LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 18 marzo 2011, n. 3

Norme in materia di telecomunicazioni.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  07/04/2011
Materia:
430.06 - Telefonia e Telecomunicazioni
440.10 - Inquinamento elettromagnetico
150.03 - Radio e telediffusione
430.07 - Ordinamento della comunicazione

Art. 32
 (Regolamento per la banda larga)
1. Con regolamento regionale sono stabilite la disciplina e le specifiche tecniche delle opere destinate a ospitare le reti di banda larga realizzate dalla Regione, dagli Enti locali, dagli Enti pubblici anche economici, nonché dai soggetti beneficiari di incentivi pubblici per interventi di opere stradali e di altre infrastrutture civili.
2. Il regolamento è approvato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale competente, previo parere della competente Commissione consiliare, è emanato con decreto del Presidente della Regione, è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.
3. Il regolamento è predisposto dalla struttura regionale competente in materia, sentite le altre strutture regionali eventualmente interessate. Per la sua redazione potranno anche essere avviate consultazioni con gli operatori del mercato delle telecomunicazioni e loro organismi rappresentativi.
4. II soggetti di cui all' articolo 3 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), sono tenuti al rispetto del regolamento di cui al comma 1 nella progettazione e realizzazione dei lavori pubblici relativi a opere stradali e altre infrastrutture civili. Eventuali deroghe possono essere disposte dalla struttura regionale competente in materia di telecomunicazioni sulla base dei criteri di cui all'articolo 36.
5. Fino all'entrata in vigore del nuovo regolamento si fa riferimento al regolamento recante la disciplina tecnica e le specifiche delle opere destinate ad ospitare le reti di banda larga, approvato con decreto del Presidente della Regione 9 agosto 2006, n. 248.