LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 17 febbraio 2011, n. 2

Finanziamenti al sistema universitario regionale.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2020

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  24/02/2011
Materia:
330.01 - Istruzione
350.03 - Attività musicali, teatrali, cinematografiche ed audiovisive

Art. 6
 (Programma triennale)
1. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale di bilancio, previo parere della Conferenza e sentiti i presidenti dei consorzi universitari o loro delegati, nonché gli studenti, tramite il Coordinamento regionale dell'Alta Formazione, approva lo schema del programma triennale articolato per annualità.
2. Il programma triennale definisce:
a) gli obiettivi da realizzare nel triennio di programmazione e le priorità;
b) i risultati attesi nel periodo di programmazione;
c) la destinazione delle risorse tra le tipologie di intervento di cui all'articolo 4, comma 2, sulla base degli obiettivi di cui all'articolo 3, comma 1, con la specificazione delle riserve per le sedi universitarie decentrate;
d) la destinazione delle risorse per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 4, comma 2, lettera d), tra le tipologie di beneficiari di cui all'articolo 4, comma 1, in relazione agli obiettivi e priorità di cui alla lettera a);
e) gli obiettivi oggetto di valutazione e gli indicatori di risultato in riferimento all'articolo 8.
3. Il programma ha validità triennale con decorrenza dalla data di approvazione e può essere aggiornato.
4. Qualora la Conferenza non adempia alle funzioni di cui all'articolo 5, comma 2, lettera b), e non esprima il proprio parere sullo schema di programma triennale entro trenta giorni dalla richiesta, la Giunta regionale adotta il programma in assenza del medesimo.
Note:
1Articolo sostituito da art. 5, comma 27, lettera b), L. R. 34/2015 , con effetto dall'1/1/2016.