LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 4 maggio 2012, n. 10

Riordino e disciplina della partecipazione della Regione Friuli Venezia Giulia a società di capitali.

TESTO VIGENTE dal 10/08/2019

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  24/05/2012
Materia:
120.12 - Enti regionali o a partecipazione regionale
170.05 - Credito e partecipazioni azionarie
170.06 - Società finanziarie

CAPO I
 DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DELLA REGIONE
SEZIONE I
 DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
 (Finalità)
1. La presente legge provvede al riordino e alla riforma della legislazione regionale in materia di partecipazione della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia a società di capitali in attuazione dei principi di cui all' articolo 13 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale), convertito, con modificazioni, dalla legge 248/2006 , e dei principi di cui all'articolo 3, commi da 27 a 32 ter, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge finanziaria 2008).
2. La disciplina contenuta nella presente legge è finalizzata al perseguimento dei seguenti obiettivi:
a) definire e rendere omogenee le modalità e le procedure di costituzione di nuove società e di partecipazione a società esistenti;
b) definire le competenze degli organi della Regione riguardo la partecipazione, anche in fase di costituzione, a società;
c) individuare il sistema di governo sulle società a partecipazione regionale;
d) semplificare e ridurre la legislazione regionale in materia di società partecipate.
Art. 2
 (Principi)
1. La partecipazione della Regione a società avviene, anche nella fase costitutiva, in coerenza con gli obiettivi delle politiche regionali stabiliti negli atti di programmazione generale di settore ed è finalizzata al perseguimento di interessi di rilievo regionale.
2. È ammessa la costituzione o la partecipazione in società che concorrano, nel quadro di una politica di programmazione regionale, a promuovere lo sviluppo economico e la protezione sociale della Regione ovvero in società che producono servizi di interesse generale.
3. La Regione non può costituire, assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto produzione di beni o di servizi non strettamente necessari per perseguire le proprie finalità istituzionali.
Art. 3
 (Sistema di governo)
1. La Regione esercita il governo sulle società dalla stessa partecipate attraverso le proprie articolazioni, secondo le diverse competenze. La Regione esercita il governo sulle società indirettamente partecipate attraverso le società controllate.
2. Fermo restando quanto disposto dalla legge regionale 23 giugno 1978, n. 75 (Disciplina delle nomine di competenza regionale in enti ed istituti pubblici), il potere di nomina ovvero di designazione dei rappresentanti regionali negli organi societari, avente carattere fiduciario, è di competenza del Presidente della Regione che lo esercita previa istruttoria sul possesso dei requisiti richiesti a cura degli uffici competenti.
3. Nelle società partecipate in misura totalitaria dalla Regione, il potere di nomina ovvero di designazione dei rappresentanti regionali negli organi societari di controllo è di competenza del Consiglio regionale, che lo esercita previa istruttoria sul possesso dei requisiti richiesti a cura degli uffici competenti.
4. La Regione, nell'esercizio della propria qualità di socio, esprime tramite apposite deliberazioni della Giunta regionale, gli indirizzi strategici delle singole società.
5. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 67 (Accesso dei consiglieri regionali) della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), al fine di salvaguardare i processi di formazione, di determinazione e di attuazione degli obiettivi programmatici della Regione e delle società partecipate e, in particolare, di evitare la conoscenza, da parte di potenziali concorrenti, del patrimonio di conoscenze e dei programmi di sviluppo delle società interessate che possa recare agli stessi un indebito vantaggio commerciale, gli indirizzi di cui al comma 4 possono essere, previa deliberazione della Giunta regionale, motivatamente sottratti alla pubblicazione sul sito istituzionale e alla diffusione finché sussistono le suddette esigenze, al fine di evitare che la loro divulgazione possa arrecare, direttamente o indirettamente, alla Regione o a una società dalla stessa partecipata, un pregiudizio, patrimoniale o non patrimoniale, ai rispettivi interessi economici, finanziari, industriali o commerciali.
