LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 18 marzo 2011, n. 3

Norme in materia di telecomunicazioni.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  07/04/2011
Materia:
430.06 - Telefonia e Telecomunicazioni
440.10 - Inquinamento elettromagnetico
150.03 - Radio e telediffusione
430.07 - Ordinamento della comunicazione

Art. 10
 (Ponti radio e impianti di piccola potenza)
1. L'installazione e la modifica di ponti radio e di altri impianti con potenza in singola antenna uguale o inferiore a 20 Watt, fermo restando il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità, relativi alle emissioni elettromagnetiche, di cui alla legge 36/2001 , sono soggette SCIA, presentata al Comune interessato con le modalità di cui all' articolo 87 del decreto legislativo 259/2003 , previo parere favorevole di ARPA e fermo restando quanto previsto dall'articolo 8, commi 5 e 6.
2. Non si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 3/2001 .