LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 17 febbraio 2011, n. 2

Finanziamenti al sistema universitario regionale.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2020

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  24/02/2011
Materia:
330.01 - Istruzione
350.03 - Attività musicali, teatrali, cinematografiche ed audiovisive

Art. 6 bis
 (Criteri di ripartizione delle risorse)
1. Le risorse del Fondo per il finanziamento del sistema universitario di cui all'articolo 10 sono ripartite come segue:
a) 90 per cento a favore dei soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a);
b) 10 per cento a favore dei soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b).
2. Il programma di cui all'articolo 6 può stabilire una diversa modalità di destinazione delle risorse di cui all'articolo 10 tra le tipologie di beneficiari di cui all'articolo 4, comma 1, sulla base delle dimensioni degli stessi, degli obiettivi previsti, anche tenendo conto della perequazione dei finanziamenti ministeriali e dei risultati attesi, nonché del contributo ai processi di integrazione e collaborazione reciproca, assicurati da ciascun beneficiario.
2 bis. Sono ammissibili a finanziamento le spese sostenute da parte del sistema universitario regionale a decorrere dall'1 gennaio dell'anno di riferimento.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 5, comma 27, lettera c), L. R. 34/2015 , con effetto dall'1/1/2016.
2Comma 2 bis aggiunto da art. 7, comma 8, L. R. 44/2017 , con effetto dall'1/1/2018.