6. AI fine di garantire un costante controllo sull'andamento delle società partecipate dalla Regione, le società medesime trasmettono, almeno semestralmente, una relazione illustrativa della gestione del periodo contenente, altresì, dati di gestione e indicatori chiave economico-finanziari, oltre a eventuali dati e informazioni specifici, individuati con riferimento e in armonia con gli obiettivi strategici della Regione e con le peculiari caratteristiche delle diverse attività svolte dalle stesse società. La documentazione di cui al precedente periodo è trasmessa contestualmente dalle medesime società anche alle competenti Commissioni consiliari che, ove richiesto, possono richiedere di riferire in merito.
SEZIONE II
 PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA ALLE SOCIETÀ DI CAPITALI
Art. 4
 (Costituzione e partecipazione)
1. La costituzione di nuove società, l'assunzione di nuove partecipazioni in società esistenti, la partecipazione ad aumenti di capitale sociale da parte della Regione, la trasformazione, la fusione, la scissione e i trasferimenti di azienda o di rami di azienda di società sono previsti con legge regionale nel rispetto dei principi dell'articolo 2. La legge regionale stabilisce l'entità iniziale della partecipazione ed eventualmente particolari condizioni e modalità della partecipazione ed è attuata con deliberazione della Giunta regionale.
2. La Giunta regionale approva lo schema dello statuto delle società di nuova costituzione e delle società alle quali la Regione partecipa e autorizza gli atti necessari al perfezionamento della costituzione della società o delle nuove partecipazioni.
Art. 5
 (Dismissione delle partecipazioni)
1. La dismissione, totale o parziale, da parte della Regione della partecipazione a società e il loro scioglimento volontario sono previsti con legge regionale.
2. Ai fini dello svolgimento delle procedure relative alle dismissioni la Regione può ricorrere a soggetti pubblici o privati aventi idonea competenza. Modalità e limiti per l'individuazione dei soggetti e per lo svolgimento delle procedure sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale. Nei confronti dei soggetti pubblici il rapporto di avvalimento è regolato con convenzione.
Art. 6
 (Scelta dei soci)
1. La scelta dei soci privati nelle società per la fornitura di beni e servizi e per la realizzazione o gestione di opere pubbliche, alle quali partecipa la Regione, avviene mediante procedure di evidenza pubblica.
Art. 7
 (Esercizio delle prerogative di socio nelle società)
1. La Regione partecipa all'assemblea dei soci nelle società tramite il Presidente della Regione o persona da lui delegata, scelta preferibilmente tra i componenti della Giunta regionale.
Art. 8
 (Componenti degli organi societari)
1. Ai fini del contenimento della spesa pubblica la definizione del numero dei componenti degli organi societari delle società controllate dalla Regione in via diretta è fissato in coerenza con la complessità gestionale dell'attività. La Giunta regionale, a tal fine, elabora un indice variabile di complessità gestionale, attraverso l'elaborazione di parametri rappresentativi delle grandezze economiche e organizzative dell'impresa. La relativa deliberazione è sottoposta al parere della Commissione consiliare competente.
2. Nelle società controllate dalla Regione i soci pubblici non possono, complessivamente, nominare negli organi di amministrazione un numero di componenti superiore a cinque e negli organi di controllo un numero di componenti superiore a tre effettivi e due supplenti. In relazione alla complessità gestionale dell'attività può essere previsto l'amministratore unico.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle società controllate dalla Regione in via indiretta attraverso le società direttamente controllate.
4. Nelle società non controllate dalla Regione, quest'ultima, nella sua qualità di socio, si adopera per l'attuazione dei principi espressi nei commi 1 e 2, ove compatibili.
Art. 9
 (Compensi degli organi societari e dei dipendenti di società non quotate)
1. Salvo quanto diversamente disposto in senso più restrittivo da disposizioni di legge regionale, i compensi degli organi societari e dei dipendenti delle società a controllo pubblico sono disciplinati dalla normativa nazionale tempo per tempo vigente in materia.
2. La disposizione di cui al comma 1 ha efficacia dalla data di emanazione del decreto di cui all' articolo 11, comma 6, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica).
Note:
1Articolo sostituito da art. 1, comma 5, L. R. 16/2016
Art. 10
 (Rinvio dinamico)
1. Alle società controllate dalla Regione si applicano le disposizioni, tempo per tempo vigenti, della legge 12 luglio 2011, n. 120 (Modifiche al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 , concernenti la parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo delle società quotate in mercati regolamentati), dell'articolo 6, comma 19, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), dell' articolo 3, comma 14, della legge 244/2007 e delle relative norme di attuazione, nei limiti ivi previsti.
