LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 18 marzo 2011, n. 3

Norme in materia di telecomunicazioni.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  07/04/2011
Materia:
430.06 - Telefonia e Telecomunicazioni
440.10 - Inquinamento elettromagnetico
150.03 - Radio e telediffusione
430.07 - Ordinamento della comunicazione

Art. 33
 (Realizzazione, manutenzione e gestione della rete pubblica Regionale)
1. Gli interventi relativi alle infrastrutture per telecomunicazioni a banda larga della RPR sono realizzati, con finanziamenti comunitari, statali, regionali e con gli strumenti della finanza di progetto, direttamente dalla Regione, o tramite la sua società interamente controllata Insiel S.p.A., ovvero anche tramite affidamento in delegazione amministrativa intersoggettiva ad altri soggetti di cui all' articolo 51, comma 2, della legge regionale 14/2002 .
2. L'approvazione del progetto degli interventi di cui al comma 1 ai sensi degli articoli 50 e 51 della legge regionale 14/2002 ha valore di dichiarazione di pubblica utilità dell'opera e di urgenza e indifferibilità dei relativi lavori.
3. Le infrastrutture di proprietà regionale di cui al comma 1, ivi comprese quelle realizzate antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge, sono iscritte al patrimonio indisponibile della Regione. Tali beni sono rappresentati nelle schede inventariali per il solo valore inventariale; ogni altro dato è contenuto, a tutti gli effetti di legge e a parziale deroga di quanto previsto ordinariamente, nell'inventario di cui all'articolo 37. A tale scopo è predisposto un verbale di consegna utile ai fini inventariali i cui contenuti, i relativi allegati e le modalità di sottoscrizione sono stabiliti con apposita deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di infrastrutture di comunicazione, di concerto con l'Assessore competente in materia di patrimonio. Nel verbale di consegna, a cura del soggetto attuatore, è indicato il valore ai fini inventariali, corrispondente al valore di costruzione dell'infrastruttura oggetto di consegna.
4. L'attivazione, la manutenzione e la gestione, intesa quale conservazione ed esercizio, nonché lo svolgimento di tutte le altre attività relative alle infrastrutture di cui all'articolo 30 competono al soggetto societario regionale di cui al comma 1, che le svolge in conformità ad apposita convenzione da stipularsi con l'Amministrazione regionale che fissa termini e modalità di svolgimento delle attività previste.
4 bis. La precisa individuazione delle attività di cui al comma 4, nonché la definizione dei loro costi sono ricomprese in apposito Programma annuale presentato dal soggetto di cui al comma 1 entro il 31 ottobre di ogni anno, recante le previsioni per l'anno successivo. Gli adempimenti connessi all'approvazione, all'attuazione e al controllo dell'implementazione del Programma sono demandati alla Direzione centrale competente in materia di infrastrutture per telecomunicazioni.
5. Il soggetto societario regionale di cui al comma 1 esercisce la quota di capacità di trasmissione delle informazioni sulla RPR che la Regione riserva alla connettività della pubblica amministrazione.
6. Per contribuire al superamento dello svantaggio digitale nel territorio la Regione è autorizzata a concedere in diritto d'uso quote di capacità di trasmissione della RPR, eccedenti il fabbisogno riferito alla pubblica amministrazione, a operatori titolari di autorizzazione per l'esercizio di reti di telecomunicazioni, individuati con procedure a evidenza pubblica, nel rispetto delle vigenti norme, per periodi fino a venti anni, eventualmente rinnovabili.
7. Ai fini di cui al comma 6 la Giunta regionale, con deliberazione assunta su proposta dell'Assessore competente in materia, di concerto con l'Assessore competente al patrimonio regionale e di quello competente ai sistemi informativi regionali, sentito il soggetto societario regionale di cui al comma 1, stabilisce i criteri, le modalità, le procedure e le deleghe di attività al soggetto societario medesimo.
7 bis. Fermo restando quanto previsto ai commi 1, 6 e 7, la Giunta regionale può inoltre conferire al soggetto societario ulteriori funzioni e in particolare:
a) funzioni proprie della stazione appaltante per la progettazione e realizzazione di infrastrutture per telecomunicazioni di interesse regionale mediante l'istituto della delegazione amministrativa;
b) funzioni relative all'introito dei canoni di concessione derivanti dall'attività di fornitura di reti a banda larga in favore del pubblico.
8.  
( ABROGATO )
(7)
9.  
