LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 18 marzo 2011, n. 3

Norme in materia di telecomunicazioni.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  07/04/2011
Materia:
430.06 - Telefonia e Telecomunicazioni
440.10 - Inquinamento elettromagnetico
150.03 - Radio e telediffusione
430.07 - Ordinamento della comunicazione

Art. 17
 (Programmi di sviluppo delle reti)
1. Gli operatori delle telecomunicazioni presentano al Comune, entro il 31 marzo di ogni anno, anche ai fini della predisposizione del regolamento di cui all'articolo 16, i propri programmi di sviluppo delle reti e i relativi aggiornamenti.
2. I programmi di sviluppo delle reti, oltre all'individuazione degli impianti esistenti, individuano le previsioni di aree per nuove localizzazioni di impianti, nonché le proposte di modifica di quelli esistenti, a esclusione dell'installazione di ponti radio e microcelle.