Note:
1Parole aggiunte al comma 1 da art. 67, comma 1, lettera a), L. R. 4/2016
Art. 11

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 67, comma 1, lettera b), L. R. 4/2016
Art. 12
 (Pubblicità)
1. Al fine del perseguimento della massima trasparenza, sul sito istituzionale della Regione sono pubblicati:
a) la rappresentazione grafica che evidenzia i collegamenti tra la Regione, le società partecipate direttamente e le società strategiche di Friulia Holding;
b) l'elenco delle società totalmente o parzialmente partecipate indicando la ragione sociale, la misura della partecipazione, la durata dell'impegno, l'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio regionale;
c) le generalità e il curriculum vitae degli amministratori di nomina diretta o comunque indicati dalla Regione nelle società alle quali la Regione partecipa;
d) la durata dell'incarico degli amministratori di cui alla lettera c);
e) il dettaglio dei compensi spettanti agli amministratori di cui alla lettera c), incluso l'eventuale emolumento spettante per speciali incarichi e l'eventuale indennità di risultato, nonché l'eventuale valore stimato dei fringe benefit.
(1)
2. I dati di cui al comma 1 sono comunicati annualmente dalle società e si riferiscono alle somme percepite dagli amministratori alla data del 31 dicembre di ogni anno.
3. I dati di cui al comma 1 sono riferiti tanto alle società direttamente partecipate dalla Regione, quanto alle società che rientrano nell'ambito della Friulia Holding.
4. I dati di cui al comma 1 sono pubblicati anche sui siti delle singole società controllate dalla Regione.
5. Sul sito istituzionale della Regione e sui siti delle singole società controllate dalla Regione stessa sono pubblicati, altresì, i dati di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 1 riferiti agli eventuali direttori generali delle società medesime.
Note:
1Parole sostituite alla lettera b) del comma 1 da art. 87, comma 1, L. R. 21/2013
2Comma 2 sostituito da art. 87, comma 2, L. R. 21/2013
3Comma 4 interpretato da art. 89, comma 1, L. R. 21/2013
4Comma 5 interpretato da art. 89, comma 1, L. R. 21/2013
Art. 13
  (Divieto di cumulo degli incarichi e modifica alla legge regionale 75/1978 )
1. Nessuno può essere componente di più di un organo esecutivo di società partecipate dalla Regione. Nessuno, altresì, può essere componente di più di un organo di controllo di società partecipate dalla Regione. Nessuno infine può essere contemporaneamente componente di un organo esecutivo di una società partecipata dalla Regione e di un organo di controllo di altra società partecipata dalla Regione. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano alle nomine e alle designazioni di competenza regionale.
1 bis. Il divieto di cui al comma 1 non si applica ai componenti supplenti degli organi di controllo di cui al medesimo comma.
2.
Al comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 75/1978 , è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
<<c bis) qualora il candidato abbia ricoperto incarichi di amministratore in società a totale o parziale capitale pubblico negli ultimi cinque anni, la dichiarazione concernente i risultati di esercizio conseguiti dalle società amministrate in tale periodo.>>.

Note:
1Comma 1 bis aggiunto da art. 12, comma 11, L. R. 6/2013
Art. 14
 (Reclutamento del personale e conferimento di incarichi)
1. Le società totalmente partecipate o controllate, anche indirettamente, dalla Regione adottano criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi avuto riguardo alla capacità professionale e nel rispetto dei principi, anche di derivazione comunitaria, di trasparenza, pubblicità e imparzialità.
2. La Regione promuove l'attivazione di meccanismi di mobilità del personale assunto con contratto a tempo indeterminato nell'ambito delle società controllate in via diretta e indiretta dalla Regione. Queste ultime, a tal fine, prima di accedere al mercato, verificano l'eventuale disponibilità di soggetti idonei nell'ambito delle altre società controllate, nel rispetto dei contratti di lavoro. Per le medesime finalità, la verifica di disponibilità di soggetti idonei viene effettuata anche nell'ambito del Consorzio per lo sviluppo industriale della zona dell'Aussa - Corno in liquidazione.
