LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 18 marzo 2011, n. 3

Norme in materia di telecomunicazioni.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  07/04/2011
Materia:
430.06 - Telefonia e Telecomunicazioni
440.10 - Inquinamento elettromagnetico
150.03 - Radio e telediffusione
430.07 - Ordinamento della comunicazione

Art. 2
 (Campo di applicazione)
1. In attuazione della legge 36/2001 , la presente legge disciplina gli impianti e le infrastrutture di cui all'articolo 1, comma 2, che comportano l'esposizione della popolazione a campi elettrici, magnetici, ed elettromagnetici con frequenze comprese fra 100 chilohertz (kHz) e 300 gigahertz (GHz), fermo restando che quelli per usi militari e delle forze di polizia sono disciplinati da specifiche norme di settore.
2. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle fattispecie di esclusione previste dal decreto legislativo 259/2003 .