LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 18 marzo 2011, n. 3

Norme in materia di telecomunicazioni.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  07/04/2011
Materia:
430.06 - Telefonia e Telecomunicazioni
440.10 - Inquinamento elettromagnetico
150.03 - Radio e telediffusione
430.07 - Ordinamento della comunicazione

CAPO I
 PRINCIPI GENERALI, FUNZIONI AMMINISTRATIVE E DEFINIZIONI
Art. 1
 (Oggetto e finalità)
1. La Regione, in attuazione dell' articolo 4, primo comma, n. 12, della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 ( Statuto speciale della Regione Friuli - Venezia Giulia), nel rispetto della Costituzione, degli obblighi derivanti dall'ordinamento comunitario, in armonia con i principi di cui alla legge 22 febbraio 2001, n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici), e al decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche), disciplina la localizzazione, l'installazione, la modifica e il controllo degli impianti e delle infrastrutture per le telecomunicazioni, al fine di garantire:
a) il diritto dei cittadini alla tutela della salute dagli effetti dell'esposizione ai campi elettromagnetici;
b) il diritto dei cittadini all'accesso alle informazioni e alla rete internet;
c) un ordinato sviluppo e una corretta localizzazione sul territorio regionale degli impianti;
d) i servizi di telecomunicazione agli utenti sul territorio della regione.
2. La presente legge in particolare dispone in materia di:
a) impianti per la radiodiffusione televisiva e sonora;
b) impianti per la telefonia mobile;
c) infrastrutture per la banda larga.
Art. 2
 (Campo di applicazione)
1. In attuazione della legge 36/2001 , la presente legge disciplina gli impianti e le infrastrutture di cui all'articolo 1, comma 2, che comportano l'esposizione della popolazione a campi elettrici, magnetici, ed elettromagnetici con frequenze comprese fra 100 chilohertz (kHz) e 300 gigahertz (GHz), fermo restando che quelli per usi militari e delle forze di polizia sono disciplinati da specifiche norme di settore.
2. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle fattispecie di esclusione previste dal decreto legislativo 259/2003 .
Art. 3
 (Funzioni della Regione)
1. La Regione al fine di conseguire le finalità di cui all'articolo 1:
a) partecipa ai procedimenti di consultazione e coordinamento con gli organi dello Stato e con le altre Regioni;
b) disciplina le modalità e le procedure di partecipazione finalizzate al raggiungimento dell'intesa con lo Stato in materia di localizzazione di impianti per la radiodiffusione televisiva e sonora di cui ai piani nazionali di assegnazione delle frequenze, come previsto dall' articolo 42, comma 7, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici);
c) definisce le procedure autorizzative in materia di telecomunicazioni;
d) definisce gli indirizzi e i criteri generali per la programmazione relativa alla localizzazione degli impianti per la telefonia mobile;
e) provvede alla pianificazione generale relativa alla realizzazione delle infrastrutture per telecomunicazioni a banda larga sul territorio regionale al fine di assicurare la relativa connettività alla pubblica amministrazione, nonché nel contempo per contribuire ad assicurare la connettività multimediale alle imprese, alle associazioni e ai cittadini, anche per colmare lo svantaggio digitale e per consentire l'accesso a servizi ad alto contenuto tecnologico;
f) perfeziona accordi di programma quadro con lo Stato per la realizzazione della banda larga nell'ambito della pianificazione di cui alla lettera e);
g) svolge tutte le funzioni in materia di telecomunicazioni non riservate allo Stato e agli Enti locali.
Art. 4
 (Funzioni del Comune)
1. Il Comune:
a) regolamenta in ambito locale la materia della telefonia mobile sulla base delle norme e degli indirizzi regionali;
b) rilascia le autorizzazioni e riceve le segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA) in materia di impianti per la radiodiffusione televisiva e sonora e in materia di telefonia mobile e banda larga;
c) esercita le funzioni di controllo e vigilanza sugli impianti e sulle infrastrutture di cui all'articolo 1, comma 2, avvalendosi di ARPA, per quanto concerne la misura e la determinazione dei livelli di campo elettromagnetico sul territorio;
d) emana i provvedimenti di revoca delle autorizzazioni di propria competenza e irroga le sanzioni amministrative previste.
Art. 5
 (Definizioni)
1. Ai fini della presente legge, ferme restando le definizioni generali di cui alla vigente legislazione nazionale in materia di telecomunicazioni, si intendono per:
a) "operatori delle telecomunicazioni": gli operatori come definiti dal Codice delle comunicazioni;
b) "impianti per la radiodiffusione televisiva e sonora": gli impianti, apparati e strutture anche edilizie strettamente necessari per le trasmissioni del settore televisivo e sonoro;
c) "impianti per la telefonia mobile": gli impianti di cui alle successive lettere d), e), f), g) e h);
d) "impianto fisso per telefonia mobile": la stazione radio di terra del servizio di telefonia mobile di qualsiasi potenza, escluse le microcelle, destinata al collegamento radio dei terminali mobili con la rete del servizio di telefonia mobile;
e) "impianto mobile per la telefonia mobile": la stazione radio di terra del servizio di telefonia mobile, destinata al collegamento radio dei terminali mobili con la rete del servizio di telefonia mobile, posizionata per sopperire a esigenze di copertura dovute a eventi straordinari che insistano su uno stesso sito per un periodo non superiore a novanta giorni consecutivi;
f) "ponte radio": l'apparecchiatura accessoria per gli impianti di telefonia mobile e di radiodiffusione televisiva e sonora, in una data postazione, necessaria ad assicurare il collegamento direttivo fisso punto-punto e punto-multipunto a servizio della trasmissione di flussi informativi;
g) "microcella": la stazione radio di terra del servizio di telefonia mobile destinata al collegamento radio dei terminali mobili con la rete del servizio di telefonia mobile con potenza in singola antenna non superiore a 5 Watt;
h) "gap-filler": impianto ripetitore di piccola potenza (potenza inferiore a 200 Watt), che funziona sulla stessa frequenza del trasmettitore al quale è collegato, impiegato per coprire le cosiddette "zone d'ombra";
i) "manutenzione ordinaria": ogni intervento conservativo degli impianti e degli apparati esistenti, compresa la sostituzione delle antenne con mantenimento delle stesse caratteristiche tecniche radioelettriche preesistenti;
j) "modifica migliorativa": ogni modifica degli impianti che non comporti in alcun punto del territorio un aumento dei livelli di campo elettromagnetico;
k) "potenza" degli impianti o degli apparati: la potenza complessiva dell'impianto o dell'apparato ai connettori d'antenna;
l) "infrastrutture per telecomunicazioni": insieme delle reti, sistemi e apparati per telecomunicazioni, composti da dorsali principali e da reti di accesso agli utenti finali;
m) "banda larga": ambiente tecnologico digitale costituito da infrastrutture per telecomunicazioni, applicazioni, contenuti e servizi che consentono prestazioni ai massimi livelli di interattività;
n) "capacità trasmissiva": capacità di trasmissione dati da parte di una infrastruttura per telecomunicazioni in banda larga tramite tecnologie cablate e non cablate attive e non, ivi compresa la fibra ottica spenta.