2 bis. Il personale in eccedenza delle società controllate in via diretta o indiretta dalla Regione e dagli enti, aziende speciali e agenzie regionali è trasferito mediante mobilità presso società controllate in via diretta o indiretta dallo stesso ente controllante ovvero presso società controllate in via diretta o indiretta dalla Regione o dagli enti, aziende speciali e agenzie regionali. La mobilità è altresì consentita tra società controllate in via diretta o indiretta dalla Regione e dagli enti, aziende speciali e agenzie regionali, e società controllate in via diretta o indiretta da enti pubblici diversi. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle società emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e alle società dalle stesse controllate.
2 ter. A tal fine le società controllate di cui al primo periodo del comma 2 bis trasmettono tempestivamente alla Regione, per il tramite dell'ente controllante, i piani occupazionali adottati nel rispetto dei principio di riduzione dei costi di personale.
2 quater. Alle procedure di mobilità di cui al comma 2 bis si applicano le disposizioni nazionali vigenti in materia.
Note:
1Comma 2 bis aggiunto da art. 13, comma 7, L. R. 20/2015
2Comma 2 ter aggiunto da art. 13, comma 7, L. R. 20/2015
3Comma 2 quater aggiunto da art. 13, comma 7, L. R. 20/2015
4Parole aggiunte al comma 2 da art. 2, comma 21, L. R. 13/2019
SEZIONE III
 SOCIETÀ STRUMENTALI
Art. 15
 (Società strumentali)
1. Sono società strumentali della Regione le società a capitale totalmente pubblico nelle quali la stessa detenga una quota azionaria nel rispetto dei requisiti prescritti dall' articolo 13 del decreto legge 223/2006 e dall'articolo 3, commi da 27 a 32 ter, della legge 244/2007 e nei confronti delle quali eserciti il controllo analogo e che operino esclusivamente per la Regione stessa e gli enti pubblici partecipanti. Resta fermo quanto previsto dall' articolo 4 della legge regionale 14 luglio 2011, n. 9 (Disciplina del sistema informativo integrato regionale del Friuli Venezia Giulia).
2. La Regione affida direttamente le forniture di beni e servizi e la realizzazione o la gestione di opere pubbliche alle proprie società strumentali il cui oggetto sociale comprenda tali beni, servizi o opere pubbliche.
Art. 16
 (Controllo analogo)
1. La Regione esercita il controllo analogo sulle società strumentali da essa totalmente possedute, di seguito denominate società, in conformità ai principi stabiliti dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea e alle disposizioni che regolano le società di capitali.
2. Ai fini della sussistenza del controllo analogo la Regione:
a) provvede alla nomina e alla revoca degli amministratori e dei sindaci delle società;
b) svolge funzioni di indirizzo, indicando gli obiettivi dell'attività e dettando le eventuali direttive generali per raggiungerli;
c) esercita attività di controllo gestionale e finanziario, qualora necessario, anche attraverso l'esperimento di ispezioni e verifiche, nonché attraverso l'esame di rapporti periodici.
3. Nelle società strumentali a partecipazione pubblica plurima, alle quali partecipa la Regione, il controllo analogo è esercitato dalla Regione anche in forma associata, previe intese tra i soci. Le intese si conformano, compatibilmente con l'assetto societario, alle disposizioni degli articoli da 17 a 19.
4. La Giunta regionale individua le strutture regionali competenti a curare gli adempimenti relativi al controllo analogo sulle società alle quali la Regione partecipa.
Art. 17
 (Attività di indirizzo)
1. La Giunta regionale esercita l'attività di indirizzo nei confronti delle società attraverso la definizione degli obiettivi strategici, previa informazione sugli stessi alla competente Commissione consiliare, i quali costituiscono, per le stesse, linee guida per la predisposizione dei piani industriali e di ogni altra operazione che rivesta carattere di particolare rilevanza.
2. È riservata alla Giunta regionale la facoltà di impartire alle società specifiche direttive qualora ritenuto opportuno.
