LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 17 giugno 2011, n. 7

Adeguamenti della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato). Modifiche alle leggi regionali 50/1993, 4/2005, 7/2003, 29/2005, e 11/2009 in materia di attività economiche.

TESTO VIGENTE dal 20/05/2021

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  23/06/2011
Materia:
220.03 - Artigianato
210.06 - Economia montana
220.05 - Fiere e mercati

Art. 39
1.
L' articolo 36 della legge regionale 12/2002 è sostituito dal seguente:
<<Art. 36
 (Ambito di applicazione)
1. Il presente capo si applica alle imprese che provvedono al ciclo completo della lavorazione del pane, nonché alle imprese che provvedono alla vendita, previo completamento della cottura, del pane prodotto da altri soggetti.
2. Con regolamento di esecuzione sono disciplinati:
a) i requisiti dell'impianto di panificazione e di cottura;
b) l'utilizzo delle denominazioni di panificio, forno di qualità, pane fresco e pane conservato;
c) la commercializzazione del prodotto intermedio di panificazione, la commercializzazione del pane ottenuto dalla lievitazione e cottura, ovvero dalla sola cottura di un prodotto intermedio di panificazione, nonché la commercializzazione del pane sfuso;
d) la sospensione dell'attività di panificazione.>>.