale nel rispetto dei principi dell'articolo 2. La legge regionale stabilisce l'entità iniziale della partecipazione ed eventualmente particolari condizioni e modalità della partecipazione ed è attuata con deliberazione della Giunta regionale.
2. La Giunta regionale approva lo schema dello statuto delle società di nuova costituzione e delle società alle quali la Regione partecipa e autorizza gli atti necessari al perfezionamento della costituzione della società o delle nuove partecipazioni.
Art. 5
 (Dismissione delle partecipazioni)
1. La dismissione, totale o parziale, da parte della Regione della partecipazione a società e il loro scioglimento volontario sono previsti con legge regionale.
2. Ai fini dello svolgimento delle procedure relative alle dismissioni la Regione può ricorrere a soggetti pubblici o privati aventi idonea competenza. Modalità e limiti per l'individuazione dei soggetti e per lo svolgimento delle procedure sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale. Nei confronti dei soggetti pubblici il rapporto di avvalimento è regolato con convenzione.
Art. 6
 (Scelta dei soci)
1. La scelta dei soci privati nelle società per la fornitura di beni e servizi e per la realizzazione o gestione di opere pubbliche, alle quali partecipa la Regione, avviene mediante procedure di evidenza pubblica.
Art. 7
 (Esercizio delle prerogative di socio nelle società)
1. La Regione partecipa all'assemblea dei soci nelle società tramite il Presidente della Regione o persona da lui delegata, scelta preferibilmente tra i componenti della Giunta regionale.
Art. 8
 (Componenti degli organi societari)
1. Ai fini del contenimento della spesa pubblica la definizione del numero dei componenti degli organi societari delle società controllate dalla Regione in via diretta è fissato in coerenza con la complessità gestionale dell'attività. La Giunta regionale, a tal fine, elabora un indice variabile di complessità gestionale, attraverso l'elaborazione di parametri rappresentativi delle grandezze economiche e organizzative dell'impresa. La relativa deliberazione è sottoposta al parere della Commissione consiliare competente.
2. Nelle società controllate dalla Regione i soci pubblici non possono, complessivamente, nominare negli organi di amministrazione un numero di componenti superiore a cinque e negli organi di controllo un numero di componenti superiore a tre effettivi e due supplenti. In relazione alla complessità gestionale dell'attività può essere previsto l'amministratore unico.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle società controllate dalla Regione in via indiretta attraverso le società direttamente controllate.
4. Nelle società non controllate dalla Regione, quest'ultima, nella sua qualità di socio, si adopera per l'attuazione dei principi espressi nei commi 1 e 2, ove compatibili.
Art. 9
 (Compensi degli organi societari e dei dipendenti di società non quotate)
1. Salvo quanto diversamente disposto in senso più restrittivo da disposizioni di legge regionale, i compensi degli organi societari e dei dipendenti delle società a controllo pubblico sono disciplinati dalla normativa nazionale tempo per tempo vigente in materia.
2. La disposizione di cui al comma 1 ha efficacia dalla data di emanazione del decreto di cui all' articolo 11, comma 6, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica).
Note:
1Articolo sostituito da art. 1, comma 5, L. R. 16/2016
Art. 10
 (Rinvio dinamico)
1. Alle società controllate dalla Regione si applicano le disposizioni, tempo per tempo vigenti, della legge 12 luglio 2011, n. 120 (Modifiche al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 , concernenti la parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo delle società quotate in mercati regolamentati), dell'articolo 6, comma 19, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), dell' articolo 3, comma 14, della legge 244/2007 e delle relative norme di attuazione, nei limiti ivi previsti.
Note:
1Parole aggiunte al comma 1 da art. 67, comma 1, lettera a), L. R. 4/2016
Art. 11

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 67, comma 1, lettera b), L. R. 4/2016
Art. 12
 (Pubblicità)
1. Al fine del perseguimento della massima trasparenza, sul sito istituzionale della Regione sono pubblicati:
a) la rappresentazione grafica che evidenzia i collegamenti tra la Regione, le società partecipate direttamente e le società strategiche di Friulia Holding;
b) l'elenco delle società totalmente o parzialmente partecipate indicando la ragione sociale, la misura della partecipazione, la durata dell'impegno, l'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio regionale;
c) le generalità e il curriculum vitae degli amministratori di nomina diretta o comunque indicati dalla Regione nelle società alle quali la Regione partecipa;
d) la durata dell'incarico degli amministratori di cui alla lettera c);
e) il dettaglio dei compensi spettanti agli amministratori di cui alla lettera c), incluso l'eventuale emolumento spettante per speciali incarichi e l'eventuale indennità di risultato, nonché l'eventuale valore stimato dei fringe benefit.