Art. 18
 (Attività di controllo)
1. La Giunta regionale esercita il controllo attraverso la preventiva approvazione dei seguenti atti:
a) bilancio d'esercizio delle società;
b) piano industriale e suoi successivi aggiornamenti;
c) modificazioni strutturali di assetto della struttura organizzativa delle società;
d) operazioni industriali o commerciali non previste dal piano industriale, che rivestano carattere di particolare rilevanza o richiedano investimenti significativi sul patrimonio delle società;
e) piano annuale del fabbisogno di risorse umane.
2. In sede di approvazione la Giunta regionale può riservarsi, se del caso, di richiedere alle società di apportarvi modifiche o integrazioni.
3. La Giunta regionale definisce le ulteriori modalità di svolgimento del controllo di cui al comma 1 e le modalità di svolgimento del controllo successivo.
Art. 19
 (Attività di vigilanza)
1. Oltre a quanto previsto dall'articolo 3, comma 6, le società sono tenute inoltre a trasmettere alla Giunta regionale, secondo le modalità da questa individuate, informative almeno trimestrali relative all'andamento economico e sullo stato di realizzazione del piano industriale.
2. Le società forniscono, altresì, tutte le informazioni, i dati e le notizie richieste dalla Giunta regionale, nonché dalle strutture regionali competenti a curare gli adempimenti relativi al controllo analogo. Le società, inoltre, su richiesta della Commissione consiliare competente, forniscono la documentazione di cui al periodo precedente.
3. Con provvedimento motivato la Giunta regionale può disporre ispezioni e verifiche nei confronti delle società.
SEZIONE IV
 CONFERMA, TRASFORMAZIONI E DISMISSIONI DI SOCIETÀ
Art. 20
 (Sostegno alla ricerca)
1. AI fine di sostenere la ricerca scientifica, tecnologica e l'incubazione e lo sviluppo di imprese innovative, la partecipazione degli enti locali della regione autonoma Friuli Venezia Giulia in società che svolgano dette attività o in soggetti gestori di parchi scientifici e tecnologici, senza fini di lucro, è considerata di preminente interesse pubblico e, pertanto, rientra nelle finalità istituzionali di detti enti.
Art. 21
 (Conferma delle partecipazioni regionali)
1. In conformità ai principi di cui all'articolo 2 sono confermate le partecipazioni della Regione nelle seguenti società:
a) Finanziaria Regionale Friuli-Venezia Giulia SpA - Friulia SpA costituita dalla legge regionale 5 agosto 1966, n. 18 (Autorizzazione alla costituzione di una Società finanziaria per lo sviluppo economico della Regione Friuli - Venezia Giulia);
b) Insiel - Informatica per il Sistema degli Enti Locali SpA autorizzata dall' articolo 1 della legge regionale 12 giugno 1978, n. 66 (Partecipazione azionarie alla Società Informatica Friuli - Venezia Giulia SpA);
c) Sincrotrone - Trieste Società consortile per azioni autorizzata dall' articolo 3, comma 2, della legge regionale 2 maggio 1988, n. 24 (Concorso finanziario della Regione Friuli - Venezia Giulia per la realizzazione del laboratorio di luce di sincrotrone presso l'Area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste);
d) Aeroporto Friuli Venezia Giulia SpA costituita dalla legge regionale 15 maggio 1995, n. 21 (Costituzione di una società per azioni per la gestione dell'aeroporto di Ronchi dei Legionari);
e)   ( ABROGATA )
f) Banca Popolare Etica - Società cooperativa per azioni autorizzata dall'articolo 4, commi da 11 a 14, della legge regionale 3/1998 ;
g) Polo Tecnologico di Pordenone Società consortile per azioni costituita dall'articolo 5, commi da 1 a 4, della legge regionale 11 settembre 2000, n. 18 (Assestamento del bilancio 2000 e del bilancio pluriennale 2000-2002 ai sensi dell' articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7 );
h) Società Ferrovie Udine - Cividale s.r.l. costituita dall'articolo 5, commi 99 e 100, della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1 (Legge finanziaria 2003);
i) Eurologistica SpA autorizzata dall'articolo 4, commi da 121 a 125, della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Legge finanziaria 2004);
j) Finanziaria MC SpA autorizzata dall'articolo 7, commi 23 e 24, della legge regionale 18 luglio 2005, n. 15 (Assestamento del bilancio 2005 e del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 ai sensi dell' articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7 );
k) Friuli Venezia Giulia Strade SpA costituita dall' articolo 4, comma 87, della legge regionale 20 agosto 2007, n. 22 (Assestamento del bilancio 2007 e del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 ai sensi dell' articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7 );
l)   ( ABROGATA )
m) la società la cui quota di partecipazione sarà eventualmente acquisita dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia attraverso la permuta autorizzata dall' articolo 5, comma 30, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011).
