LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 17 febbraio 2011, n. 2

Finanziamenti al sistema universitario regionale.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2020

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  24/02/2011
Materia:
330.01 - Istruzione
350.03 - Attività musicali, teatrali, cinematografiche ed audiovisive

Art. 12
 (Modifiche alle leggi regionali 11/1969, 4/1992 e 2/2000)
1.  
( ABROGATO )
(1)
2.
Al comma 1 dell'articolo 33 della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4 (Legge finanziaria 1992), le parole << dalle Università degli studi, >> sono soppresse.

3.
A decorrere dall'1 gennaio 2012, il comma 54 dell'articolo 5 della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 (Legge finanziaria 2000), è sostituito dal seguente:
<<54. Secondo le modalità stabilite dai commi 2 e 3 dell' articolo 15 della legge regionale 2 luglio 1969, n. 11 , l'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere con appositi finanziamenti i programmi del Consorzio per lo sviluppo internazionale dell'Università degli studi di Trieste e del Consorzio universitario del Friuli.>>.

Note:
1Comma 1 abrogato da art. 7, comma 70, L. R. 24/2019 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 15, L.R. 11/1969, con effetto dall'1/1/2020.