(1)
2. I dati di cui al comma 1 sono comunicati annualmente dalle società e si riferiscono alle somme percepite dagli amministratori alla data del 31 dicembre di ogni anno.
3. I dati di cui al comma 1 sono riferiti tanto alle società direttamente partecipate dalla Regione, quanto alle società che rientrano nell'ambito della Friulia Holding.
4. I dati di cui al comma 1 sono pubblicati anche sui siti delle singole società controllate dalla Regione.
5. Sul sito istituzionale della Regione e sui siti delle singole società controllate dalla Regione stessa sono pubblicati, altresì, i dati di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 1 riferiti agli eventuali direttori generali delle società medesime.
Note:
1Parole sostituite alla lettera b) del comma 1 da art. 87, comma 1, L. R. 21/2013
2Comma 2 sostituito da art. 87, comma 2, L. R. 21/2013
3Comma 4 interpretato da art. 89, comma 1, L. R. 21/2013
4Comma 5 interpretato da art. 89, comma 1, L. R. 21/2013
Art. 13
  (Divieto di cumulo degli incarichi e modifica alla legge regionale 75/1978 )
1. Nessuno può essere componente di più di un organo esecutivo di società partecipate dalla Regione. Nessuno, altresì, può essere componente di più di un organo di controllo di società partecipate dalla Regione. Nessuno infine può essere contemporaneamente componente di un organo esecutivo di una società partecipata dalla Regione e di un organo di controllo di altra società partecipata dalla Regione. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano alle nomine e alle designazioni di competenza regionale.
1 bis. Il divieto di cui al comma 1 non si applica ai componenti supplenti degli organi di controllo di cui al medesimo comma.
2.
Al comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 75/1978 , è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
<<c bis) qualora il candidato abbia ricoperto incarichi di amministratore in società a totale o parziale capitale pubblico negli ultimi cinque anni, la dichiarazione concernente i risultati di esercizio conseguiti dalle società amministrate in tale periodo.>>.

Note:
1Comma 1 bis aggiunto da art. 12, comma 11, L. R. 6/2013
Art. 14
 (Reclutamento del personale e conferimento di incarichi)
1. Le società totalmente partecipate o controllate, anche indirettamente, dalla Regione adottano criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi avuto riguardo alla capacità professionale e nel rispetto dei principi, anche di derivazione comunitaria, di trasparenza, pubblicità e imparzialità.
2. La Regione promuove l'attivazione di meccanismi di mobilità del personale assunto con contratto a tempo indeterminato nell'ambito delle società controllate in via diretta e indiretta dalla Regione. Queste ultime, a tal fine, prima di accedere al mercato, verificano l'eventuale disponibilità di soggetti idonei nell'ambito delle altre società controllate, nel rispetto dei contratti di lavoro. Per le medesime finalità, la verifica di disponibilità di soggetti idonei viene effettuata anche nell'ambito del Consorzio per lo sviluppo industriale della zona dell'Aussa - Corno in liquidazione.
2 bis. Il personale in eccedenza delle società controllate in via diretta o indiretta dalla Regione e dagli enti, aziende speciali e agenzie regionali è trasferito mediante mobilità presso società controllate in via diretta o indiretta dallo stesso ente controllante ovvero presso società controllate in via diretta o indiretta dalla Regione o dagli enti, aziende speciali e agenzie regionali. La mobilità è altresì consentita tra società controllate in via diretta o indiretta dalla Regione e dagli enti, aziende speciali e agenzie regionali, e società controllate in via diretta o indiretta da enti pubblici diversi. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle società emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e alle società dalle stesse controllate.
2 ter. A tal fine le società controllate di cui al primo periodo del comma 2 bis trasmettono tempestivamente alla Regione, per il tramite dell'ente controllante, i piani occupazionali adottati nel rispetto dei principio di riduzione dei costi di personale.
2 quater. Alle procedure di mobilità di cui al comma 2 bis si applicano le disposizioni nazionali vigenti in materia.
Note:
1Comma 2 bis aggiunto da art. 13, comma 7, L. R. 20/2015
2Comma 2 ter aggiunto da art. 13, comma 7, L. R. 20/2015
3Comma 2 quater aggiunto da art. 13, comma 7, L. R. 20/2015
4Parole aggiunte al comma 2 da art. 2, comma 21, L. R. 13/2019