LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 21 ottobre 2011, n. 12

Norme in materia funeraria e di polizia mortuaria.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2020

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  10/11/2011
Materia:
320.03 - Medicina preventiva
440.04 - Tutela dell'ambiente - Smaltimento rifiuti
420.01 - Opere pubbliche

Art. 39
 (Cappella privata fuori del cimitero)
1. La costruzione delle cappelle private non aperte al pubblico previste dall' articolo 340, secondo comma, del regio decreto 1265/1934 , destinate alla sepoltura di cadaveri o di resti mortali fuori del cimitero, ovvero la conversione a tale uso di cappelle esistenti, è autorizzata dal Comune.
2. Le cappelle sono circondate da una zona di rispetto di proprietà dei soggetti titolari delle cappelle stesse, non inferiore a quella definita per i cimiteri dall' articolo 338 del regio decreto 1265/1934 , gravata da vincolo di inedificabilità e di inalienabilità.