( ABROGATO )
(8)
9 bis. Per contribuire a soddisfare esigenze istituzionali delle Autonomie locali, del sistema socio sanitario pubblico regionale, della promozione culturale, dello sviluppo della ricerca scientifica e dell'innovazione tecnologica, la Regione, anche avvalendosi dell'ausilio tecnico della società strumentale di cui al comma 1, è autorizzata a concedere l'utilizzo di quote di capacità trasmissiva della Rete pubblica regionale a enti pubblici, università, istituti, scuole, enti per lo sviluppo industriale ed economico, consorzi e fondazioni culturali, scientifiche e di ricerca, nonché soggetti gestori di strade con sedi nel territorio regionale.
9 ter. Le quote di capacità trasmissiva e le modalità di utilizzo sono definite sulla base di apposite convenzioni nel rispetto delle vigenti normative in materia di comunicazioni elettroniche, concorrenza e aiuti di Stato, nonché dei criteri e condizioni di cui al comma 9 quater.
9 quater. La Giunta regionale definisce entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 26 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2012), i criteri e le condizioni per l'utilizzo della capacità trasmissiva.
9 quinquies. Per contribuire a soddisfare esigenze istituzionali degli organismi, anche statali o sovranazionali purché articolati localmente con funzione di presidio del territorio regionale, preposti ad attività di pubblica sicurezza, soccorso pubblico, sicurezza stradale e dei trasporti, prevenzione e contrasto di eventi calamitosi, la Regione, anche avvalendosi dell'ausilio tecnico della società strumentale di cui al comma 1, è autorizzata a concedere l'utilizzo di quote di capacità trasmissiva della Rete pubblica regionale. Tale messa a disposizione di risorse è regolata ai sensi del comma 9 ter.
10. Le infrastrutture di cui al comma 1, una volta realizzate, possono essere ricollocate su diversi siti, previa istanza congruamente motivata alla Regione, che la valuta e si esprime entro trenta giorni. Le relative opere sono realizzate dai soggetti di cui al comma 1.
11. La Regione, per contribuire allo sviluppo della ricerca scientifica e della innovazione tecnologica e al fine di ulteriormente valorizzare la RPR, può gestire e mettere a disposizione di enti pubblici, università, istituti, scuole, agenzie per lo sviluppo industriale ed economico, consorzi e fondazioni scientifiche e di ricerca con sedi nel territorio regionale, il proprio sistema informatico per il calcolo distribuito, anche per il tramite del soggetto societario regionale di cui al comma 1.
12. I soggetti di cui al comma 11 possono accedere al sistema per il calcolo distribuito previa richiesta e con le modalità indicate in una relativa, apposita, convenzione approvata dalla Giunta regionale, con deliberazione assunta su proposta dell'Assessore competente ai sistemi informativi regionali, di concerto con quello competente al lavoro, università e ricerca, sentito il soggetto societario regionale di cui al comma 1, sottoscritta dal soggetto richiedente e dal Presidente della Regione, o suo delegato.
13. Il progetto della RPR di cui all'articolo 30, comma 2, prevede che presso la sede regionale della Protezione Civile di Palmanova sia realizzato il nodo di rete con impianti e apparati replicati in copia e tali da consentire la continuità della gestione della rete e dei servizi di connettività, nonché il loro immediato ripristino nei casi di emergenza e malfunzionamento.
Note:
1Comma 9 bis aggiunto da art. 192, comma 1, L. R. 26/2012
2Comma 9 ter aggiunto da art. 192, comma 1, L. R. 26/2012
3Comma 9 quater aggiunto da art. 192, comma 1, L. R. 26/2012
4Parole sostituite al comma 3 da art. 13, comma 9, lettera a), L. R. 27/2012 , con effetto dall'1/1/2013.
5Comma 3 sostituito da art. 12, comma 39, L. R. 6/2013
6Comma 7 sostituito da art. 22, comma 2, L. R. 13/2014
7Comma 8 abrogato da art. 22, comma 3, L. R. 13/2014
8Comma 9 abrogato da art. 22, comma 3, L. R. 13/2014
9Parole aggiunte al comma 9 bis da art. 22, comma 4, L. R. 13/2014
10Parole sostituite al comma 6 da art. 35, comma 1, L. R. 25/2015
11Comma 4 sostituito da art. 6, comma 4, lettera a), L. R. 24/2016 , con effetto dall'1/1/2017.
12Comma 4 bis aggiunto da art. 6, comma 4, lettera b), L. R. 24/2016 , con effetto dall'1/1/2017.
13Comma 9 bis sostituito da art. 25, comma 1, L. R. 29/2017
14Parole aggiunte al comma 9 bis da art. 6, comma 3, lettera a), L. R. 12/2018
15Parole aggiunte al comma 9 bis da art. 6, comma 3, lettera b), L. R. 12/2018
16Comma 9 quinquies aggiunto da art. 4, comma 14, L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
17Comma 7 bis aggiunto da art. 11, comma 17, L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.