LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 21 ottobre 2011, n. 12

Norme in materia funeraria e di polizia mortuaria.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2020

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  10/11/2011
Materia:
320.03 - Medicina preventiva
440.04 - Tutela dell'ambiente - Smaltimento rifiuti
420.01 - Opere pubbliche

Art. 4
 (Compiti dei Comuni)
1. Il Comune assicura la sepoltura o la cremazione almeno dei cadaveri delle persone residenti e di quelle decedute nel proprio territorio, tramite la realizzazione, anche in associazione con altri Comuni, di cimiteri e di crematori e in particolare:
a) rilascia le autorizzazioni previste dalla presente legge;
b) assicura spazi pubblici idonei allo svolgimento di riti funebri nel rispetto della volontà del defunto e dei suoi familiari;
c) adotta il regolamento di polizia mortuaria;
d) assicura il trasporto funebre in caso di indigenza del defunto, di stato di bisogno della famiglia o di disinteresse da parte dei familiari, nonché il servizio di raccolta e di trasferimento all'obitorio dei deceduti sulla pubblica via, in luogo pubblico o aperto al pubblico, rivolgendosi, secondo il criterio della turnazione, ai soggetti esercitanti l'attività funebre e che abbiano aderito ad apposito accordo quadro.
(1)
2. In particolare il regolamento di polizia mortuaria:
a) stabilisce l'ubicazione, le condizioni di esercizio e di utilizzo dei cimiteri, dei cimiteri d'urne, delle strutture obitoriali e delle sale del commiato;
b) definisce i turni di rotazione dei campi di inumazione e le procedure volte a favorire i processi di mineralizzazione, nonché l'inumazione e la tumulazione in loculi ermetici e la tumulazione in loculi areati, ottenuti anche per trasformazione di loculi esistenti che favoriscano il processo di mineralizzazione del cadavere;
c) fissa le modalità delle concessioni e la loro durata, il cui limite massimo è di novantanove anni, anche se rilasciate in data anteriore a quella di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1975, n. 803 (Regolamento di polizia mortuaria);
d) disciplina le attività funebri e le condizioni di esercizio del servizio di trasporto funebre in applicazione della normativa vigente;
e) fissa le prescrizioni relative all'affidamento e dispersione delle ceneri, le loro modalità di conservazione, nonché i luoghi pubblici destinati alla dispersione, nel rispetto della normativa regionale e statale in materia;
f) stabilisce le caratteristiche della camera mortuaria, dell'ossario comune, del cinerario comune e delle sepolture per inumazione e per tumulazione.
3. Il Comune esercita le funzioni di vigilanza avvalendosi, per gli aspetti igienico-sanitari, dell'Azienda per i servizi sanitari.
Note:
1Lettera d) del comma 1 sostituita da art. 3, comma 1, lettera a), L. R. 22/2017
2Lettera a) del comma 2 sostituita da art. 3, comma 1, lettera b), numero 1), L. R. 22/2017
3Lettera c) del comma 2 sostituita da art. 3, comma 1, lettera b), numero 2), L. R. 22/2017
4Lettera e) del comma 2 sostituita da art. 3, comma 1, lettera b), numero 3), L. R. 22/2017