LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 17 febbraio 2011, n. 2

Finanziamenti al sistema universitario regionale.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2020

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  24/02/2011
Materia:
330.01 - Istruzione
350.03 - Attività musicali, teatrali, cinematografiche ed audiovisive

Art. 14
 (Disposizioni finanziarie)
1. Per le finalità previste dall'articolo 4, comma 2, lettera a) e, limitatamente agli interventi che comportano spese di parte corrente, lettera b) e lettera c), è autorizzata la spesa complessiva di 10 milioni di euro, suddivisa in ragione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013, a carico dell'unità di bilancio 6.3.1.1125 e del capitolo 8900 di nuova istituzione a decorrere dall'anno 2012 nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013, con la denominazione "Fondo per il finanziamento del Sistema universitario regionale - spese correnti".
2. Per le finalità previste dall'articolo 4, comma 2, lettera b) e lettera c), limitatamente agli interventi che comportano spese d'investimento, è autorizzata la spesa complessiva di 2.400.000 euro, suddivisa in ragione di 1.200.000 euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013, a carico dell'unità di bilancio 6.3.2.1125 e del capitolo 8901 di nuova istituzione a decorrere dall'anno 2012 nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013, con la denominazione "Fondo per il finanziamento del Sistema universitario regionale - spese d'investimento".
3. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 4, comma 2, lettera d), fanno carico all'unità di bilancio 6.3.2.1126 e al capitolo 5322 di nuova istituzione a decorrere dall'anno 2012 "per memoria" nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013, con la denominazione "Finanziamenti pluriennali per interventi edilizi a favore del sistema universitario".
4. All'onere derivante dall'autorizzazione di spesa disposta con il comma 1, si provvede mediante storno di complessivi 10 milioni di euro, suddivisi in ragione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013, a carico delle unità di bilancio e dei capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 di seguito elencati per gli importi e le annualità a fianco di ciascuno indicati:
UBcapitoloanno 2012anno 2013
8.3.1.506544082.500.0002.500.000
5.5.1.50604999900.000900.000
6.1.1.50565329800.000800.000
1.4.1.10268551800.000800.000


5. All'onere derivante dall'autorizzazione di spesa disposta con il comma 2, si provvede mediante storno di complessivi 2.400.000 euro, suddivisi in ragione di 1.200.000 euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013, a carico delle unità di bilancio e dei capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 di seguito elencati per gli importi e le annualità a fianco di ciascuno indicati:
UBcapitoloanno 2012anno 2013
6.3.1.11255129300.000300.000
6.1.1.50565329350.000350.000
6.5.2.11305610320.000320.000
6.5.1.11305612230.000230.000


6.
Gli eventuali oneri derivanti dal disposto di cui all' articolo 33, comma 1, della legge regionale 4/1992 , come modificato dall'articolo 12, comma 2, continuano a far carico all'unità di bilancio 6.3.2.1126 e al capitolo 5096 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011, nella cui denominazione le parole << alle Università degli Studi, ai Consorzi costituiti per il loro sviluppo >> sono sostituite dalle seguenti: << ai Consorzi istituiti per lo sviluppo degli studi universitari >>.

7.
Gli oneri derivanti dal disposto di cui all' articolo 15 della legge regionale 11/1969 , come sostituito dall'articolo 12, comma 1, fanno carico, a decorrere dall'anno 2012, all'unità di bilancio 6.3.2.1125 e al capitolo 5527 di nuova istituzione " per memoria " nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013, con la denominazione " Finanziamento di programmi per lo sviluppo dell'istruzione universitaria promossi dai Consorzi per lo sviluppo degli insegnamenti universitari e/o dalle Aziende camerali speciali operanti nei capoluoghi di provincia di Gorizia e Pordenone ".

8.
Gli oneri derivanti dal disposto di cui all' articolo 5, comma 54, della legge regionale 2/2000 , come sostituito dall'articolo 12, comma 3, fanno carico, a decorrere dall'anno 2012, all'unità di bilancio 6.3.2.1125 e al capitolo 5529 di nuova istituzione " per memoria " nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013, con la denominazione " Finanziamento di programmi del Consorzio per lo sviluppo internazionale dell'Università degli studi di Trieste e del Consorzio universitario del Friuli ".