LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 21 ottobre 2011, n. 12

Norme in materia funeraria e di polizia mortuaria.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2020

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  10/11/2011
Materia:
320.03 - Medicina preventiva
440.04 - Tutela dell'ambiente - Smaltimento rifiuti
420.01 - Opere pubbliche

Art. 32
 (Identificazione della sepoltura)
1. Ogni feretro è inumato in fossa distinta o tumulato in loculo distinto.
2. Ogni sepoltura, sia in caso di inumazione che in caso di tumulazione, è dotata di un sistema di identificazione resistente agli agenti atmosferici.
2 bis. Nel loculo o nella fossa, su richiesta dell'avente diritto ai sensi del Codice civile , possono essere inserite altre urne contenenti ceneri o resti mortali.
Note:
1Comma 2 bis aggiunto da art. 69, comma 1, L. R. 6/2019