Note:
1Lettera e) del comma 1 abrogata da art. 56, comma 1, lettera g), L. R. 16/2012 , a decorrere dalla data di subentro dell'Amministrazione regionale nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi di Gestione Immobili Friuli Venezia Giulia SpA, secondo quanto disposto dall'art. 53, comma 2, della medesima L.R. 16/2012.
2Lettera l) del comma 1 abrogata da art. 12, comma 27, lettera g), L. R. 6/2013 , a decorrere dalla data di approvazione del bilancio finale di liquidazione di ARES - Agenzia Regionale per l'Edilizia Sostenibile Srl.
3Con DGR 1591/16 è stato approvato il bilancio finale di liquidazione di ARES Srl.
4Con DGR 2379/2016 (B.U.R.21/12/2016, n. 51) è stata fissata la data del 22 dicembre 2016 come termine per il subentro dell'Ammistrazione regionale nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi di Gestione Immobili Friuli Venezia Giulia SpA.
Art. 22
 (Trasformazioni e razionalizzazioni)
1. La razionalizzazione dell'Agenzia per lo sviluppo della montagna SpA - Agemont SpA e la trasformazione di Promotur SpA sono disciplinate dalla legge regionale 22 dicembre 2011, n. 17 (Razionalizzazione di Agemont Spa, riorganizzazione di Promotur Spa, nonché rinnovo di concessioni di rifugi alpini di proprietà della Regione).
Note:
1Per effetto di quanto disposto agli articoli 2 e 11 della L.R. 8/2015, a decorrere dall' 1 gennaio 2016, la denominazione PromoTurismoFVG sostituisce ogni ricorrenza delle parole "Agenzia per lo sviluppo del turismo", "Turismo Friuli Venezia Giulia", "Agenzia Regionale Promotur", "TurismoFVG" e "Promotur".
Art. 23
 (Dismissioni)
1. In conformità ai principi di cui all'articolo 2 è autorizzata la dismissione delle partecipazioni della Regione nella società Fiera Trieste SpA - in liquidazione autorizzata con l' articolo 107, comma 7, della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 <<Disciplina organica del turismo>>).
2. È autorizzata la cessione gratuita al Comune di Gorizia e al Comune di Savogna d'Isonzo, in proporzione alle quote azionarie dagli stessi rispettivamente possedute nella società, delle partecipazioni della Regione alla società Aeroporto Amedeo Duca d'Aosta di Gorizia SpA costituita dall' articolo 38 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13 (Disposizioni in materia di ambiente, territorio, attività economiche e produttive, sanità e assistenza sociale, istruzione e cultura, pubblico impiego, patrimonio immobiliare pubblico, società finanziarie regionali, interventi a supporto dell'Iniziativa Centro Europea, trattamento dei dati personali e ricostruzione delle zone terremotate), relativo al rilancio dell'aeroporto Amedeo Duca d'Aosta.
Art. 24
 (Procedura di dismissione)
1. L'alienazione delle partecipazioni di cui all'articolo 23 è effettuata, nel rispetto delle norme statutarie, ai soci, al valore desumibile dal patrimonio netto della società risultante dall'ultimo bilancio d'esercizio approvato.
2. Le quote invendute sono alienate con procedura a evidenza pubblica, con modalità trasparenti e non discriminatorie, ai sensi del decreto legge 31 maggio 1994, n. 332 (Norme per l'accelerazione delle procedure di dismissione di partecipazioni dello Stato e degli enti pubblici in società per azioni), convertito, con modificazioni, dalla legge 474/1994 .